Fascicolo Sanitario Elettronico
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Fascicolo Sanitario Elettronico
ID 13802 | 17.06.2021
Ai sensi della Legge 17 dicembre 2012 n. 22, il fascicolo sanitario elettronico (FSE) viene definito come l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito.
Nel fascicolo dei cittadini assistiti della Regione Umbria, sono disponibili al momento le seguenti tipologie di documenti:
- PROFILO Sanitario Sintetico: è un documento che contiene le informazioni più importanti riguardanti lo stato di salute ed è prodotto dal medico di medicina generale. Se non viene trovato nel proprio fascicolo, si deve contattare il proprio medico e chiedere di compilarlo
- REFERTI di laboratorio prodotti dalle aziende sanitarie pubbliche
- REFERTI di radiologia prodotti dall'Azienda Ospedaliera di Perugia (nelle prossime settimane verranno acquisiti anche i referti prodotti dalle altre aziende sanitarie pubbliche)
- RICETTE di farmaceutica
- RICETTE di specialistica ambulatoriale
- DOCUMENTI sanitari prodotti da altre regioni
I documenti sanitari digitali contenuti nel FSE possono essere consultati on line dall'assistito e nel caso in cui il cittadino lo desideri, anche dagli operatori sanitari autorizzati per finalità di cura.
Uno dei vantaggi del fascicolo sanitario elettronico è quello di avere a disposizione la propria documentazione sanitaria, in forma digitale, sempre e ovunque, senza portare con sé documenti cartacei
Le norme:
- Legge 17 dicembre 2012 n. 221 articolo 12 comma 1
- l’articolo 11 decreto legge 34 del 19 maggio 2020 convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77
Tutti i cittadini maggiorenni dispongono di un fascicolo sanitario elettronico ai sensi del decreto legge 34 del 19 maggio 2020 articolo 11.
Ogni cittadino maggiorenne può rilasciare o non, il proprio consenso alla consultazione con una delle modalità di seguito elencate:
- rivolgendosi al suo medico, che per conto del suo assistito, gestirà il consenso per consentire la consultazione da parte degli operatori abilitati
- recandosi presso uno degli sportelli dedicati
- accedendo on line al sito del fascicolo.
L’articolo 11 del decreto legge 34 del 19 maggio 2020, ha determinato la soppressione del comma 3-bis dell’articolo 12 del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012 ovvero la soppressione del così detto “consenso all’alimentazione” e ha determinato la costituzione e l’alimentazione automatica del fascicolo, a prescindere dal consenso dell’interessato/assistito. Il consenso dell’assistito è necessario per la consultazione del fascicolo per finalità di cura (così detto consenso alla consultazione)
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Art. 12 Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario
1. Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) e' l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito, riferiti anche alle prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario nazionale.
2. Il FSE e' istituito dalle regioni e province autonome, conformemente a quanto disposto dai decreti di cui al comma 7, entro il 30 giugno 2015, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, a fini di:
a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;
b) studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico;
c) programmazione sanitaria, verifica delle qualita' delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria.
Il FSE deve consentire anche l'accesso da parte del cittadino ai servizi sanitari on line secondo modalita' determinate nel decreto di cui al comma 7 ovvero tramite il Portale nazionale di cui al comma 15-ter.
2-bis. Per favorire la qualita', il monitoraggio, l'appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e l'aderenza alla terapia ai fini della sicurezza del paziente, e' istituito il dossier farmaceutico quale parte specifica del FSE, aggiornato a cura della farmacia che effettua la dispensazione.
