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Europe, Rome

Autorizzazioni impianti alimentati da fonti rinnovabili / Quadro generale

ID 19397 | | Visite: 15164 | Energie rinnovabiliPermalink: https://www.certifico.com/id/19397

Autorizzazioni impianti alimentati da fonti rinnovabili   Quadro generale

Autorizzazioni impianti alimentati da fonti rinnovabili / Quadro generale Rev. 1.0 2025

ID 19397 | Update Rev. 1.0 del 24 Gennaio 2025 / Documento completo in allegato

La Direttiva europea 2009/28/CE (RED1), al fine di favorire lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, ha richiesto agli Stati Membri di far sì che le procedure autorizzative siano proporzionate e necessarie, nonché semplificate e accelerate al livello amministrativo adeguato. L’approvazione delle Linee Guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e del Decreto Legislativo 28/2011 di recepimento della Direttiva europea 2009/28/CE, nel rispondere a tale intento, ha ridefinito l'intero quadro delle autorizzazioni per gli impianti a fonti rinnovabili in Italia.

Le Linee Guida approvate con il D.M. 10 settembre 2010, pur nel rispetto delle autonomie e delle competenze delle amministrazioni locali, sono state emanate allo scopo di armonizzare gli iter procedurali regionali per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER).

Il Decreto Legislativo 28 del 3 marzo 2011 ha introdotto misure di semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi per la realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili, sia per la produzione di energia elettrica che per la produzione di energia termica.

La Direttiva 2018/2001/UE (RED2), recepita mediante il D.Lgs. 199/2021, ha introdotto ulteriori misure di semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi per la realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili, a partire dall'individuazione delle aree idonee.

La Direttiva 2023/2413/UE (RED3) - da recepire entro maggio 2025 - ribadisce ulteriormente la necessità di snellire e accelerare gli iter autorizzativi, introducendo l'individuazione delle aree di accelerazione, oltre a una riduzione decisa dei tempi di rilascio delle autorizzazioni.

Il 30 dicembre 2024 è entrato ufficialmente in vigore il Decreto Legislativo n.190 del 25 novembre 2024, noto come Testo Unico Rinnovabili.

Si tratta di un provvedimento che, introducendo importanti semplificazioni, riorganizza i procedimenti autorizzativi per gli impianti di energia rinnovabile: attività libera, Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) e Autorizzazione Unica (AU).

Le regioni e gli enti locali entro il 28.06.2025 dovranno adeguarsi ai principi stabiliti dal decreto.

Pertanto, gli iter procedurali previsti dalla normativa vigente per la realizzazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili sono tre:

Gli iter procedurali previsti dalla normativa vigente per la realizzazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili sono tre:

1

Autorizzazione Unica (AU)

art.5 del dlgs 28/2011 e art.12 del D.Lgs. 387/2003 - per l'autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER, al di sopra di prefissate soglie di potenza. L'AU, rilasciata al termine di un procedimento unico svolto nell'ambito della Conferenza dei Servizi alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, costituisce titolo a costruire e a esercire l'impianto e, ove necessario, diventa variante allo strumento urbanistico. Il procedimento unico ha durata massima pari a 90 giorni al netto dei tempi previsti per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), laddove necessaria. La competenza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica è in capo alle Regioni o alle Province da esse delegate.

2

Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)

art.6 del dlgs 28/2011 - è utilizzabile per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER al di sotto di prefissate soglie di potenza (oltre le quali si ricorre alla AU) e per alcune tipologie di impianti di produzione di caldo e freddo da FER. La PAS deve essere presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio lavori, accompagnata da una dettagliata relazione, a firma di un progettista abilitato, e dagli opportuni elaborati progettuali, attestanti anche la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Per la PAS vale il meccanismo del silenzio assenso: trascorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della PAS senza riscontri o notifiche da parte del Comune è possibile iniziare i lavori.

3

Attività in edilizia libera

art.6 del dpr 380/2001 - che consentono di eseguire una serie di interventi senza alcun titolo abilitativo, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e comunque nel rispetto delle altre normative di settore, aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica. di tutela del rischio idrogeologico, nonchè delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.42/2004 (Codice dei beni cultuirali e del paesaggio). 

Gli allegati A, B e C del Decreto Legislativo n.190 del 25 novembre 2024 definisconogli interventi realizzabili secondo: ilregime dell’attività libera, della procedura abilitativa semplificata e dell’autorizzazione unica.

Nel dettaglio, l’attività libera non richiede dichiarazioni o atti di assenso. Nel caso in cui gli interventi riguardino aree sottoposte a vincolo paesaggistico, la realizzazione degli stessi sarà consentita previo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, che dovrà esprimersi entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell’istanza di autorizzazione. Per gli interventi che prevedono l’occupazione di suolo non ancora antropizzato, il decreto prevede che il proponente corrisponda una cauzione a garanzia dell’esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di ripristino mediante la presentazione al Comune o Comuni territorialmente competenti di una garanzia bancaria o assicurativa.

