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Obbligo Carta d’Identità Elettronica (CIE) dal 3 agosto 2026
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Obbligo Carta d’Identità Elettronica (CIE) dal 3 agosto 2026
ID 26263 | 20 Maggio 2026 / Download Nota informativa
Dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea italiana cessa di essere valida, indipendentemente dalla scadenza riportata sul documento. Da tale data, il documento cartaceo non potrà più essere utilizzato né sul territorio nazionale né ai fini dell’espatrio.
Al fine di garantire la continuità della validità del documento di riconoscimento, i cittadini ancora in possesso della carta d’identità cartacea sono invitati a procedere alla sostituzione con la Carta d’Identità Elettronica (CIE), documento conforme agli standard di sicurezza europei e valido per l’identificazione personale e per l’espatrio nei Paesi dell’Unione europea e negli Stati con cui vigono specifici accordi.
Si precisa, altresì, che la sostituzione della carta d’identità cartacea con la CIE può essere richiesta in qualsiasi momento, anche prima della scadenza indicata sul documento e il passaggio dal documento cartaceo alla Carta d’Identità Elettronica non è considerato un duplicato e non comporta l’applicazione del doppio dei diritti di segreteria.
La misura discende dall’evoluzione del quadro europeo sulla sicurezza dei documenti d’identità e dal conseguente allineamento dell’ordinamento italiano al rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE).
Quadro normativo di riferimento
- Regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione (GU L 188 del 12.7.2019). Il Regolamento (UE) 2019/1157 rafforza la sicurezza delle carte d’identità dei cittadini dell’Unione e dei documenti di soggiorno, introducendo requisiti minimi comuni (formato ID‑1, supporto plastico ad alta sicurezza, chip contactless con dati biometrici).
Regolamento (UE) 2019/1157
Articolo 5 Eliminazione graduale
1. Le carte d'identità non conformi ai requisiti di cui all'articolo 3 cessano di essere valide alla loro scadenza o entro il 3 agosto 2031, se quest'ultima data è anteriore.
2. In deroga al paragrafo 1:
a) le carte d'identità che non soddisfano le norme minime di sicurezza di cui alla parte 2 del documento ICAO 9303 o che non comprendono una MRZ funzionale, quale definita al paragrafo 3, cessano di essere valide alla loro scadenza o entro il 3 agosto 2026, se quest'ultima data è anteriore;
b) le carte d'identità di persone di età pari o superiore a 70 anni al 2 agosto 2021 che soddisfano le norme minime di sicurezza di cui alla parte 2 del documento ICAO 9303 e che hanno una MRZ funzionale, quale definita al paragrafo 3, cessano di essere valide alla loro scadenza.
3. Ai fini del paragrafo 2, per MRZ funzionale si intende:
a) una zona a lettura ottica conforme alla parte 3 del documento ICAO 9303; o
b) qualsiasi altra zona a lettura ottica per la quale lo Stato membro emittente notifica le regole necessarie per la lettura e la visualizzazione delle informazioni ivi contenute, a meno che uno Stato membro non notifichi alla Commissione, entro il 2 agosto 2021, di non essere in grado di leggere e visualizzare tali informazioni.
- Regolamento (UE) 2025/1208 del Consiglio, del 12 giugno 2025, sul rafforzamento della sicurezza delle carte d’identità dei cittadini dell’Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione (GU L 2025/1208).
Il Regolamento (UE) 2025/1208 aggiorna la disciplina sul rafforzamento della sicurezza delle carte d’identità e dei titoli di soggiorno dei cittadini UE, che sostituisce il quadro del 2019/1157 nel medesimo ambito materiale, confermando l’impianto di sicurezza e la necessità di phase‑out dei documenti non conformi.
Regolamento (UE) 2025/1208
Articolo 5 Eliminazione graduale
1. Le carte d’identità non conformi ai requisiti di cui all’articolo 3 cessano di essere valide alla loro scadenza o entro il 3 agosto 2031, se quest’ultima data è anteriore.
2. In deroga al paragrafo 1:
a) le carte d’identità che non soddisfano le norme minime di sicurezza di cui alla parte 2 del documento ICAO 9303 o che non comprendono una MRZ funzionale, quale definita al paragrafo 3, cessano di essere valide alla loro scadenza o entro il 3 agosto 2026, se quest’ultima data è anteriore;
b) le carte d’identità di persone di età pari o superiore a 70 anni al 2 agosto 2021 che soddisfano le norme minime di sicurezza di cui alla parte 2 del documento ICAO 9303 e che hanno una MRZ funzionale, quale definita al paragrafo 3, cessano di essere valide alla loro scadenza.
3. Ai fini del paragrafo 2, per MRZ funzionale si intende:
a) una zona a lettura ottica conforme al documento ICAO 9303; o
b) qualsiasi altra zona a lettura ottica per la quale lo Stato membro emittente notifica le regole necessarie per la lettura e la visualizzazione delle informazioni ivi contenute.
Normativa italiana sulla CIE (recezione/attuazione operativa)
Decreto del Ministero dell’Interno 23 dicembre 2015 Modalità tecniche di emissione della Carta d'identità elettronica. (GU n. 302 del 30.12.2015)
Prassi
- Circolare DAIT n. 8 del 2 febbraio 2026
Regolamento (UE) 2025/1208 del Consiglio del 12 giugno 2025 sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione, adottato a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 21 marzo 2024 che ha dichiarato l’invalidità del Regolamento UE 2019/1157. Scadenza delle carte d’identità rilasciate su modello cartaceo.
- Circolare DAIT n. 76 del 13 ottobre 2025
Regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione. Scadenza delle carte d’identità rilasciate su modello cartaceo.
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Collegati
Decreto 23 dicembre 2015
Regolamento (UE) 2019/1157
Regolamento (UE) 2025/1208
Circolare DAIT n.8 del 2 febbraio 2026
Circolare DAIT n. 76 del 13 ottobre 2025
Regolamento (UE) 2019/1157
Regolamento (UE) 2025/1208
Circolare DAIT n.8 del 2 febbraio 2026
Circolare DAIT n. 76 del 13 ottobre 2025