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Art. 11 Misure urgenti in materia di Fascicolo sanitario elettronico
1. All'articolo 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: "l'assistito" sono inserite le seguenti: ", riferiti anche alle prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario nazionale";
b) al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: "comma 7", sono aggiunte le seguenti: "ovvero tramite il Portale nazionale di cui al comma 15-ter";
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Il FSE e' alimentato con i dati degli eventi clinici presenti e trascorsi di cui al comma 1 in maniera continuativa e tempestiva, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, dai soggetti e dagli esercenti le professioni sanitarie che prendono in cura l'assistito sia nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali sia al di fuori degli stessi, nonche', su iniziativa dell'assistito, con i dati medici in possesso dello stesso. Il sistema del FSE aggiorna contestualmente anche l'indice di cui al comma 15-ter.";
d) il comma 3-bis e' abrogato;
e) al comma 4, dopo la parola "regionali", sono inserite le seguenti: "e da tutti gli esercenti le professioni sanitarie" e, dopo le parole "l'assistito", sono aggiunte le seguenti: "secondo le modalita' di accesso da parte di ciascuno dei predetti soggetti e da parte degli esercenti le professioni sanitarie, nonche' nel rispetto delle misure di sicurezza definite ai sensi del comma 7";
f) al comma 15-ter, numero 3), sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le parole: "per la trasmissione telematica", sono inserite le seguenti: ", la codifica e la firma remota"; le parole: "alimentazione e consultazione" sono sostituite con le seguenti: "alimentazione, consultazione e conservazione, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82";
g) al comma 15-ter, dopo il numero 4), sono aggiunti i seguenti: "4-bis) l'istituzione dell'Anagrafe Nazionale dei consensi e relative revoche, da associarsi agli assistiti risultanti nell'ANA, comprensiva delle informazioni relative all'eventuale soggetto delegato dall'assistito secondo la normativa vigente in materia e nel rispetto delle modalita' e delle misure di sicurezza stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al numero 3) del presente comma; 4-ter) la realizzazione dell'Indice Nazionale dei documenti dei FSE, da associarsi agli assistiti risultanti nell'ANA, al fine di assicurare in interoperabilita' le funzioni del FSE, secondo le modalita' e le misure di sicurezza stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al numero 3) del presente comma; 4-quater la realizzazione del Portale Nazionale FSE, secondo le modalita' e le misure di sicurezza stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al numero 3) del presente comma, anche attraverso l'interconnessione con i corrispondenti portali delle regioni e province autonome, per consentire, tramite le funzioni dell'Indice Nazionale, l'accesso on line al FSE da parte dell'assistito e degli operatori sanitari autorizzati, secondo modalita' determinate ai sensi del comma 7. Tale accesso e' fornito in modalita' aggregata, secondo quanto disposto dalla Determinazione n. 80 del 2018 dell'Agenzia per l'Italia Digitale.";
h) al comma 15-septies, dopo le parole: "di farmaceutica" sono inserite le seguenti: ", comprensivi dei relativi piani terapeutici, "e dopo le parole: "specialistica a carico del Servizio sanitario nazionale," sono aggiunte le seguenti: "nonche' le ricette e le prestazioni erogate non a carico del SSN," e, dopo la parola "integrativa", sono aggiunte le seguenti: ", nonche' i dati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, comprensivi dei dati relativi alla prestazione erogata e al relativo referto, secondo le modalita' stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al numero 3) del comma 15-ter, che individuera' le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire la sicurezza del trattamento e i diritti e le liberta' degli interessati,";
i) dopo il comma 15-septies, sono aggiunti i seguenti commi: "15-octies. Le specifiche tecniche dei documenti del FSE e del dossier farmaceutico, definiti con i decreti attuativi del comma 7, sono pubblicate sul portale nazionale FSE, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.
15-novies. Ai fini dell'alimentazione dei FSE attraverso l'infrastruttura nazionale di cui al comma 15-ter, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, con il decreto di cui al numero 3) del comma 15-ter, sono stabilite le modalita' tecniche con le quali:
a) il Sistema Informativo Trapianti del Ministero della salute di cui alla legge 1° aprile 1999, n. 91, rende disponibile ai FSE i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi e tessuti;
b) le Anagrafi vaccinali regionali rendono disponibili ai FSE i dati relativi alla situazione vaccinale;
c) il Centro Unico di prenotazione di ciascuna regione e provincia autonoma rende disponibili ai FSE i dati relativi alle prenotazioni.".
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