Slide background
Certifico 2025 / 25° anno

/ Documenti disponibili: 41.587
/ Totale documenti scaricati: 27.485.984

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2024

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 41.587 *

/ Totale documenti scaricati: 27.485.984 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 41.587 *

/ Totale documenti scaricati: 27.485.984 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.587 *

/ Totale documenti scaricati: 27.485.984 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.587 *

/ Totale documenti scaricati: 27.485.984 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 41.587 *

/ Totale documenti scaricati: 27.485.984 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.587 *

/ Totale documenti scaricati: 27.485.984 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.587 *

/ Totale documenti scaricati: 27.485.984 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.587 *

/ Totale documenti scaricati: 27.485.984 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti

Slide background








Europe, Rome

Decreto Legislativo 15 settembre 2017 n. 145

ID 4736 | | Visite: 9158 | NewsPermalink: https://www.certifico.com/id/4736

Decreto Legislativo 15 settembre 2017 n. 145

Disciplina dell’indicazione obbligatoria nell’etichetta della sede e dell’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - Legge di delegazione europea 2015.

Art. 1. Campo di applicazione

1. Il presente decreto reca disposizioni relative alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori conformemente al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, a garanzia della corretta e completa informazione al consumatore e della rintracciabilità dell’alimento da parte degli organi di controllo, nonché per la tutela della salute. 2. Restano ferme le disposizioni recate dall’articolo 119 del regolamento (UE) n. 1308/2013, in materia di etichettatura e presentazione obbligatorie dei prodotti elencati nell’allegato VII, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 e 16, commercializzati nell’Unione europea o destinati all’esportazione.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di «alimento» di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, di «impresa alimentare», «operatore del settore alimentare» e «consumatore finale» di cui all’articolo 3, numeri 2), 3) e 18), del medesimo regolamento e di «alimento preimballato» di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera e) , del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011.

Art. 3. Obbligo di indicazione in etichetta della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento

1. I prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività devono riportare sul preimballaggio o su un’etichetta ad esso apposta l’indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, fermo restando quanto disposto dagli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1169/2011.
2. I prodotti alimentari preimballati destinati alle collettività per essere preparati, trasformati, frazionati o tagliati, nonché i prodotti preimballati commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore finale, possono riportare l’indicazione di cui al comma 1 sui documenti commerciali, purché tali documenti accompagnino l’alimento cui si riferiscono o siano stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna.

Art. 4. Sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento

1. La sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, di cui all’articolo l del presente decreto, è identificata dalla località e dall’indirizzo dello stabilimento.
2. L’indirizzo della sede dello stabilimento può essere omesso qualora l’indicazione della località consenta l’agevole e immediata identificazione dello stabilimento.
3. L’indicazione di cui al comma 1 può essere omessa nel caso in cui:
a) la sede dello stabilimento di produzione, o se diverso, di confezionamento coincida con la sede già indicata in etichetta ai sensi dell’articolo 9, paragrafo l, lettera h) , del regolamento (UE) n. 1169/2011;
b) i prodotti alimentari preimballati riportino il marchio di identificazione di cui al regolamento n. (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 o la bollatura sanitaria ai sensi del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004;
c) il marchio contenga l’indicazione della sede dello stabilimento.
4. Nel caso in cui l’operatore del settore alimentare responsabile dell’informazione sugli alimenti dispone di più stabilimenti, è consentito indicare tutti gli stabilimenti purché quello effettivo sia evidenziato mediante punzonatura o altro segno.
5. L’indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento è riportata in etichetta secondo le modalità di presentazione delle indicazioni obbligatorie stabilite dall’articolo 13 del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Art. 5. Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendovi tenuto per legge, in violazione dell’articolo 3 del presente decreto, non riporta sul preimballaggio o su un’etichetta a esso apposta o, nei casi previsti dal comma 2 del predetto articolo, sui documenti commerciali l’indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento dei prodotti alimentari preimballati, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a
15.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendovi tenuto per legge, in violazione dell’articolo 4, comma 4, del presente decreto, nel caso in cui l’impresa disponga di più stabilimenti, non evidenzia quello effettivo mediante punzonatura o altro segno è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 15.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendovi tenuto per legge, in violazione dell’articolo 4, comma 5, del presente decreto, non riporta in etichetta l’indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, secondo le modalità di presentazione delle indicazioni obbligatorie stabilite dall’articolo 13 del regolamento (UE) n. 1169/2011 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.
4. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

...omissis

GU Serie Generale n. 235 del 07-10-2017
Entrata in vigore: 22-10-2017

____________

Sanzioni
Sanzione amministrativa, violazione art. 3 Dlgs 145/2017: da 2.000 euro a 15.000 euro.
Sanzione amministrativa, violazione art. 4, co. 4 Dlgs 145/2017: da 2.000 euro a 15.000 euro.
Sanzione amministrativa, violazione art. 4, co. 5 Dlgs 145/2017: da 1.000 euro a 8.000 euro.

Normativa correlata:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decreto Legislativo 15 settembre 2017 n 145.pdf)Decreto Legislativo 15 settembre 2017 n 145.pdf
Etichetta alimentare
IT1491 kB1814

Tags: Food & Beverage News

Ultimi inseriti

Rettifica BAT Fonderie
Dic 20, 2024 83

Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2024/2974 del 20.12.2024

Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2024/2974 (BAT fonderie) del 20.12.2024 ID 23164 | 20.12.2024 Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2024/2974 della Commissione, del 29 novembre 2024, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva… Leggi tutto
Dic 20, 2024 67

Regolamento delegato (UE) 2024/2025

Regolamento delegato (UE) 2024/2025 ID 23162 | 20.12.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/2025 della Commissione del 15 luglio 2024 che integra il regolamento (UE) 2020/1056 modificandone l’allegato I, parte B GU L 2024/2025 del 20.12.2024 Entrata in vigore: 09.01.2025 Applicazione a decorrere dal… Leggi tutto
Dic 20, 2024 62

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1942

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1942 ID 23161 | 20.12.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1942 della Commissione, del 5 luglio 2024, che stabilisce procedure comuni e norme dettagliate per l’accesso alle informazioni elettroniche sul trasporto merci e il relativo trattamento da parte delle… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

EN 12255 1 2024 Wastewater treatment plants   Part 1
Dic 19, 2024 168

EN 12255-1:2024 | Wastewater treatment plants - Part 1

EN 12255-1:2024 | Wastewater treatment plants - Part 1 ID 23153 | 19.12.2024 / Preview attached EN 12255-1:2024Wastewater treatment plants - Part 1: General design and construction principles This document specifies the basic design and construction requirements for wastewater treatment plants for… Leggi tutto
EN 50172 2024
Dic 18, 2024 80

EN 50172:2024 | Emergency escape lighting systems

EN 50172:2024 | Emergency escape lighting systems ID 23151 | 18.12.2024 / Preview attached EN 50172:2024Emergency escape lighting systems This document specifies electrical installation requirements specific for emergency escape lighting systems together with verification, operation and maintenance… Leggi tutto