Decreto 21 giugno 2024

Decreto 21 giugno 2024 / Aree idonee installazione di impianti a fonti rinnovabili
ID | 03.07.2024
Decreto 21 giugno 2024 Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione ...
ID 21821 | 08.05.2024
Regolamento (UE) 2024/1309 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica Gigabit, che modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga la direttiva 2014/61/UE (regolamento sull’infrastruttura Gigabit)
GU L 2024/1309 dell'8.5.2024
Entrata in vigore: 11.05.2024
Applicazione a decorrere dal 12 novembre 2025.
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Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
1. Scopo del presente regolamento è facilitare e incentivare l’installazione di reti ad altissima capacità («VHCN») promuovendo l’uso condiviso dell’infrastruttura fisica esistente e consentendo un’installazione più efficiente di infrastrutture fisiche nuove in modo da accelerare l’installazione di tali reti e da abbattere i relativi costi.
2. In caso di conflitto tra una disposizione del presente regolamento e una disposizione delle direttive 2002/77/CE, (UE) 2018/1972 o (UE) 2022/2555, prevale la pertinente disposizione di tali direttive.
3. Il presente regolamento stabilisce requisiti minimi per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre misure conformi al diritto dell’Unione più severe o più dettagliate rispetto a tali requisiti minimi, qualora dette misure servano a promuovere l’uso condiviso delle infrastrutture fisiche esistenti o a consentire un’installazione più efficiente di infrastrutture fisiche nuove.
4. In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, gli Stati membri non mantengono né introducono le misure di cui a tale paragrafo in relazione all’articolo 3, paragrafo 5, primo comma, lettere da a) a e), all’articolo 3, paragrafi 7 e 10, all’articolo 4, paragrafo 7, all’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, agli articoli 5, paragrafo 5, e 6, paragrafo 2, e all’articolo 10, paragrafi 7 e 8.
5. Il presente regolamento lascia impregiudicata la responsabilità degli Stati membri di tutelare la sicurezza nazionale e il loro potere di salvaguardare altre funzioni essenziali dello Stato, tra cui la garanzia dell’integrità territoriale dello Stato e il mantenimento dell’ordine pubblico.
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Articolo 18 Abrogazione
1. La direttiva 2014/61/UE è abrogata a decorrere dall’11 maggio 2024.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, quando le disposizioni del presente regolamento che sostituiscono le disposizioni della direttiva 2014/61/UE si applicano a decorrere da una data successiva, le seguenti corrispondenti disposizioni di tale direttiva restano in vigore fino alla stessa data, come indicato di seguito:
a) l’articolo 4, paragrafo 2, l’articolo 4, paragrafo 3, l’articolo 4, paragrafo 4, prima frase, l’articolo 6, paragrafi 1, 2, 3 e 5, e l’articolo 7, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva restano in vigore fino al 12 maggio 2026;
b) l’articolo 8, paragrafi da 1 a 4, di tale direttiva resta in vigore fino al 12 febbraio 2026.
3. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato.
Articolo 19 Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Esso si applica a decorrere dal 12 novembre 2025.
3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo:
a) l’articolo 5, paragrafo 6, e l’articolo 11, paragrafo 6, si applicano a decorrere dall’11 maggio 2024;
b) l’articolo 17 si applica a decorrere dal 15 maggio 2024;
c) l’articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, si applica a decorrere dal 12 febbraio 2026;
d) l’articolo 4, paragrafo 3, l’articolo 6, paragrafo 1, l’articolo 7, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, si applicano a decorrere dal 12 maggio 2026.
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