La procedura abilitativa semplificata (PAS) riguarda progetti che non sono assoggettati a valutazioni ambientali. Il PAS è precluso al proponente nel caso in cui lo stesso non abbia la disponibilità delle superfici per l’installazione dell’impianto o in assenza della compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, nonché in caso di contrarietà agli strumenti urbanistici adottati.

Qualora non venga comunicato al soggetto proponente un espresso provvedimento di diniego entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del progetto, il titolo abilitativo si intenderà perfezionato senza prescrizioni. Inoltre, il titolo abilitativo decadrà in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi entro un anno dal perfezionamento della procedura e di mancata conclusione dei lavori entro tre anni dall’avvio della realizzazione degli interventi. Per la realizzazione della parte non ultimata dell’intervento occorrerà una nuova PAS.

Per gli interventi in regime di autorizzazione unica, l’istanza andrà presentata alla Regione per impianti sotto i 300 megawatt e oltre tale soglia al MASE che è inoltre l’unica autorità competente per gli impianti off-shore. Le Regioni potranno continuare a fare ricorso al PAUR per i progetti sottoposti a VIA di competenza regionale. La scelta del PAUR comporterà in ogni caso il rispetto di un termine complessivo di due anni per il rilascio di tutti i titoli che consentono la realizzazione dei progetti.

[...] Segue in allegato

Le autorizzazioni per gli impianti di produzione di energia elettrica da FER

Le soglie di potenza oltre le quali è necessario che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili siano sottoposti ad Autorizzazione Unica, sono le seguenti:

Fonte / Tecnologia

Potenza (kW)

Eolico

> 60 kW

Fotovoltaico

> 50 kW

Biomasse

> 200 kW

Biogas

> 250 kW

Al di sotto di tali soglie, gli impianti rientrano nel campo di applicazione della Procedura Autorizzativa Semplificata (PAS) o della Comunicazione al Comune, a seconda della tecnologia, della taglia e della potenza. Le Regioni hanno la facoltà di ampliare il campo di applicazione della PAS ad impianti di potenza fino a 1 MW.

Attualmente, il quadro generale per l'applicazione della Comunicazione al Comune e della PAS può essere così schematizzato:

Autorizzazioni impianti alimentati da fonti rinnovabili   Quadro generale   Tabellla

[...] Segue in allegato

Le autorizzazioni per gli impianti di produzione di energia elettrica da FER dopo le Semplificazioni (D.Lgs. 199/2021, DL Semplificazioni, D.Lgs. 28/2011 e s.m.i.)

Autorizzazioni impianti alimentati da fonti rinnovabili Dopo le semplificazioni

[...] Segue in allegato

Le autorizzazioni per gli impianti di produzione di energia termica da FER

Secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale vigente, le autorizzazioni per la realizzazione di impianti per la produzione di calore e freddo da fonti rinnovabili possono essere così schematizzate, in funzione delle tipologie di impianto:

Impianti solari termici assimilabili a interventi di manutenzione ordinaria - L'installazione di un impianto solare termico può essere considerata intervento di manutenzione ordinaria se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni (art. 11 c. 3 D.Lgs. 115/2008):

- l'impianto è aderente o integrato nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i componenti dell'impianto non modificano la sagoma degli edifici;

- la superficie dell'impianto non è superiore alla superficie del tetto sul quale viene realizzato;

- l'intervento non ricade nel campo di applicazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Per tale tipologia di impianto la procedura autorizzativa indicata all'articolo 7 del D.Lgs. 28/2011 è quella della Comunicazione al Comune.

Qualora non ricorrano tutte le condizioni sopra indicate, la procedura autorizzativa necessaria è la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS). Nel caso in cui l'intervento ricada nel campo di applicazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio è inoltre necessario acquisire il nulla osta della competente Sovrintendenza.

Impianti solari termici assimilabili a interventi di manutenzione straordinaria - L'installazione di un impianto solare termico può essere considerata intervento di manutenzione straordinaria se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni (art. 6 e 123 D.P.R. 380/2001):

- l'impianto è realizzato su edifici esistenti o su loro pertinenze, inclusi i rivestimenti delle pareti verticali esterne agli edifici;

- l'impianto è realizzato al di fuori della zona A (centro storico).

Per tale tipologia di impianto la procedura autorizzativa indicata all'articolo 7 del D.Lgs. 28/2011 è quella della Comunicazione al Comune, corredata da relazione tecnica.

Qualora non ricorrano tutte le condizioni sopra indicate la procedura autorizzativa necessaria è la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS). Nel caso in cui l'intervento ricada nel campo di applicazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio è inoltre necessario acquisire il nulla osta della competente Sovrintendenza.

