
Nota DCPREV prot. 19672 del 21 settembre 2026 / Assoggettabilità DPR 151/11 impianti di stoccaggio o trattamento rifiuti
ID 27212 | 02 Ottobre 2026 / Allegato
Nota DCPREV prot. 19672 del 21 settembre 2026
Assoggettabilità degli impianti di stoccaggio o trattamento rifiuti ai procedimenti di prevenzione incendi del DPR 151/11.
Con riferimento all’oggetto, sono pervenute alla scrivente Direzione Centrale richieste di chiarimento in merito all’assoggettabilità alle procedure di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 151/2011 degli impianti destinati allo stoccaggio o al trattamento dei rifiuti.
Al riguardo, in continuità con le indicazioni già fornite in precedenza, si rappresenta che gli impianti di stoccaggio o trattamento dei rifiuti non risultano espressamente ricompresi tra le attività elencate nell’Allegato I al D.P.R. 151/2011.
Pertanto, per tali impianti, devono essere attivate le ordinarie procedure di prevenzione incendi qualora, all’interno del relativo sedime, siano presenti una o più delle specifiche attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, in relazione ai rispettivi limiti di assoggettabilità, quali, a titolo esemplificativo, le attività n. 34, 43, 44 e 70 dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011.
Resta fermo che, sotto il profilo della sicurezza antincendio, gli impianti di stoccaggio o trattamento dei rifiuti devono, in via generale, essere conformi alla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e che, a seguito dell’emanazione del D.M. 26 luglio 2022, devono altresì essere applicate, ove ricorrano le relative condizioni, le disposizioni contenute nella specifica regola tecnica di prevenzione incendi, secondo le modalità stabilite dal medesimo decreto.
Per completezza, si rammenta, inoltre, che il D.M. 2 settembre 2021, recante "Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, ha introdotto, per gli addetti al servizio antincendio operanti negli stabilimenti e impianti che effettuano lo stoccaggio dei rifiuti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. aa), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l’obbligo di conseguimento dell’attestato di idoneità tecnica di cui all’art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 2, del medesimo D.M. 2 settembre 2021 e, in particolare, alla lettera “r” dell’Allegato IV.
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Fonte: VVF
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