DM 19 febbraio 2007
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Decreto 19 febbraio 2007 / Sostituito da Decreto 18 maggio 2022
Approvazione della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare.
GU n.65 del 19 Marzo 2007
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Allegato A
REGOLA TECNICA SULLE CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE E SULLA PRESENZA DI ALTRI COMPONENTI NEL GAS COMBUSTIBILE DA CONVOGLIARE
1. Scopo e campo di applicazione.
Scopo della presente regola tecnica e' di definire le caratteristiche chimico-fisiche del gas naturale da convogliare nella rete di metanodotti italiani al fine di garantire la possibilita' di interconnessione e l'interoperabilita' dei sistemi del gas (impianti di produzione, trasporto, distribuzione, stoccaggio e GNL).
Il campo di applicazione della regola e' riferito al gas naturale della Seconda Famiglia-Gruppo H, ai sensi della UNI EN 437 «Gas di prova - Pressioni di prova - Categorie di apparecchi», escludendo i gas manifatturati e i gas di petrolio liquefatti. Inoltre tale regola si riferisce alla rete di trasporto nazionale e alle reti regionali escludendo le reti di distribuzione. La regola tecnica sara' unica per il gas naturale immesso e prelevato da tutte le reti di trasporto precedentemente menzionate.
2. Riferimenti normativi.
CNR-UNI 10003 «Sistema internazionale di unita' (SI)». Decreto ministeriale 24 novembre 1984 «Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densita' non superiore a 0,8». UNI EN 437 «Gas di prova - Pressioni di prova - Categorie di apparecchi». ISO 13443 «Natural gas - Standard reference conditions». Decreto 22 dicembre 2000 «Individuazione della rete nazionale dei gasdotti ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164».
3. Condizioni di riferimento.
Le condizioni di riferimento dell'unita' di volume adottate all'interno della regola sono quelle standard, ovvero (vedere ISO 13443): pressione: 101,325 kPa; temperatura: 288,15 K (= 15 °C). Per la determinazione del potere calorifico superiore e dell'indice di Wobbe si assume il seguente riferimento entalpico: 288,15 K (= 15 °C); 101,325 kPa.
4. Definizioni.
Nell'ambito di questa regola vengono applicate le seguenti definizioni.
4.1. Gas naturale.
Per gas naturale si intende una miscela di idrocarburi, composta principalmente da metano e in misura minore da etano, propano ed idrocarburi superiori. Puo' contenere anche alcuni gas inerti, tra cui l'azoto e l'anidride carbonica. Il gas naturale viene reso disponibile al trasporto direttamente dopo il trattamento del gas proveniente sia dai giacimenti che dal gas naturale liquefatto.
4.2. Gas naturale liquefatto (GNL).
Per gas naturale liquefatto si intende gas naturale allo stato liquido ad una temperatura minore od uguale alla temperatura di ebollizione in corrispondenza di una pressione prossima a 101,325 kPa.
4.3. Potere calorifico.
Per potere calorifico si intende la quantita' di calore prodotta dalla combustione completa di una quantita' unitaria (di massa o di volume) di gas a determinate condizioni, quando la pressione di reazione e' mantenuta costante ed i prodotti siano stati riportati alla temperatura iniziale dei reagenti. Si parla di Potere Calorifico Superiore (P.C.S.) se si considera tutta l'energia prodotta dal combustibile, di Potere Calorifico Inferiore (P.C.I.) se, invece, si sottrae dall'energia totale prodotta l'energia impiegata per l'evaporazione dell'acqua formatasi durante la combustione. Nella presente regola il potere calorifico sara' riferito all'unita' di volume (m3) ed alle condizioni di temperatura e pressione definite al punto 3.
4.4. Densita'.
Per densita' si intende la massa dell'unita' di volume a determinate condizioni di temperatura e pressione.
4.5. Densita' relativa.
Per densita' relativa si intende il rapporto tra la densita' del gas e quella dell'aria secca entrambe calcolate alle medesime condizioni di temperatura e pressione.
4.6. Indice di Wobbe.
Per indice di Wobbe si intende il rapporto tra il potere calorifico superiore di un gas per unita' di volume e la radice quadrata della densita' relativa nelle stesse condizioni di riferimento.
4.7. Punto di rugiada dell'acqua.
Per punto di rugiada dell'acqua si intende la temperatura alla quale, per ogni data pressione, ha inizio la condensazione dell'acqua.
4.8. Punto di rugiada degli idrocarburi.
Per punto di rugiada degli idrocarburi si intende la temperatura alla quale, per ogni data pressione, ha inizio la condensazione degli idrocarburi.
4.9. Composizione del gas.
Per composizione del gas si intende la concentrazione dei componenti e dei composti in tracce del gas naturale.
4.10. Composizione molare.
La composizione di un gas viene definita molare quando le concentrazioni di ogni componente sono espresse come frazioni o percentuali molari sul totale.
5. Parametri di qualita'.
5.1 Componenti.
Componente | Valori di accettabilità |
Unità di misura |
Metano | (*) | |
Etano | (*) | |
Propano | (*) | |
Iso-butano | (*) | |
Normal-butano | (*) | |
Esani e superiori | (*) | |
Azoto | (*) | |
Ossigeno | ≤0,6 | % mol |
Anitride carbonica | ≤3 | %mol |
(*) Per tali componenti i valori di accettabilità sono intrinsecamente limitati dal campo di accettabilità dell'indice di Wobbe.
5.2 Composti in tracce.
Componente | Valori di accettabilità |
Unità di misura |
Solfuro di idrogeno | ≤6,6 | mg/Sm3 |
Zolfo da mercaptani | ≤15,5 | mg/Sm3 |
Zolfo totale | ≤150 | mg/Sm3 |
5.3 Proprietà fisiche.
Proprietà | Valori di accettabilità |
Unità di misura |
Condizioni |
Potere calorifico superiore | 34,95 ÷ 45,28 | MJ/Sm3 | |
Indice di Wobbe | 47,31 ÷ 52,33 | MJ/Sm3 | |
Densità relativa | 0,5548 ÷ 0,8 | ||
Punto di rugiada dell'acqua | ≤-5 | °C | alla pressione di 7000 kPa relativi |
Punto di rugiada degli idrocarburi | ≤0 | °C | nel campo di pressione di 100 ÷ 7000 kPa relativi |
5.4. Altre proprieta'.
Il gas deve essere tecnicamente libero da: acqua ed idrocarburi in forma liquida. particolato solido in quantita' tali da essere dannoso ai materiali utilizzati nel trasporto del gas stesso. altri gas che potrebbero avere effetti sulla sicurezza o integrita' del sistema di trasporto del gas.
Nota: tecnicamente libero significa che non ci devono essere tracce dei componenti sopra menzionati alle condizioni di esercizio.
Collegati:
DM 18 maggio 2018
Legge 6 dicembre 1971 n. 1083
Decreto ministeriale 21 aprile 1993
Decreto MISE 30 settembre 2015
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