Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Patentino conduzione impianti termici

ID 7624 | | Visite: 75396 | Documenti impianti riservatiPermalink: https://www.certifico.com/id/7624

Patentinbo impianti termici 232 Kw

Patentino conduzione impianti termici Pot. > 232 kW

ID 7624 | 24.01.2019

Patentino per la conduzione di un impianto termico che si intende accendere/ spegnere/regolare, a partire da 232 KW.

Art. 287 D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 | TUA

Ai sensi dell’art. 287 del Codice ambientale (DLgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”), il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a a 200.000 Kcal/h (232 kW) deve essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato al termine di un corso per conduzione di impianti termici, previo superamento dell’esame finale. Tale obbligo ricorre non solo per gli impianti termici alimentati con combustibili minerali solidi o liquidi, come nella Legge 615/1966, ma anche per quelli alimentati con combustibile gassoso.

La Corte Costituzionale con Sentenza n. 250 del 24.07.2009, ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’articolo 287 del D.Lgs n. 152/2006 nella parte che attribuisce alle Direzioni Provinciali del Lavoro (già Ispettorati Provinciali del Lavoro) la competenza a rilasciare i patentini di abilitazione alla conduzione di impianti termici e in quella in cui assegna al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali quella di disciplinare i corsi e gli esami per il rilascio dei patentini stessi, contravvenendo al disposto di cui all’art. 84, lett. b, del D.Lgs n. 112 del 1998.

Pertanto la formazione professionale relativa al conseguimento del patentino per i conduttori di impianti termici è materia di esclusiva competenza regionale: ciascuna Regione deve individuare l’Autorità deputata al rilascio del patentino, le modalità di formazione nonchè le modalità di compilazione, tenuta e aggiornamento di un registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici.

Fino all’entrata in vigore delle disposizioni regionali di cui sopra, la disciplina dei corsi e degli esami resta quella individuata ai sensi del DM 12 agosto 1968 (art. 287, comma 6, D.Lgs. 152/06 e s.m.i.). Pertanto le Direzioni Provinciali del Lavoro possono continuare a rilasciare il patentino nelle more dell’emanazione delle leggi regionali. A tal proposito si ricorda che gli impianti termici con potenzialità termica superiore a 200.000 Kcal/h sono classificati in due categorie:

- Impianti di 1a categoria per il cui mantenimento in funzione occorre anche il certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore a norma del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824
- Impianti di 2a categoria per il cui mantenimento in funzione non occorre il certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore.

e per essi sono previsti due gradi di abilitazione:

Patentino di 1° grado

1. abilita alla conduzione degli impianti termici di 1a categoria
2. per il rilascio è necessario che il richiedente sia in possesso anche del certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore rilasciato dall’Ispettorato del Lavoro in corso di validità
3. abilita direttamente, senza l’osservanza di alcuna formalità, anche alla conduzione degli impianti per cui è richiesto il patentino di 2° grado.

Patentino di 2° grado

1. abilita alla conduzione degli impianti termici di 2a categoria

Note generali

1. I patentini possono essere rilasciati a persone aventi età non inferiore a 18 anni compiuti;
2. I certificati di abilitazione di qualsiasi grado per la condotta dei generatori di vapore, rilasciati ai sensi del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 costituiscono titolo di qualificazione professionale valido per il rilascio senza esame dei patentini di 1° o 2° grado;
3. L’eventuale provvedimento di sospensione o di revoca del certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore disposto a norma degli articoli 31 e 32 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, non comporta automatica decadenza del patentino di abilitazione alla condotta degli impianti termici;
4. I patentini di 1° e 2° grado di abilitazione alla conduzione degli impianti termici non necessitano di essere rinnovati in quanto la loro validità cessa contemporaneamente alla cessazione dell’attività e cancellazione dalla Camera di Commercio.

D.Lgs. n. 152/2006 TUA
...

Art. 287 (abilitazione alla conduzione) 

1. Il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW deve essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato da una autorita' individuata dalla legge regionale, la quale disciplina anche le opportune modalita' di formazione nonche' le modalita' di compilazione, tenuta e aggiornamento di un registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici. 

I patentini possono essere rilasciati a persone aventi eta' non inferiore a diciotto anni compiuti. 

Il registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici e' tenuto presso l'autorita' che rilascia il patentino o presso la diversa autorita' indicata dalla legge regionale e, in copia, presso l'autorita' competente e presso il comando provinciale dei vigili del fuoco. (1) 

2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412

3. Ai fini del comma 1 sono previsti due gradi di abilitazione. Il patentino di primo grado abilita alla conduzione degli impianti termici per il cui mantenimento in funzione e' richiesto il certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore a norma del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e il patentino di secondo grado abilita alla conduzione degli altri impianti. 

