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DDL valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIIAS)

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DDL VIIAS

DDL valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIIAS)

Introduzione dell'obbligo della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale

Senta della Repubblica - Presentato in data 23 gennaio 2019 ed annunciato nella seduta n. 82 del 23 gennaio 2019. (Atto Senato n. 1011)

VIIAS è uno strumento di sostenibilità ambientale volto ad integrare le componenti salute e ambiente, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, più volte ribaditi nelle dichiarazioni sottoscritte dai Ministri dell’ambiente e della sanità di 53 Paesi della regione europea dell’Organizzazione mondiale della sanità(OMS).

Nel nostro ordinamento il procedimento che più si avvicina alla procedura VIIAS è la valutazione di impatto sanitario (VIS) per i procedimenti di valutazione d’impatto ambientale (VIA) prevista per i progetti (disciplinati dall’articolato 26 del decreto legislativo n. 152 del 2006) riguardanti le centrali termiche e gli altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, come disciplinato dall’articolo 9 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

Il presente disegno di legge si propone di introdurre l’obbligo della VIIAS per le procedure di AIA. Il vantaggio derivante dall’introduzione di tale strumento nel quadro normativo italiano consiste nel fatto che la VIIAS non valuta esclusivamente i limiti delle emissioni inquinanti cui le aziende dovranno attenersi, ma indica in maniera predittiva, tramite modelli scientifici, quale sarà l’impatto delle maggiori emissioni nel contesto ambientale in cui l’impresa opera o desidera operare tenendo peraltro conto dell’impatto ambientale e sanitario delle autorizzazioni già rilasciate nel medesimo contesto di riferimento.

 Il disegno di legge si compone di quattro articoli.

L’articolo 1 introduce all’articolo 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006 la definizione di VIIAS che è predisposta dal proponente e redatta secondo le linee guida fissate con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente (ARPA e APPA).

L’articolo 2 impone al proponente di allegare alla domanda di AIA, disciplinata dall’articolo 29-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, la VIIAS pena il mancato rilascio dell’autorizzazione da parte delle autorità competenti.

L’articolo 4 introduce l’obbligo per le autorizzazioni integrate ambientali, già rilasciate, dell’integrazione delle stesse con la VIIAS, pena la sospensione o la revoca dell’AIA, e applica le sanzioni della reclusione da uno sino a due anni e della multa da 250 euro sino a 50.000 euro in caso di mancanza della VIIAS.

L’articolo 5 disciplina l’entrata in vigore.

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Fonte: Senato della Repubblica

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Atto Senato n. 1011
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