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Controlli sugli impianti termici 2026: la Bozza del nuovo Decreto

Controlli sugli impianti termici 2026  la Bozza del nuovo DPR

Controlli sugli impianti termici 2026: la Bozza del nuovo DPR

ID 25143 | 17.12.2025 / In allegato Bozza circolata 16.12.2025

Il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica è al lavoro su una revisione delle regole che disciplinano i controlli sugli impianti termici ai sensi dell’articolo 4, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 ed in attuazione del Decreto legislativo 10 giugno 2020 n. 48 (GU n.146 del 10.06.2020) di recepimento della direttiva (UE) 2018/844, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera l-tricies) del modificato decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 recante le modalità di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici.

La bozza di un nuovo Decreto del Presidente della Repubblica, che abroga il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 introduce un cambiamento che potrebbe entrare in vigore dal 2026: per la gran parte delle caldaie domestiche a gas verrebbero eliminate le ispezioni annuali in presenza, sostituite da verifiche esclusivamente documentali e a distanza.

Il punto centrale del provvedimento è l'articolo 8, comma 4, che prevede la fine delle ispezioni "in situ" per tutti gli impianti con potenza inferiore ai 70 kW. Si tratta di una soglia che include la quasi totalità delle caldaie installate nelle abitazioni italiane, stimate in circa 20 milioni, di cui almeno 7 milioni con più di quindici anni di servizio. Per questi impianti, gli enti competenti si limiterebbero a controlli amministrativi effettuati tramite i catasti regionali e provinciali.

L'obiettivo dichiarato della norma è la semplificazione: meno obblighi per i cittadini e una riduzione dei costi legati alle verifiche periodiche. Tuttavia, l'efficacia di un sistema di controlli completamente digitalizzato presuppone infrastrutture informatiche omogenee e interoperabili. È proprio su questo punto che emergono le maggiori criticità.

In molte regioni italiane, i catasti degli impianti termici operano su piattaforme differenti, spesso incapaci di dialogare tra loro o di incrociare in modo sistematico i dati con quelli relativi alle forniture di gas, all'anagrafe degli immobili o all'abitabilità.

La bozza del decreto di conseguenza apporta modifiche alle cadenze per i nuovi range di potenza. Le Regioni mantengono la possibilità di prevedere verifiche più frequenti, ma solo fornendo una motivazione considerata "robusta" e ottenendo il via libera del ministero. Una scelta che, secondo diversi osservatori, rischia di penalizzare quei territori che negli anni hanno costruito modelli di controllo più stringenti, come la Lombardia.

Le perplessità più forti arrivano dal mondo dell'artigianato, che evidenzia come la riduzione delle ispezioni possa tradursi in un aumento dei rischi. I dati del Comitato Italiano Gas mostrano che tra il 2019 e il 2023 si sono verificati 1.119 incidenti legati al gas canalizzato per uso civile, con 128 vittime e 1.784 persone ferite. Numeri che riportano il dibattito dal piano normativo a quello della sicurezza domestica.

Dal MASE

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in replica, ha voluto sottolineare che le ispezioni si indirizzano sugli impianti di maggiore potenza e rilevanza in termini di sistema, con accertamento documentale per quelli più piccoli.  Il ministero ha chiarito inoltre che lo schema di Dpr sui controlli e le ispezioni degli impianti termici si inserisce nel quadro del decreto legislativo 10 giugno 2020 n. 48 di recepimento della direttiva (UE) 2018/844 e mira a ottimizzare il rapporto costi-benefici e a semplificare le attività di ispezione e non comporterà arretramenti sulla sicurezza né sugli obiettivi di efficienza energetica.

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