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Decreto Legislativo 15 settembre 2017 n. 145

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Decreto Legislativo 15 settembre 2017 n. 145

Disciplina dell’indicazione obbligatoria nell’etichetta della sede e dell’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - Legge di delegazione europea 2015.

Art. 1. Campo di applicazione

1. Il presente decreto reca disposizioni relative alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori conformemente al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, a garanzia della corretta e completa informazione al consumatore e della rintracciabilità dell’alimento da parte degli organi di controllo, nonché per la tutela della salute. 2. Restano ferme le disposizioni recate dall’articolo 119 del regolamento (UE) n. 1308/2013, in materia di etichettatura e presentazione obbligatorie dei prodotti elencati nell’allegato VII, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 e 16, commercializzati nell’Unione europea o destinati all’esportazione.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di «alimento» di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, di «impresa alimentare», «operatore del settore alimentare» e «consumatore finale» di cui all’articolo 3, numeri 2), 3) e 18), del medesimo regolamento e di «alimento preimballato» di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera e) , del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011.

Art. 3. Obbligo di indicazione in etichetta della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento

1. I prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività devono riportare sul preimballaggio o su un’etichetta ad esso apposta l’indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, fermo restando quanto disposto dagli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1169/2011.
2. I prodotti alimentari preimballati destinati alle collettività per essere preparati, trasformati, frazionati o tagliati, nonché i prodotti preimballati commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore finale, possono riportare l’indicazione di cui al comma 1 sui documenti commerciali, purché tali documenti accompagnino l’alimento cui si riferiscono o siano stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna.

Art. 4. Sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento

1. La sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, di cui all’articolo l del presente decreto, è identificata dalla località e dall’indirizzo dello stabilimento.
2. L’indirizzo della sede dello stabilimento può essere omesso qualora l’indicazione della località consenta l’agevole e immediata identificazione dello stabilimento.
3. L’indicazione di cui al comma 1 può essere omessa nel caso in cui:
a) la sede dello stabilimento di produzione, o se diverso, di confezionamento coincida con la sede già indicata in etichetta ai sensi dell’articolo 9, paragrafo l, lettera h) , del regolamento (UE) n. 1169/2011;
b) i prodotti alimentari preimballati riportino il marchio di identificazione di cui al regolamento n. (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 o la bollatura sanitaria ai sensi del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004;
c) il marchio contenga l’indicazione della sede dello stabilimento.
4. Nel caso in cui l’operatore del settore alimentare responsabile dell’informazione sugli alimenti dispone di più stabilimenti, è consentito indicare tutti gli stabilimenti purché quello effettivo sia evidenziato mediante punzonatura o altro segno.
5. L’indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento è riportata in etichetta secondo le modalità di presentazione delle indicazioni obbligatorie stabilite dall’articolo 13 del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Art. 5. Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendovi tenuto per legge, in violazione dell’articolo 3 del presente decreto, non riporta sul preimballaggio o su un’etichetta a esso apposta o, nei casi previsti dal comma 2 del predetto articolo, sui documenti commerciali l’indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento dei prodotti alimentari preimballati, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a
15.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendovi tenuto per legge, in violazione dell’articolo 4, comma 4, del presente decreto, nel caso in cui l’impresa disponga di più stabilimenti, non evidenzia quello effettivo mediante punzonatura o altro segno è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 15.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendovi tenuto per legge, in violazione dell’articolo 4, comma 5, del presente decreto, non riporta in etichetta l’indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, secondo le modalità di presentazione delle indicazioni obbligatorie stabilite dall’articolo 13 del regolamento (UE) n. 1169/2011 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.
4. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

...omissis

GU Serie Generale n. 235 del 07-10-2017
Entrata in vigore: 22-10-2017

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Sanzioni
Sanzione amministrativa, violazione art. 3 Dlgs 145/2017: da 2.000 euro a 15.000 euro.
Sanzione amministrativa, violazione art. 4, co. 4 Dlgs 145/2017: da 2.000 euro a 15.000 euro.
Sanzione amministrativa, violazione art. 4, co. 5 Dlgs 145/2017: da 1.000 euro a 8.000 euro.

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