Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Valle d'Aosta.
(GU n.5 del 08.01.2022)
La presente ordinanza produce effetti dal 10 gennaio 2022 fino al 25 Gennaio 2022
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Art. 2. Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria nelle Regioni Friuli Venezia Giulia e Calabria
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, per la Regione Friuli Venezia Giulia è rinnovata, per un periodo di quindici giorni, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione, l’ordinanza del Ministro della salute 26 novembre 2021, citata in premessa, ai fini dell’applicazione delle misure di cui alla c.d. «zona gialla», nei termini di cui all’art. 9 - bis , comma 2 -bis , del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, e successive modificazioni.
2. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, per la Regione Calabria è rinnovata, per un periodo di quindici giorni, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione, l’ordinanza del Ministro della salute 10 dicembre 2021, citata in premessa, ai fini dell’applicazione delle misure di cui alla c.d. «zona gialla», nei termini di cui all’art. 9 -bis , comma 2 - bis , del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, e successive modificazioni.
Art. 3. Disposizioni finali
1. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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