Schema D.Lgs. armonizzazione IT Regolamento CPR - Giugno 2017
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Schema di Decreto Legislativo adeguamento normativa nazionale al Regolamento (UE) n. 305/2011 (CPR)
Update notizia: 10 Luglio 2017
Pubblicato il Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE.
Entrata in vigore del provvedimento: 30/08/2017
GU 159 del 10 luglio 2017
Update notizia: 9 giugno 2017
CdM 9 Giugno 2017
Schema di Decreto Legislativo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE.
Il decreto disciplina l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE.
Restano ferme le disposizioni nazionali che stabiliscono regole tecniche inerenti la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo e la manutenzione delle opere da costruzione.
Il Governo ha approvato in via definitiva (seduta del Consiglio dei Ministri n.33 del 9 giugno) lo schema di decreto per la commercializzazione prodotti da costruzione al fine di adeguare la normativa nazionale al Regolamento europeo (CPR 305/2011).
In vigore dal 1° luglio 2013, il Regolamento fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, semplificando il quadro delle misure per l’immissione sul mercato e migliorandone la trasparenza e l’efficacia.
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Sanzioni
Art. 19 (Violazione degli obblighi di dichiarazione di prestazione e marcatura CE da parte del fabbricante)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante che viola l’obbligo di redigere la dichiarazione di prestazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011, è punito con l'ammenda da 4.000 euro a 24.000 euro; il medesimo fatto è punito con l’arresto da sei mesi a tre anni sino a sei mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro, qualora si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio.
2. Resta fermo quanto previsto all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 305/2011, in materia di deroghe alla redazione della dichiarazione di prestazione.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante che viola l’obbligo di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 305/2011, è punito con l'ammenda da 1.000 euro a 4.000 euro; il medesimo fatto è punito con l’ammenda da 2.000 euro a 10.000 euro, qualora si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio;
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante che redige la dichiarazione di prestazione di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) n. 305/2011 non rispettando le prescrizioni ivi previste è punito con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro; il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a due mesi e con l’ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro, qualora si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio.
5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante che fornisce la dichiarazione di prestazione violando le prescrizioni di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 305/2011 e di cui all’articolo 6, comma 3 del presente decreto è punito con l'ammenda da 1.000 euro a 4.000 euro; il medesimo fatto è punito con l’ammenda da 2.000 euro a 10.000 euro, qualora si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio.
6. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante che viola i principi generali e le disposizioni relative all’uso della marcatura CE di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) n. 305/2011, è punito con l'ammenda da 4.000 euro a 24.000 euro; il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a sei mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro, qualora si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio.
7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante che viola le regole e le condizioni previste dall’articolo 9 del regolamento (UE) n. 305/2011 per l'apposizione della marcatura CE, è punito con l'ammenda da 4.000 euro a 24.000 euro; il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a sei mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro, qualora si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio.
8. Le sanzioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso di non conformità formali, di cui all’articolo 59 del regolamento (UE) n. 305/2011, rimosse dal fabbricante entro il termine stabilito dalle Amministrazioni competenti ai sensi dell’articolo 18.
Art. 20 (Violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore che, nell’ambito delle specifiche competenze, utilizzi prodotti non conformi agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 e all'articolo 5, comma 5 del presente decreto è punito, con l'ammenda da 4.000 euro a 24.000 euro; il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a sei mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il progettista dell’opera che prescrive prodotti non conformi a quanto previsto all'articolo 5, comma 5, del presente decreto o in violazione di una delle disposizioni in materia di dichiarazione di prestazione e marcatura CE di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011, è punito con l'ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro; il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a tre mesi e con l’ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro qualora la prescrizione riguardi prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio.
ART. 21
(Violazione degli obblighi degli operatori economici)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'operatore economico che non ottempera ai provvedimenti di ritiro, sospensione o richiamo adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettere d) ed e), del presente decreto, è punito con l'ammenda da 4.000 euro a 24.000 euro; il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a sei mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro, qualora si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l’operatore economico che mette a disposizione del mercato, a titolo oneroso o gratuito, prodotti diversi da quelli contemplati dall’articolo 5, comma 1, del presente decreto e non conformi alle norme tecniche per le costruzioni adottate ai sensi dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni o alle disposizioni adottate dal Ministro dell’interno ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è punito con l'ammenda da 4.000 euro a 24.000 euro; il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a sei mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro, qualora si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante che violi le disposizioni di cui all’articolo 11, paragrafi da 2 a 8 del regolamento (UE) n. 305/2011, l'importatore che violi le disposizioni di cui all'articolo 13 del medesimo regolamento, il distributore che violi le disposizioni di cui all'articolo 14 del richiamato regolamento, l'operatore economico che violi le disposizioni di cui all'articolo 16 dello stesso regolamento e di cui all’articolo 6, comma 5, del presente decreto sono soggetti ad una sanzione amministrativa compresa fra 500 euro e 5.000 euro; al medesimo fatto si applica una sanzione amministrativa compresa fra 1.500 euro e 15.000 euro, qualora si riferisca a prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio.
4. Le sanzioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso di non conformità formali, di cui all’articolo 59 del regolamento (UE) n. 305/2011, rimosse dall’operatore economico, entro il termine stabilito dalle Amministrazioni competenti ai sensi dell’articolo 18.
ART. 22
(Violazione degli obblighi di certificazione)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, nell’esercizio delle attività svolte dall’organismo notificato o dal laboratorio di cui all’articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, nelle certificazioni e rapporti di prova, attesti fatti rilevanti non rispondenti al vero, è punito con l’ammenda 2.000 euro a 12.000 euro; il medesimo fatto è punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio.
2. Ferma restando l'applicazione del comma 1, l'organismo o il laboratorio di cui all’articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, che non adempie alle richieste di cui all’articolo 16, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 6.000 euro; al medesimo fatto si applica una sanzione amministrativa compresa fra 2.000 euro e 12.000 euro, qualora si riferisca a prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque rilasci documenti che attestino la conformità del prodotto da costruzione e che non sia soggetto autorizzato ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011, ai sensi dell’articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 o ai sensi del decreto del Ministro dell’interno del 26 marzo 1985, ciascuno per le proprie specifiche attribuzioni, è punito con l'ammenda da 4.000 euro a 24.000 euro; il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a sei mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio.
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