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Decreto Requisiti Minimi 2025

Decreto Requisiti Minimi 2025

Decreto Requisiti Minimi 2025 / Intesa CU 30.07.2025

ID 24364  | 31.07.2025 / In allegato Bozza Decreto

La Conferenza Unificata nella seduta del 30 luglio 2025, ha raggiunto l’intesa sul decreto che aggiorna il D.M. 26 giugno 2015, recante “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”.

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Schema DM requisiti minimi 2025 - Bozza del 30 Luglio 2025

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Articolo 1 (Modifiche all’articolo 1 “Ambito di intervento e finalità” del D.M. 26 giugno 2015)

1. All’articolo 1 del decreto ministeriale 26 giugno 2015, al comma 1, dopo le parole: “ivi incluso l’utilizzo delle fonti rinnovabili,”, sono inserite le seguenti: “l’integrazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici,”.

Articolo 2 (Modifiche all’articolo 2 “Definizioni” del D.M. 26 giugno 2015)

1. All’articolo 2, comma 2, del D.M. 26 giugno 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera d), le parole: “parete opaca” sono sostituite con le seguenti: “parte opaca dell’involucro edilizio”;
2) alla lettera e), dopo la parola: “riflettanza” è inserita la seguente: “solare”; 3) dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti:
“g) parcheggio adiacente all’edificio: parcheggio che appartiene ai medesimi proprietari dell’edificio, o a parte di essi, e che ha in comune un lato e/o il vertice con l’area in cui insiste l’edificio o ha impianti tecnologici in comune con l’edificio;
h) ponte termico: zona più o meno estesa dell’involucro edilizio caratterizzata da dispersione termica dovuta a discontinuità di tipo costruttivo, strutturale o geometrico e all’ utilizzo di materiali con diversi valori di conduttività termica, in conformità a quanto definito dalla norma UNI EN ISO 10211.”.

Articolo 3 (Modifiche all’articolo 3 “Criteri e metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici” del D.M. 26 giugno 2015)

1. All’articolo 3 del D.M. 26 giugno 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera a) è soppressa;
2) la lettera f), è sostituita con le seguenti:
“f) UNI/TS 11300 - 5 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 5: Calcolo dell'energia primaria e della quota di energia da fonti rinnovabili;
g) UNI/TS 11300 - 6 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 6: Determinazione del fabbisogno di energia per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili;
h) UNI EN 15193 - Prestazione energetica degli edifici – Requisiti energetici per illuminazione.”;
b) i commi 2 e 3 sono soppressi.

Articolo 4 (Modifiche all’articolo 4 “Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici” del D.M. 26 giugno 2015)

1. All’articolo 4 del D.M. 26 giugno 2015 il comma 2 è soppresso.

Articolo 5 (Modifiche all’articolo 5 “Criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti” del D.M. 26 giugno 2015)

1. All’articolo 5 del D.M. 26 giugno 2015 il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. I criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici sono fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 nonché dalle successive disposizioni emanate ai sensi dell’articolo 4, comma 1-quinquies del decreto legislativo 192/2005.”.

Articolo 6 (Modifiche all’articolo 6 “Funzioni delle Regioni e delle Province autonome” del D.M. 26 giugno 2015)

1. All’articolo 6 del D.M. 26 giugno 2015 al comma 2, le parole: “, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare” sono sostituite dalle seguenti: “e il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica”.

Articolo 7 (Modifiche all’articolo 7 “Strumenti di calcolo” del D.M. 26 giugno 2015)

1. All’articolo 7 del D.M. 26 giugno 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è soppresso;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Ai fini degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 192/2005, per garantire il necessario aggiornamento dei sistemi di calcolo della prestazione energetica degli edifici, gli eventuali aggiornamenti delle norme tecniche di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo stesso nonché di cui all’allegato 2, si applicano a decorrere da 180 giorni dalla data della loro pubblicazione.”.

