~ 2000 / 2026 ~
// Documenti disponibili n: 47.204
// Documenti scaricati n: 37.833.667
// Documenti disponibili n: 47.204
// Documenti scaricati n: 37.833.667
Determinazione del limite fra l'alta e la bassa tensione negli impianti elettrici.
(GU n.149 del 01.07.1955)
________
Art. 1. Un impianto elettrico funzionante a corrente alternata e' ritenuto a bassa tensione quando la tensione del sistema e' uguale o minore a 400 volt efficaci; in caso contrario e' ritenuto ad alta tensione. Il presente articolo sostituisce e annulla l'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 25 novembre 1940, n. 1969.
Art. 2. Il valore-limite di 400 volt e' sostituito ai diversi valori-limite attualmente definiti da provvedimenti di legge o di governo nell'intento di distinguere le linee e gli impianti elettrici a corrente alternata funzionanti a bassa tensione da quelli funzionanti ad alta tensione ad ogni effetto e quali che siano i termini adottati per designare detti impianti e le rispettive tensioni. Sara' ritenuta bassa tensione anche la tensione di 500 volt concatenata, limitatamente alle reti di distribuzione esistenti e ai toro ampliamenti, quando esse siano destinate al servizio di stabilimenti industriali e casi similari, alimentate da proprie cabine di trasformazione, fintanto che tale tensione sara' consentita in base alle disposizioni della legge 8 marzo 1949, numero 105.
Nuovo Calendario rilascio banda 700MHz.
Modifiche:
Decreto 30 luglio 2021
Decreto 15 dicembre 2020
Download testo coordinato
_______
Articolo 1 (Aree geografiche)
1. Al fine di definire...

(conforme alla direttiva 2009/28/CE (*) e alla decisione 2009/442/CE della Commissione del 30 giugno 2009)
L’Italia ha posto ...

ID 5333 | 28.12.2017
La norma CEI 20-27 stabilisce le regole per identificare un cavo mediante una descrizione abbreviata della configurazione del cavo. La CEI 2...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024