Impianti geotermici per il riscaldamento e la climatizzazione degli edifici - Le prescrizioni relative alla posa in opera di impianti di produzione di calore da risorsa geotermica ovvero sonde geotermiche saranno disciplinate da un apposito decreto ministeriale di attuazione del D.Lgs. 28/2011 (art. 7), che completerà il quadro normativo nazionale in materia. Nel caso in cui per il funzionamento dell'impianto sia necessario il prelievo di acque di falda deve essere acquisita la concessione di prelievo di acque sotterranee ai sensi del R.D. n. 1775/1933 in base alle procedure stabilite dalle normative regionali.

Altre tipologie di impianti - Gli interventi di installazione di impianti di produzione di energia termica da rinnovabili diversi dal geotermico e dal solare termico, se realizzati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi e destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per l'utilizzo nei medesimi edifici, sono soggetti alla Comunicazione al Comune.

Pompe di calore - L'installazione di pompe di calore destinate alla sola produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera.

Le autorizzazioni per gli impianti di produzione di carburanti da FER

La realizzazione di impianti per la produzione di biodiesel è soggetta a un procedimento autorizzativo unico analogo a quello previsto per l’autorizzazione alla costruzione di centrali elettriche. L’autorizzazione unica è di competenza regionale o provinciale (se la funzione è stata delegata) ai sensi della legge n. 239/2004.

Il riparto delle competenze tra Stato e Regioni

In materia di energia, sulla base della legge costituzionale n. 3/2001, che ha modificato il Titolo V della Costituzione, Stato e Regioni concorrono nell’elaborazione della normativa di riferimento. Nello specifico, lo Stato determina i principi fondamentali, le Regioni e le Province Autonome legiferano nel rispetto degli indirizzi statali.

Nell’ambito di questo quadro di riferimento costituzionale si è consolidato il processo di decentramento delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni e enti locali in materia di autorizzazioni per gli impianti alimentati da FER, assetto che aveva già preso forma con il D.Lgs. n. 112/98.

Per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono di seguito descritti i principali profili autorizzativi e i relativi riferimenti normativi su cui è incardinata la ripartizione di funzioni amministrative tra Stato, Regioni e enti locali:

Regime autorizzativo degli impianti di produzione di energia elettrica da FER - I regimi autorizzativi per gli impianti di produzione di energia elettrica da FER sono disciplinati dal D.Lgs. n.387/2003 e dal D.Lgs. n. 28/2011. Per i regimi autorizzativi semplificati (PAS e Comunicazione) l’ente di riferimento è il Comune. Per l’autorizzazione unica il procedimento amministrativo è quello previsto dall’ art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. che attribuisce le funzioni alle Regioni per quasi tutte le tipologie di impianti (ad eccezione dei soli impianti a mare che sono di competenza statale). Le Regioni possono delegare le funzioni dell’autorizzazione unica alle Province.

Derivazioni di acque superficiali per impianti idroelettrici - Il procedimento di rilascio di concessioni di derivazione di acque superficiali per impianti idroelettrici è disciplinato dal R.D. n. 1775/1933 e s.m.i.. Tutte le funzioni amministrative di rilascio di concessioni di derivazione di acque superficiali per impianti idroelettrici sono state trasferite alle Regioni che possono delegarle alle Province.

Permessi di ricerca e uso di risorse geotermiche a fini elettrici - Le procedure di rilascio di permessi di ricerca e concessioni di uso di risorse geotermiche a terra per impianti di produzione di energia elettrica (> a 2 MWt o pozzi > 400 m) sono disciplinate dal D.Lgs. n. 22/2010 e s.m.i.. Tutte le funzioni amministrative di rilascio di permessi di ricerca e concessioni di uso delle risorse geotermiche sono di competenza delle Regioni che possono delegarle alle Province.

Valutazione di impatto ambientale per gli impianti di produzione di energia elettrica da FER - Le procedure di valutazione di impatto ambientale sono disciplinate dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. Per gli impianti di produzione di energia elettrica da FER soggetti a procedure di valutazione di impatto ambientale, le funzioni amministrative sono attribuite alle Regioni per quasi tutti i tipi impianti (sono di competenza dello Stato solo quelli a mare, gli impianti idroelettrici > 30 MW, impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW e quelli termici superiori a 300 MW). Le Regioni possono delegare le proprie funzioni in materia di VIA alle Province.

In base alle scelte che le Regioni hanno compiuto nella delega di funzioni amministrative per gli impianti alimentati da FER, si articola lo specifico assetto regionale del riparto di competenze tra Regione e Province.

[...] Segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2025
©Copia autorizzata Abbonati 

Matrice Revisioni:

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 24.01.2025 Autorizzazioni per gli impianti di produzione di energia
elettrica da FER dopo le Semplificazioni

Decreto Legislativo n.190 del 25 novembre 2024
Direttiva 2023/2413/UE
Certifico Srl
0.0 09.04.2023 --- Certifico Srl

Fonte: GSE

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