Decisione di esecuzione (UE) 2022/691

Decisione di esecuzione (UE) 2022/691 / Elenco europeo impianti di riciclaggio delle navi
Decisione di esecuzione (UE) 2022/691 della Commissione del 28 aprile 2022 che modifica la decisione di esecu...
ID 3262 | 26.04.2017 / Documento allegato
Le presenti Linee Guida si prefiggono lo scopo di uniformare ed omogenizzare la trattazione dei serbatoi interrati sull’intero territorio regionale, evidenziando quanto stabilito dalle disposizioni in vigore ai fini di una più efficace tutela ambientale.
Vedi Scheda situazione normativa
A tal fine vengono individuate specifiche procedure di valutazione e di controllo, in funzione sia preventiva che esecutiva, con particolare riferimento rispettivamente, alle fasi autorizzative, di installazione e dismissione dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di sostanze o preparati liquidi per usi commerciali o per produzioni industriali, nonché per uso riscaldamento e assimilabili.
Le presenti Linee Guida si occupano della tematica dei serbatoi in ragione dei soli aspetti di tutela ambientale; sono invece rimandati alle specifiche competenze di ASL gli aspetti di sicurezza Sanitaria ed ai Vigili del Fuoco quelli inerenti i pareri di conformità alle vigenti norme tecniche di sicurezza e prevenzione incendi.
Si evidenzia inoltre, che le Linee Guida, in ragione anche delle competenze e funzioni assegnate ad ARPA dalla Legge Regionale istitutiva, costituiscono quadro di riferimento tecnico procedurale ai Dipartimenti per le attività di supporto tecnico-scientifico alle Amministrazioni procedenti e di controllo ambientale.
ARPA RL 2013
Messa in sicurezza e bonifica dei distributori di carburante
Il Ministero dell'Ambiente, in data 12 febbraio 2015 ha emanato il Decreto n. 31, con la quale regola i criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei suoli e delle acque sotterranee per le aree di sedime o di pertinenza dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Il Decreto Ministeriale, oltre a definire tempi procedurali in parte diversi dall'art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006, sostanzialmente regolamenta quanto già previsto dall'Appendice V ai "Criteri metodologici per l'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati" di ISPRA.
Tra le principali novità definisce un limite per i parametri MTBE, ETBE e piombo tetraetile, riproponendo quanto suggerito dall'Istituto Superiore della Sanità (Parere del 2001 n. 57058 IA/12).
Normativa di riferimento:
- Legge 31 Luglio 2002, n. 179 "Disposizioni in materia ambientale"
- D.Lgs. n. del 16 gennaio 2008 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/06 recante norme in materia ambientale"
- D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "Codice dell'ambiente";
- DM Ambiente 12 Febbraio 2015, n. 31 "Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti" - Normativa Regionale
Procedura per dismissione serbatoi interrati
La dismissione è costituita dalla disconnessione del serbatoio dalle linee di erogazione/alimentazione.
Ogni operazione di dismissione deve prevedere interventi di bonifica e pulizia.
La rimozione del serbatoio avviene per opera di aziende qualificate incaricate dall’interessato.
Qualora la rimozione non fosse fattibile il serbatoio dismesso va messo in sicurezza sempre da società qualificate.
ARPA RL
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