Slide background
Slide background




Regolamento delegato (UE) 2020/11

ID 9853 | | Visite: 9852 | Regolamento CLPPermalink: https://www.certifico.com/id/9853

Regolamento delegato UE 2020 11

Regolamento delegato (UE) 2020/11

Regolamento delegato (UE) 2020/11 della Commissione del 29 ottobre 2019 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguarda le informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria

GU L 6/8 del 10.01.2020

Entrata in vigore: 30.01.2020

Applicazione dal 1° gennaio 2020

...

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, in particolare l’articolo 45, paragrafo 4, e l’articolo 53, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1272/2008 è stato modificato dal regolamento (UE) 2017/542 della Commissione al fine di aggiungere determinate prescrizioni per la trasmissione di informazioni in materia di risposta di emergenza sanitaria e per l’inclusione di un «identificatore unico di formula» nelle informazioni supplementari fornite sull’etichetta di una miscela pericolosa. Le modifiche sono destinate ad applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2020, ma gli importatori e gli utilizzatori a valle devono solo iniziare a conformarsi alle nuove norme gradualmente, in funzione di una serie di date di messa in conformità a seconda dell’uso per il quale una miscela è immessa sul mercato. La prima di tali date di messa in conformità è il 1° gennaio 2020.
(2) Dopo l’adozione del regolamento (UE) 2017/542, in sede di discussione con le autorità nazionali e altri portatori di interessi sono state avanzate diverse proposte redazionali intese a facilitare l’attuazione delle nuove norme introdotte da tale regolamento e di chiarirne il significato. Le nuove norme introdotte da tale regolamento dovrebbero pertanto essere modificate per consentirne un’interpretazione più semplificata, migliorare la coerenza interna e attenuare determinate conseguenze indesiderate emerse solo successivamente all’adozione di detto regolamento. In particolare, poiché può essere necessario aggiornare frequentemente l’identificatore unico di formula (UFI), le nuove norme dovrebbero prevedere la possibilità di riportare l’UFI sull’etichetta della miscela pericolosa o sul suo imballaggio, nelle immediate vicinanze dell’etichetta. L’articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1272/2008 già contempla la possibilità di riportare tutti gli elementi dell’etichetta sull’imballaggio, anziché sull’etichetta stessa. L’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 disciplina inoltre la situazione in cui una miscela è fornita senza imballaggio.
(3) Oltre alle proposte redazionali, le autorità nazionali e altri portatori di interessi hanno sollevato alcune questioni riguardo alla praticabilità delle nuove norme introdotte dal regolamento (UE) 2017/542, ad esempio le ripercussioni dell’elevata variabilità nella composizione della miscela dovuta all’origine naturale dei componenti, la difficoltà di conoscere la composizione esatta dei prodotti nei casi in cui sono interessate catene di approvvigionamento complesse e l’impatto legato alla presenza di molteplici fornitori di componenti della miscela con le stesse proprietà tecniche e i medesimi pericoli. Una volta elaborate le soluzioni necessarie per affrontare tali questioni, ogni conseguente modifica delle nuove norme dovrà essere apportata anteriormente al primo termine entro cui gli importatori e gli utilizzatori a valle devono iniziare a conformarsi alle nuove norme per quanto riguarda le miscele per l’uso da parte dei consumatori. È pertanto opportuno differire dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021 la prima data di messa in conformità, al fine di concedere un periodo di tempo sufficiente per elaborare le soluzioni necessarie e apportare le modifiche necessarie alle nuove norme. Tale rinvio non pregiudica la necessità che i sistemi degli Stati membri siano operativi in tempo utile prima del 1° gennaio 2021, al fine di concedere agli importatori e agli utilizzatori a valle un periodo di tempo sufficiente per predisporre le loro trasmissioni prima di tale termine.
(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1272/2008.
(5) La data di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere differita in modo da coincidere con la data di applicazione del regolamento (UE) 2017/542,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:
1) all’articolo 25, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. Qualora, a norma dell’allegato VIII, il notificante crei un identificatore unico di formula, questo è incluso nelle informazioni supplementari sull’etichetta in conformità alle disposizioni della parte A, sezione 5, di tale allegato.»;
2) all’articolo 29 è inserito il seguente paragrafo:
«4 bis. Qualora, a norma dell’allegato VIII, crei un identificatore unico di formula, il notificante può, anziché includerlo nelle informazioni supplementari, decidere di riportarlo secondo un’altra modalità consentita dalla parte A, sezione 5, di tale allegato.»;
3) l’allegato VIII è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.

_____

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento delegato UE 2020 11.pdf)Regolamento delegato (UE) 2020/11
 
IT528 kB1196

Tags: Chemicals Regolamento CLP

Ultimi archiviati Marcatura CE

Cambiamenti ambientali globali e dispositivi medici
Feb 18, 2025 39

Cambiamenti ambientali globali e dispositivi medici: un primo studio integrato

Cambiamenti ambientali globali e dispositivi medici: un primo studio integrato ID 23848 | 18.02.2025 / In allegato L’Istituto Superiore di Sanità, su richiesta del Ministero della Salute, ha effettuato uno studio sul ruolo che i dispositivi medici possono ricoprire nella mitigazione degli effetti… Leggi tutto
Feb 03, 2025 154

Circolare Min Interno Prot. n. 3913 del 29 gennaio 2025

Circolare Min Interno Prot. n. 3913 del 29 gennaio 2025 ID 23395 | 03.02.2025 Oggetto: Decisione di Esecuzione (UE) 2023/1096 della Commissione europea per la raccolta dei dati sugli incidenti correlati all'uso di articoli pirotecnici. Entrata in vigore della nuova raccolta dati...… Leggi tutto
Gen 20, 2025 314

Circolare MIT Prot. n. 1078 del 17.01.2025

Circolare MIT Prot n. 1078 del 17.01.2025 / Chiarimenti e indicazioni operative mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza unità da diporto ID 23331 | 20.01.2025 / In allegato Chiarimenti e indicazioni operative sui mezzi di salvataggio e sulle dotazioni di sicurezza delle unità da diporto, a… Leggi tutto
Regolamento di esecuzione  UE  2018 608   MED
Gen 03, 2025 204

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/608

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/608 / Criteri tecnici etichette elettroniche equipaggiamento marittimo (MED) ID 23243 | 03.01.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2018/608 della Commissione, del 19 aprile 2018, che stabilisce i criteri tecnici relativi alle etichette elettroniche per… Leggi tutto

Più letti Marcatura CE

Dic 18, 2024 121079

Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR

Regolamento CPR (UE) 305/2011 ID 518 | Update news 18.12.2024 / In allegato Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del… Leggi tutto