DDL valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIIAS)
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DDL valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIIAS)
Introduzione dell'obbligo della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale
Senta della Repubblica - Presentato in data 23 gennaio 2019 ed annunciato nella seduta n. 82 del 23 gennaio 2019. (Atto Senato n. 1011)
VIIAS è uno strumento di sostenibilità ambientale volto ad integrare le componenti salute e ambiente, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, più volte ribaditi nelle dichiarazioni sottoscritte dai Ministri dell’ambiente e della sanità di 53 Paesi della regione europea dell’Organizzazione mondiale della sanità(OMS).
Nel nostro ordinamento il procedimento che più si avvicina alla procedura VIIAS è la valutazione di impatto sanitario (VIS) per i procedimenti di valutazione d’impatto ambientale (VIA) prevista per i progetti (disciplinati dall’articolato 26 del decreto legislativo n. 152 del 2006) riguardanti le centrali termiche e gli altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, come disciplinato dall’articolo 9 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
Il disegno di legge si compone di quattro articoli.
L’articolo 1 introduce all’articolo 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006 la definizione di VIIAS che è predisposta dal proponente e redatta secondo le linee guida fissate con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente (ARPA e APPA).
L’articolo 2 impone al proponente di allegare alla domanda di AIA, disciplinata dall’articolo 29-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, la VIIAS pena il mancato rilascio dell’autorizzazione da parte delle autorità competenti.
L’articolo 4 introduce l’obbligo per le autorizzazioni integrate ambientali, già rilasciate, dell’integrazione delle stesse con la VIIAS, pena la sospensione o la revoca dell’AIA, e applica le sanzioni della reclusione da uno sino a due anni e della multa da 250 euro sino a 50.000 euro in caso di mancanza della VIIAS.
L’articolo 5 disciplina l’entrata in vigore.
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Fonte: Senato della Repubblica
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