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ID 24908 | 12.11.2025 / In allegato Codice di comportamento
DGR n. 1368 del 04 novembre 2025 del 04 novembre 2025 Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Regione del Veneto. DPR 13 giugno 2023, n. 81 e DGR n. 61 del 27 gennaio 2025. (BUR n. 151 del 11/11/2025)
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Art. 1 Disposizioni di carattere generale
1. Il presente Codice di comportamento, di seguito denominato “Codice”, è emanato ai sensi dell’articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e definisce i comportamenti che i dipendenti della Giunta regionale della Regione del Veneto sono tenuti ad osservare, al fine di assicurare la qualità dei servizi, la partecipazione, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di integrità, diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse e alla creazione di valore pubblico, promuovendo un’amministrazione efficiente, aperta, sostenibile, inclusiva e trasparente.
2. Le disposizioni del presente Codice, integrano e specificano le disposizioni adottate con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, come da ultimo modificato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81.
3. Fatte salve eventuali ulteriori responsabilità di natura civile, penale, amministrativa e contabile, la violazione dei doveri contenuti nel presente Codice, nonché di quelli relativi all’attuazione della sezione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) relativa ai rischi corruttivi e alla trasparenza, è fonte di responsabilità disciplinare, ai sensi dell’articolo 54, comma 3, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell’articolo 1, comma 14, della legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.
Art. 2 Ambito di applicazione
1. Il presente Codice si applica a tutto il personale dipendente della Giunta regionale della Regione del Veneto, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e a tempo parziale, nonché ai dipendenti di altre amministrazioni in distacco, comando o assegnazione temporanea presso le strutture della Giunta regionale, qualunque sia la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
2. La Giunta regionale della Regione del Veneto estende, altresì, gli obblighi di condotta previsti dal presente Codice, in quanto compatibili:
a) a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, a qualsiasi titolo quali, ad esempio, tirocinanti, borsisti, stagisti, addetti al servizio civile o volontari autorizzati;
b) ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche;
c) ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’Amministrazione.
3. Al fine di cui al comma 2, negli atti di incarico e nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze e dei servizi, nonché negli accordi sottoscritti con altre amministrazioni o con i privati, l’Amministrazione inserisce apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Codice.
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segue allegato
1. Il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.
1-bis. Il codice contiene, altresì, una sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l'immagine della pubblica amministrazione.
2. Il codice, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente, che lo sottoscrive all'atto dell'assunzione.
3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55-quater, comma 1.
4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico a cui devono aderire gli appartenenti alla magistratura interessata. In caso di inerzia, il codice è adottato dall'organo di autogoverno.
5. Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1. Al codice di comportamento di cui al presente comma si applicano le disposizioni del comma 3. A tali fini, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione.
6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina.
7. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi. Le pubbliche amministrazioni prevedono lo svolgimento di un ciclo formativo obbligatorio, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, le cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico.
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Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024