Lettera Circolare Prot. n° 547894 del 20 febbraio 2004
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Lettera Circolare Prot. n° 547894 del 20 febbraio 2004
Scheda 30.06.2018 Allegata
Norme di riferimento:
- Decreto 22 gennaio 2008 n. 37
- Lettera Circolare Prot. n° 547894 del 20 febbraio 2004
- Circolare MICA n. 3439/C del 27 marzo 1998
- Legge 5 marzo 1990 n. 46
Le nome di riferimento per l'installazione di impianti di protezione antincendio Lettera G del Decreto 22 gennaio 2008 n. 37, escludono chiaramente abilitazioni parziali all'attività, quali sola installazione di impianto elettrico (Lettera A) o idrico a servizio (Lettera D): note.
Le lettere di abilitazione di cui all'Art. 1 del D.M.37/08 sono:
LETTERA A) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere
LETTERA B) impianti radiotelevisivi, antenne e gli impianti elettronici in genere
LETTERA C) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali
LETTERA D) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie
LETTERA E) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali
LETTERA F) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili
LETTERA G) impianti di protezione antincendio.
All'Art. 2 comma 2 lettera h) del D.M.37/08 sono definiti impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio.
Documento allegato:
MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Direzione Generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi
Ufficio B4 – Registro delle Imprese
PROT. n° 547894 Roma, 20 febbraio 2004
Oggetto: Norme per la sicurezza degli impianti - Articolo 1, lettera g), legge n. 46/90 (impianti di protezione antincendio).
Sono pervenuti recentemente a questa Direzione generale diversi quesiti volti a conoscere l’avviso della Scrivente circa la possibilità di procedere ad abilitazioni limitate con riferimento alle attività di “installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui alla lettera g) dell’articolo 1 della legge n. 46/90.
È stato richiesto, tra l’altro, se sia possibile accogliere denunce di inizio attività di “installazione di impianti antincendio limitatamente alla parte idraulica” e di “installazione di impianti antincendio limitatamente alla parte elettrica”.
A questo proposito il Ministero dell’interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica – Area prevenzione incendi, sentito sullo specifico punto, ha comunicato, con nota prot. n. P115/4101 sott. 106/21 del 5 febbraio 2004, di concordare con questa Amministrazione circa la necessità di attenersi, nella materia in questione, alle prescrizioni contenute nella circolare MICA n. 3439/C del 27 marzo 1998.
Si rammenta che la citata circolare ha espresso l’avviso che possono essere riconosciute abilitazioni limitate (e quindi iscrizioni limitate) relativamente alle attività indicate dalle varie lettere dell’articolo 1 della legge n. 46 del 1990, purché la limitazione sia fatta nell’ambito della declaratoria di ogni singola lettera.
Tale impostazione è stata, d’altra parte, confermata dal successivo decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1998, n. 558 dove, (articolo 9, comma1) è previsto che le imprese esercenti le attività in parola presentino la denuncia di inizio delle attività «indicando specificamente a quale lettera e a quale voce di quelle elencate nel medesimo articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, fanno riferimento […]».
...
Art. 9. Imprese d'installazione di impianti
1. Le imprese che intendono esercitare le attivita' di installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, presentano, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, denuncia di inizio delle attivita', indicando specificamente a quale lettera e a quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, fanno riferimento, dichiarando, altresi', il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della legge.
Si invitano pertanto codeste Camere ad astenersi assolutamente dal rilasciare abilitazioni parziali non rispondenti ai criteri in ultimo indicati nonché, ove avessero già provveduto - per casi sporadici - in tal senso, ad uniformare le avvenute iscrizioni ai criteri medesimi tenendo conto, in particolare, della necessità che l’abilitazione per ’installazione degli impianti sia rilasciata solo in presenza del possesso dello specifico requisito tecnico-professionale previsto dalla legge.
Codeste Camere sono invitate, considerata la rilevanza della questione, a volere fornire copia della presente nota alle locali Commissioni provinciali e regionali per l’artigianato.
Parere a privato dell’8-3-2012 installazione tubazione per trasporto acqua fino a cassetta con idrante
È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere se l’attività di “installazione tubazione per trasporto acqua fino a cassetta con idrante” debba necessariamente rientrare nel settore di cui alla lettera g), ovvero se è possibile considerare tale tipo di attività rientrante nei settori di attività di cui alla lettera d.
Al riguardo il Mi.S.E. ha rappresentato che l’attività in parola non concerne la tipologia di impianti ricompresi nella lettera d, comma 2, art.1 (impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie) ma rientra tra quelli previsti dalla lettera g, comma 2, art.1 del d.m. in parola (gli impianti di alimentazione di idranti si innestano in impianti idrici preesistenti e hanno, tra loro, diversa natura).
Peraltro, come il Mi.S.E. ha più volte precisato, in particolare con la lettera circolare 20.2.2004 n.547894, l’abilitazione per la lettera g) non è scomponibile, ma integra inscindibilmente la parte elettrica e quella idraulica in un tutt’uno.
Il Mi.S.E. ha pertanto colto l’occasione per rappresentare che non sarebbe comunque possibile attribuire un’abilitazione per la lettera g limitatandola all’attività di “installazione tubazione per trasporto acqua fino a cassetta con idrante”.
Collegati
Circ. 3717 del 13 marzo 2019 | Attività di installazione degli impianti
Pareri MISE DM 37/2008 Update 06.2017
Legge 5 marzo 1990 n. 46
Decreto 22 gennaio 2008 n. 37
Lettera Circolare Prot. n° 547894 del 20 febbraio 2004
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