~ 2000 / 2026 ~
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ID 25885 | 31.03.2026 / Rapporto allegato
Il presente rapporto è stato realizzato da FIRE nell’ambito della Convenzione a titolo non oneroso del 18 dicembre 2014 con il Ministero dello Sviluppo Economico “per la promozione e la formazione della figura del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia” nominato ai sensi dell’articolo 19 della legge 9 gennaio 1991 n.10.
Le nomine pervenute alla FIRE nei tempi previsti dalla legge nel 2024 sono state 2.571. Di queste, 1.752 sono relative ad energy manager primari nominati da soggetti obbligati e 819 da soggetti non obbligati.
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Art. 19. Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia
1. Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.
1-bis. I comuni che, ai sensi del comma 1, sono tenuti alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia possono assolvere a tale obbligo in forma associata con altri comuni, anche di dimensione superiore, secondo le modalità previste dalle disposizioni della parte I, titolo II, capo V, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia può essere effettuata in forma associata anche dai comuni che non rientrano tra i soggetti obbligati.
2. La mancanza della comunicazione di cui al comma 1 esclude i soggetti dagli incentivi di cui alla presente legge. Su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i soggetti beneficiari dei contributi della presente legge sono tenuti a comunicare i dati energici relativi alle proprie strutture e imprese.
3. I responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia individuano le azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia, assicurano la predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali, predispongono i dati energetici di cui al comma 2.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ENEA provvede a definire apposite schede informative di diagnosi energetica e di uso delle risorse, diversamente articolate in relazione ai tipi d'impresa e di soggetti e ai settori di appartenenza.
5. Nell'ambito delle proprie competenze l'ENEA provvede sulla base di apposite convenzioni con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano a realizzare idonee campagne promozionali sulle finalità della presente legge, all'aggiornamento dei tecnici di cui al comma 1 e a realizzare direttamente ed indirettamente programmi di diagnosi energetica.
Indice
Glossario e definizioni
Obiettivi e struttura del rapporto
Gli energy manager
La figura dell’energy manager nel contesto italiano
Ruolo e compiti
Riferimenti di legge
Legge 9 gennaio 1991 n. 10
Circolare MiSE 18 dicembre 2014
D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192
D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 115
D. M. 11 gennaio 2017
Le nomine degli energy manager nel 2024
Statistiche sulle nomine
Panoramica sull’energia gestita dai soggetti nominanti
Distribuzione regionale dei soggetti obbligati
Approfondimenti sulle nomine
Energy manager ed EGE
Inquadramento dell’energy manager
Energy manager e Sistemi di Gestione dell’Energia - ISO 50001
Distribuzione degli energy manager per genere
Considerazioni sulle nomine pervenute ed il potenziale dei soggetti obbligati
Settore industriale
Trasporti
Pubblica Amministrazione – Enti locali
Energia gestita dai soggetti nominanti suddivisa per fonte
Manifatturiero
Istituti di credito
Sanità
Distribuzione commerciale
Link utili
Indice di grafici, figure, box e tabelle
Allegato I - tabelle delle nomine per regione
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d’Aosta
Veneto
Allegato II - Riferimenti di legge
Legge 9 gennaio 1991 n. 10
Circolare MiSE 18 dicembre 2014
DM 26 giugno 2015 e smi
D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 115
D. M. 11 gennaio 2017
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