// Documenti disponibili n: 46.592
// Documenti scaricati n: 36.660.485
Determinazione del limite fra l'alta e la bassa tensione negli impianti elettrici.
(GU n.149 del 01.07.1955)
________
Art. 1. Un impianto elettrico funzionante a corrente alternata e' ritenuto a bassa tensione quando la tensione del sistema e' uguale o minore a 400 volt efficaci; in caso contrario e' ritenuto ad alta tensione. Il presente articolo sostituisce e annulla l'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 25 novembre 1940, n. 1969.
Art. 2. Il valore-limite di 400 volt e' sostituito ai diversi valori-limite attualmente definiti da provvedimenti di legge o di governo nell'intento di distinguere le linee e gli impianti elettrici a corrente alternata funzionanti a bassa tensione da quelli funzionanti ad alta tensione ad ogni effetto e quali che siano i termini adottati per designare detti impianti e le rispettive tensioni. Sara' ritenuta bassa tensione anche la tensione di 500 volt concatenata, limitatamente alle reti di distribuzione esistenti e ai toro ampliamenti, quando esse siano destinate al servizio di stabilimenti industriali e casi similari, alimentate da proprie cabine di trasformazione, fintanto che tale tensione sara' consentita in base alle disposizioni della legge 8 marzo 1949, numero 105.
ID 24258 | 09.07.2025
Decreto direttoriale 30 giugno 2025
Autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI. Riapertura sportello
(Comunicato GU n.157 del 09.07....

L’energia solare fotovoltaica ha conosciuto uno sviluppo straordinario a livello globale e, in particolare, europeo nel corso degli ultimi anni. Anche nel...

Linea guida CNPI - Aprile 2018
La presente Linea guida “Impianto multi servizio: sviluppi e opportunità” è stata realizzata con l’obiettivo di...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024