Il patentino di primo grado abilita anche alla conduzione degli impianti per cui e' richiesto il patentino di secondo grado.

4. Il possesso di un certificato di abilitazione di qualsiasi grado per la condotta dei generatori di vapore, ai sensi del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, consente, ove previsto dalla legge regionale, il rilascio del patentino senza necessita' dell'esame di cui al comma 1. (1)

5. Il patentino puo' essere in qualsiasi momento revocato  in caso di irregolare conduzione dell'impianto. A tal fine l'autorita' competente comunica all'autorita' che ha rilasciato il patentino i casi di irregolare conduzione accertati. Il provvedimento di sospensione o di revoca del certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore ai sensi degli articoli 31 e 32 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, non ha effetto sul patentino di cui al presente articolo. (1)

6. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali di cui al comma 1, la disciplina dei corsi e degli esami resta quella individuata ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 agosto 1968. (1)

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 24 luglio 2009, n. 250 (in G.U. 1a s.s. 29/07/2009, n. 30) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo comma 1, limitatamente alle parole "rilasciato dall'ispettorato provinciale del lavoro, al termine di un corso per conduzione di impianti termici, previo superamento dell'esame finale"; comma 4, limitatamente alle parole "senza necessita' dell'esame di cui al comma 1"; comma 5, limitatamente alle parole "dall'Ispettorato provinciale del lavoro"; comma 6.

Prevenzione Incendi

Attività n. 74 DPR 1° agosto 2011, n. 151

Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW.

Testo Unico Sicurezza

Art. 71. c.8 D.Lgs. n. 81/2008
...
11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. 
...
Allegato VII

Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW: Verifica ogni 5 anni.

Procedura di verifica

Si può dividere in:

1. Fase preliminare documentale.
2. Fase di verifica sul luogo d’impianto.
...

Vedasi allegati Delibere regionali Art. 287 D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 | TUA:

- Regione ER - Deliberazione della giunta regionale n. 632 del 2 maggio 2018
- Regione V - Deliberazione della giunta regionale n. 1734 del 26 ottobre 2011 
- Regione P - Legge regionale Piemonte 26 aprile 2000 n. 44

Altro:
- La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che, nella riunione del 25 maggio 2011, ha approvato le "linee guida per i percorsi abilitanti all'esercizio dell'attività di conduttore impianti termici". 

segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 00 2019

Collegati

Tags: Impianti Impianti termici Abbonati Impianti

Articoli correlati

Più letti Impianti

Ultimi archiviati Impianti

Decreto direttoriale n  11 del 30 ottobre 2024
Nov 03, 2024 217

DD n. 11 del 30 ottobre 2024 / DM Energy Release 2.0 - Regole operative

Decreto direttoriale n. 11 del 30 ottobre 2024 / DM Energy Release 2.0 - Regole operative ID 22860 | 03.11.2024 Decreto direttoriale n. 11 del 30 ottobre 2024 che approva le regole operative del meccanismo di sviluppo di nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili da parte delle imprese… Leggi tutto
Il ruolo dell idroelettrico nel processo di transizione energetica
Ott 30, 2024 186

L'idroelettrico nel processo di transizione energetica

Il ruolo dell’idroelettrico nel processo di transizione energetica / Ricerca sul Sistema Energetico - RSE SpA ID 22834 | 30.10.2024 / In allegato La monografia Il ruolo dell’idroelettrico nel processo di transizione energetica fa parte della collana RSEviewe ha l’obiettivo di fornire lo stato… Leggi tutto
Ott 21, 2024 237

Energivori: condizionalità green - Linee guida ISPRA

Energivori: condizionalità green - Linee guida ISPRA ID 22771 | 21.10.2024 / In allegato Linee guida per l’adempimento alla condizionalità green “investimento per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra” (articolo 6 del DM n.256 del 10 luglio 2024).________ Energivori: comunicazione… Leggi tutto
Lug 28, 2024 1352

Decreto MASE del 23 luglio 2024 n. 268

Decreto MASE del 23 luglio 2024 n. 268 / Decreto per imprese energivore ID 22335 | 28.07.2024 / In allegato Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 23 luglio 2024 n. 268 recante disciplina del meccanismo di sviluppo di nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili… Leggi tutto
Lug 15, 2024 773

Direttiva (UE) 2024/1788

Direttiva (UE) 2024/1788 ID 22258 | 15.07.2024 Direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell’idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva… Leggi tutto