Regolamento delegato (UE) 2020/11
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Regolamento delegato (UE) 2020/11
Regolamento delegato (UE) 2020/11 della Commissione del 29 ottobre 2019 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguarda le informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria
GU L 6/8 del 10.01.2020
Entrata in vigore: 30.01.2020
Applicazione dal 1° gennaio 2020
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, in particolare l’articolo 45, paragrafo 4, e l’articolo 53, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1272/2008 è stato modificato dal regolamento (UE) 2017/542 della Commissione al fine di aggiungere determinate prescrizioni per la trasmissione di informazioni in materia di risposta di emergenza sanitaria e per l’inclusione di un «identificatore unico di formula» nelle informazioni supplementari fornite sull’etichetta di una miscela pericolosa. Le modifiche sono destinate ad applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2020, ma gli importatori e gli utilizzatori a valle devono solo iniziare a conformarsi alle nuove norme gradualmente, in funzione di una serie di date di messa in conformità a seconda dell’uso per il quale una miscela è immessa sul mercato. La prima di tali date di messa in conformità è il 1° gennaio 2020.
(2) Dopo l’adozione del regolamento (UE) 2017/542, in sede di discussione con le autorità nazionali e altri portatori di interessi sono state avanzate diverse proposte redazionali intese a facilitare l’attuazione delle nuove norme introdotte da tale regolamento e di chiarirne il significato. Le nuove norme introdotte da tale regolamento dovrebbero pertanto essere modificate per consentirne un’interpretazione più semplificata, migliorare la coerenza interna e attenuare determinate conseguenze indesiderate emerse solo successivamente all’adozione di detto regolamento. In particolare, poiché può essere necessario aggiornare frequentemente l’identificatore unico di formula (UFI), le nuove norme dovrebbero prevedere la possibilità di riportare l’UFI sull’etichetta della miscela pericolosa o sul suo imballaggio, nelle immediate vicinanze dell’etichetta. L’articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1272/2008 già contempla la possibilità di riportare tutti gli elementi dell’etichetta sull’imballaggio, anziché sull’etichetta stessa. L’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 disciplina inoltre la situazione in cui una miscela è fornita senza imballaggio.
(3) Oltre alle proposte redazionali, le autorità nazionali e altri portatori di interessi hanno sollevato alcune questioni riguardo alla praticabilità delle nuove norme introdotte dal regolamento (UE) 2017/542, ad esempio le ripercussioni dell’elevata variabilità nella composizione della miscela dovuta all’origine naturale dei componenti, la difficoltà di conoscere la composizione esatta dei prodotti nei casi in cui sono interessate catene di approvvigionamento complesse e l’impatto legato alla presenza di molteplici fornitori di componenti della miscela con le stesse proprietà tecniche e i medesimi pericoli. Una volta elaborate le soluzioni necessarie per affrontare tali questioni, ogni conseguente modifica delle nuove norme dovrà essere apportata anteriormente al primo termine entro cui gli importatori e gli utilizzatori a valle devono iniziare a conformarsi alle nuove norme per quanto riguarda le miscele per l’uso da parte dei consumatori. È pertanto opportuno differire dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021 la prima data di messa in conformità, al fine di concedere un periodo di tempo sufficiente per elaborare le soluzioni necessarie e apportare le modifiche necessarie alle nuove norme. Tale rinvio non pregiudica la necessità che i sistemi degli Stati membri siano operativi in tempo utile prima del 1° gennaio 2021, al fine di concedere agli importatori e agli utilizzatori a valle un periodo di tempo sufficiente per predisporre le loro trasmissioni prima di tale termine.
(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1272/2008.
(5) La data di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere differita in modo da coincidere con la data di applicazione del regolamento (UE) 2017/542,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:
1) all’articolo 25, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. Qualora, a norma dell’allegato VIII, il notificante crei un identificatore unico di formula, questo è incluso nelle informazioni supplementari sull’etichetta in conformità alle disposizioni della parte A, sezione 5, di tale allegato.»;
2) all’articolo 29 è inserito il seguente paragrafo:
«4 bis. Qualora, a norma dell’allegato VIII, crei un identificatore unico di formula, il notificante può, anziché includerlo nelle informazioni supplementari, decidere di riportarlo secondo un’altra modalità consentita dalla parte A, sezione 5, di tale allegato.»;
3) l’allegato VIII è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.
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Collegati:
Regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH
Regolamento (CE) n. 1272/2008 CLP
Regolamento CLP Testo Consolidato
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