Regolamento (CE) n. 715/2009
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Regolamento (CE) n. 715/2009 / Consolidato 01.07.2022
Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005
GU L 211/36 del 14.8.2009
Entrata in vigore: 3 marzo 2011
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Il regolamento stabilisce le norme per l’accesso a:
- reti di trasmissione del gas naturale;
- stoccaggio del gas;
- impianti di gas naturale liquefatto.
Queste norme mirano a neutralizzare gli ostacoli alla concorrenza nel mercato dell’UE per il gas naturale e a garantirne il regolare funzionamento.
Il regolamento determina:
- in che modo sono impostate le tariffe (esclusivamente per l’accesso alle reti);
- i servizi da offrire;
- l’assegnazione di capacità ai gestori del sistema di trasporto del gas (GST)*;
- requisiti di trasparenza (come norme relative alla pubblicazione delle loro tariffe e della struttura tariffaria);
- regole di bilanciamento e oneri di sbilancio sul mercato.
Certificazione dei gestori del sistema di trasporto
Le autorità di regolamentazione nazionali sono tenute a notificare alla Commissione europea le decisioni relative alla certificazione di un GST. La Commissione deve fornire un parere entro 2 mesi a un’autorità di regolamentazione nazionale, la quale adotta quindi la decisione finale relativa alla certificazione del GST. Tale decisione e il parere della Commissione sono pubblicati insieme.
Creazione della Rete europea di gestori del sistema di trasporto del gas (REGST del gas)
I GST del gas dovevano presentare alla Commissione e all’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) un progetto di statuto della REGST del gas, un elenco dei membri e un progetto di regolamento interno entro il 3 marzo 2011.
Compiti della REGST del gas in materia di codici di rete
La Commissione è tenuta a consultare ACER e REGST del gas in merito all’istituzione di un elenco annuale delle priorità per lo sviluppo di un insieme di norme (note come codici di rete).
Questi codici vengono elaborati sulla base di un orientamento non vincolante che ACER trasmette alla Commissione. I codici fanno riferimento in particolare a:
- norme di assegnazione delle capacità e di gestione della congestione;
- regole di interoperabilità tra i gestori del sistema di trasporto;
- regole di bilanciamento;
- regole di trasparenza;
- strutture tariffarie di trasporto armonizzate.
Compiti della REGST del gas
La REGST del gas ha il compito di adottare:
- strumenti comuni di gestione di rete;
- un piano di sviluppo della rete decennale;
- raccomandazioni per una cooperazione tecnica coordinata tra i GST dell’UE;
- un programma annuale di lavoro;
- una relazione annuale;
- prospettive annuali di approvvigionamento per il periodo estivo e invernale.
Costi e tariffe
Le autorità di regolamentazione stabiliscono le tariffe o le metodologie utilizzate per calcolarle. I paesi dell’UE possono prendere decisioni in materia di tariffe e decidere che esse possono anche essere determinate in base a procedure basate sul mercato, quali le aste.
Servizi di accesso per i terzi
I GST devono fornire i propri servizi in maniera non discriminatoria a tutti gli utenti della rete.
Norme di assegnazione dettagliate sono istituite nel codice di rete sul meccanismo di assegnazione delle capacità.
I gestori dei sistemi di gas naturale liquefatto e delle strutture di stoccaggio devono offrire i loro servizi su base non discriminatoria e renderli compatibili con l’uso di reti interconnesse di trasporto del gas. I paesi dell’UE devono decidere se l’accesso allo stoccaggio debba essere regolamentato o negoziato.
Gestione della congestione
Tutti i soggetti operanti sul mercato devono poter disporre della capacità massima delle reti e degli impianti di stoccaggio e di GNL.
I GST devono praticare e rendere pubbliche le procedure di gestione della congestione* le quali garantiscono che gli scambi transfrontalieri di gas avvengono su base non discriminatoria.
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Testo consolidato al 01.07.2022, contenente modifiche/abrogazioni ad opera dei seguenti provvedimenti:
- M1 Decisione 2010/685/UE della Commissione del 10 novembre 2010 (GU L 293 67 11.11.2010)
- M2 Decisione 2012/490/UE della Commissione del 24 agosto 2012 (GU L 231 16 28.8.2012)
- M3 Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 (GU L 115 39 25.4.2013)
- M4 Decisione (UE) 2015/715 della Commissione del 30 aprile 2015 (GU L 114 9 5.5.2015)
- M5 Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 (GU L 328 1 21.12.2018)
- M6 Regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 (GU L 152 45 3.6.2022) - Testo consolidato al 23.06.2022
- M7 Regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2022 (GU L 173 17 30.6.2022) - Testo consolidato al 01.07.2022
Rettificato da:
- Rettifica, GU L 229, 1.9.2009, pag. 29 (715/2009)
- Rettifica, GU L 309, 24.11.2009, pag. 87 (715/2009)
- Rettifica, GU L 191, 16.6.2020, pag. 10 (715/2009)
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Regolamento CE n. 715 2009 Testo consolidato 23.06.2022.pdf |
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