Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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ID 24362 | 30.07.2025 / ENAC
A seguito delle segnalazioni di numerosi utenti in merito al rifiuto di alcune compagnie di portare a bordo PET nonché di segnalazioni in merito alle procedure di caricamento in stiva dei PET con un peso superiore a 8 kg, è stato istituito un apposito Gruppo di lavoro (nota prot. 48238 del 4 aprile 2025) per effettuare un approfondimento in merito alle norme e alle condizioni con le quali i PET vengono trasportati a bordo degli aeromobili.
Il Gruppo di Lavoro, che ha coinvolto tutti i vettori in possesso di un COA nazionale che effettuano servizi di linea (ITA Airways, Aeroitalia, Neos, Sky Apls e Airdolomiti) si è riunito due volte per esaminare le prassi e le esperienze maturate dai singoli vettori nel settore. In particolare, si sono prese in considerazione le procedure in essere nonché le esperienze maturate nella “customer satisfaction” rispetto al trasporto di PET.
LA NORMATIVA
Come noto, con la riforma costituzionale disposta dalla legge cost. 11 febbraio 2022, n. 1 è stato introdotto, all’art. 9 della Costituzione, il terzo comma: “... La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.”.
Tale riforma ha riconosciuto, pertanto, la tutela degli animali quale valore primario del nostro ordinamento, stabilendo la centralità e la statualità della protezione degli animali con contestuale divieto assoluto di maltrattamento degli animali.
Il nostro ordinamento prevede, infatti, agli artt. 544-ter (1) e 727 (2) del codice penale gravi sanzioni per chi maltratta gli animali.
Alla luce di tale principio devono, pertanto, essere lette sia le norme tecniche previste da EASA in merito nonché le procedure poste in essere dalle compagnie aeree per “accogliere” a bordo i PET.
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[I]. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
[II]. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
[III]. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.
(2) Art. 727 - Abbandono di animali.
[I]. Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Quando il fatto di cui al primo periodo avviene su strada o nelle relative pertinenze, la pena è aumentata di un terzo.
[II]. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.
[III]. All'accertamento del reato di cui al primo comma consegue in ogni caso, ove il fatto sia commesso mediante l'uso di veicoli, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno.
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segue allegato
Fonte ENAC
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024