Articolo 8 (Modifiche all’Allegato 1 (Articoli 3 e 4) - Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici, del D.M. 26 giugno 2015)

1. L’Allegato 1 del D.M. 26 giugno 2015 recante “Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici” è sostituito integralmente dall’Allegato 1 di cui al presente decreto.

Articolo 9 (Modifiche all’Allegato 2 (Articolo 3) - Norme tecniche di riferimento per il calcolo della prestazione energetica degli edifici, del D.M. 26 giugno 2015)

1. L’Allegato 2 del D.M. 26 giugno 2015 recante “Norme tecniche di riferimento per il calcolo della prestazione energetica degli edifici” è sostituito integralmente dall’Allegato 2 di cui al presente decreto.

Articolo 10 (Modifiche all’Allegato A (Articolo 2) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

1. Al decreto legislativo 192/2005 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’Allegato A, il punto 32 è sostituito dal seguente: “32. ponte termico: zona più o meno estesa dell’involucro edilizio caratterizzata da dispersione termica dovuta a discontinuità di tipo costruttivo, strutturale o geometrico e all’utilizzo di materiali con diversi valori di conduttività termica, in conformità a quanto definito dalla norma UNI EN ISO 10211”.

Articolo 11 (Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore 180 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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ALLEGATO 1 (Articoli 3 e 4)

CRITERI GENERALI E REQUISITI DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI

SOMMARIO

1. QUADRO COMUNE GENERALE PER IL CALCOLO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI E PER LA LORO CLASSIFICAZIONE IN BASE ALLA DESTINAZIONE D’USO
1.1. LA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
1.2. CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI IN BASE ALLA DESTINAZIONE D’USO 
1.3. NUOVA COSTRUZIONE, DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E SOPRA ELEVAZIONE 
1.4 RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI E RIQUALIFICAZIONI 
1.4.1. Ristrutturazioni importanti
1.4.2. Riqualificazioni energetiche
1.4.3. Deroghe

2. PRESCRIZIONI COMUNI PER GLI EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE, GLI EDIFICI OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI O GLI EDIFICI SOTTOPOSTI A RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 
2.1 AMBITO DI APPLICAZIONE 
2.2 RELAZIONE TECNICA E CONFORMITÀ DELLE OPERE AL PROGETTO 
2.3 PRESCRIZIONI 

3. REQUISITI E PRESCRIZIONI SPECIFICI PER GLI EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE O SOGGETTI A RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI DI PRIMO LIVELLO. REQUISITI DEGLI EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO.
3.1 AMBITO DI APPLICAZIONE 
3.2 PRESCRIZIONI 
3.3 REQUISITI 
3.4 EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO

4. REQUISITI E PRESCRIZIONI SPECIFICI PER GLI EDIFICI SOGGETTI A RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI DI SECONDO LIVELLO 
4.1 AMBITO DI APPLICAZIONE 
4.2 REQUISITI E PRESCRIZIONI 

5. REQUISITI E PRESCRIZIONI SPECIFICI PER GLI EDIFICI ESISTENTI SOTTOPOSTI A RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 
5.1 AMBITO DI APPLICAZIONE 
5.2 REQUISITI E PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI SULL’INVOLUCRO 
5.3 REQUISITI E PRESCRIZIONI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI 
5.3.1 Impianti di climatizzazione invernale
5.3.2 Impianti di climatizzazione estiva
5.3.3 Impianti tecnologici idrico sanitari 
5.3.4 Impianti di illuminazione 
5.3.5 Impianti di ventilazione

6. REQUISITI E PRESCRIZIONI PER L’INTEGRAZIONE DELLE TECNOLOGIE PER LA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI PER I SOLI EDIFICI DOTATI DI POSTI AUTO 
6.1 AMBITO DI APPLICAZIONE
6.2 REQUISITI E PRESCRIZIONI PER GLI EDIFICI NON RESIDENZIALI
6.3 REQUISITI E PRESCRIZIONI PER GLI EDIFICI RESIDENZIALI 

7. QUADRO DI SINTESI
7.1 PRESCRIZIONI, REQUISITI E VERIFICHE IN FUNZIONE DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

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ALLEGATO 2 (Articolo 3) NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

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