Decreto 30 settembre 2022
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Decreto 30 settembre 2022 / Impianti geotermici riscaldamento e climatizzazione edifici
ID 17841 | 15.10.2022 / in allegato
Decreto 30 settembre 2022
Prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, destinata al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e misure di semplificazione per l'installazione dei predetti impianti.
(GU n.241 del 14.10.2022)
Entrata in vigore: 15.10.2022
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Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica alle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico di cui all’art. 10, comma 2 del decreto legislativo n. 22 del 2010, realizzate mediante l’installazione di impianti di potenza inferiore a 2 MW che scambiano solo energia termica con il terreno, utilizzando un fluido vettore che circola in appositi impianti posti a contatto con il terreno, senza effettuare prelievi o immissione di fluidi nel sottosuolo.
2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 25, commi 6 -bis e 6 -ter , del decreto legislativo n. 199 del 2021, stabilisce le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di cui al comma 1 destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e individua i casi in cui la realizzazione degli impianti medesimi, fino a una potenza termica di 100 kW, rientra nel regime dell’edilizia libera ovvero ai quali si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 28 del 2011.
Art. 2. Definizioni
Art. 3. Disposizioni per la realizzazione degli impianti in edilizia libera o mediante PAS
1. Si considera attività in edilizia libera ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 la realizzazione di impianti che rispettano tutte le seguenti condizioni:
a) le sonde geotermiche si estendono, se orizzontali, a profondità non superiore a 2 metri dal piano campagna e/o, se verticali, a profondità non superiore a 80 metri dal piano campagna;
b) la potenza termica dell’impianto è inferiore a 50 kW;
c) gli impianti sono realizzati a servizio di edifici già esistenti, senza alterarne volumi e superfici, né comportando modifiche delle destinazioni di uso, interventi su parti strutturali dell’edificio, o aumento del numero delle unità immobiliari e incremento dei parametri urbanistici.
2. La PAS si applica alla realizzazione di impianti che rispettano tutte le seguenti condizioni:
a) le sonde geotermiche si estendono, se orizzontali, a profondità non superiore a 3 metri dal piano campagna e/o, se verticali, a profondità non superiore a 170 metri dal piano campagna;
b) la potenza termica dell’impianto è inferiore a 100 kW.
3. Ai sensi dell’art. 1, comma 5 del decreto legislativo n. 22 del 2010, gli impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso non sono soggette alla disciplina mineraria di cui al regio decreto n. 1443 del 1927 e all’art. 826 del codice civile.
Art. 4. Prescrizioni tecniche di carattere generale
Art. 5. Prescrizioni tecniche per la perforazione
Art. 6. Qualificazione degli installatori di impianto a sonde geotermiche
1. Le installazioni di impianti geotermici a circuito chiuso devono essere realizzate da soggetti specializzati, operanti nel settore della perforazione e dello scavo di terreni. Il personale adibito allo svolgimento delle operazioni di cui al primo periodo deve essere qualificato a svolgere tale tipo di attività ai sensi della normativa ambientale e sulla sicurezza dei cantieri.
2. Per quanto attiene ai requisiti e alle modalità per la certificazione di qualità delle imprese operanti nel settore della installazione delle sonde geotermiche, si applica la norma UNI 11517:2013 «Sistemi geotermici a pompa di calore - requisiti per la qualificazione delle imprese che realizzano scambiatori geotermici».
Art. 7. Dati di progetto e di collaudo
Art. 8. Registro telematico delle piccole utilizzazioni locali
Art. 9. Entrata in vigore
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Collegati
Legge 11 gennaio 1957 n. 6
Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28
D.Lgs. 192/2005 Efficienza energetica edilizia | Consolidato
Efficienza energetica: Quadro Direttive UE e recepimenti IT
Direttiva (UE) 2018/2001
Direttiva 2009/28/CE