Patentino conduzione impianti termici
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Patentino conduzione impianti termici Pot. > 232 kW
ID 7624 | 24.01.2019
Patentino per la conduzione di un impianto termico che si intende accendere/ spegnere/regolare, a partire da 232 KW.
Art. 287 D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 | TUA
Ai sensi dell’art. 287 del Codice ambientale (DLgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”), il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a a 200.000 Kcal/h (232 kW) deve essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato al termine di un corso per conduzione di impianti termici, previo superamento dell’esame finale. Tale obbligo ricorre non solo per gli impianti termici alimentati con combustibili minerali solidi o liquidi, come nella Legge 615/1966, ma anche per quelli alimentati con combustibile gassoso.
La Corte Costituzionale con Sentenza n. 250 del 24.07.2009, ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’articolo 287 del D.Lgs n. 152/2006 nella parte che attribuisce alle Direzioni Provinciali del Lavoro (già Ispettorati Provinciali del Lavoro) la competenza a rilasciare i patentini di abilitazione alla conduzione di impianti termici e in quella in cui assegna al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali quella di disciplinare i corsi e gli esami per il rilascio dei patentini stessi, contravvenendo al disposto di cui all’art. 84, lett. b, del D.Lgs n. 112 del 1998.
Pertanto la formazione professionale relativa al conseguimento del patentino per i conduttori di impianti termici è materia di esclusiva competenza regionale: ciascuna Regione deve individuare l’Autorità deputata al rilascio del patentino, le modalità di formazione nonchè le modalità di compilazione, tenuta e aggiornamento di un registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici.
Fino all’entrata in vigore delle disposizioni regionali di cui sopra, la disciplina dei corsi e degli esami resta quella individuata ai sensi del DM 12 agosto 1968 (art. 287, comma 6, D.Lgs. 152/06 e s.m.i.). Pertanto le Direzioni Provinciali del Lavoro possono continuare a rilasciare il patentino nelle more dell’emanazione delle leggi regionali. A tal proposito si ricorda che gli impianti termici con potenzialità termica superiore a 200.000 Kcal/h sono classificati in due categorie:
- Impianti di 1a categoria per il cui mantenimento in funzione occorre anche il certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore a norma del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824
- Impianti di 2a categoria per il cui mantenimento in funzione non occorre il certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore.
e per essi sono previsti due gradi di abilitazione:
Patentino di 1° grado
1. abilita alla conduzione degli impianti termici di 1a categoria
2. per il rilascio è necessario che il richiedente sia in possesso anche del certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore rilasciato dall’Ispettorato del Lavoro in corso di validità
3. abilita direttamente, senza l’osservanza di alcuna formalità, anche alla conduzione degli impianti per cui è richiesto il patentino di 2° grado.
Patentino di 2° grado
1. abilita alla conduzione degli impianti termici di 2a categoria
Note generali
1. I patentini possono essere rilasciati a persone aventi età non inferiore a 18 anni compiuti;
2. I certificati di abilitazione di qualsiasi grado per la condotta dei generatori di vapore, rilasciati ai sensi del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 costituiscono titolo di qualificazione professionale valido per il rilascio senza esame dei patentini di 1° o 2° grado;
3. L’eventuale provvedimento di sospensione o di revoca del certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore disposto a norma degli articoli 31 e 32 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, non comporta automatica decadenza del patentino di abilitazione alla condotta degli impianti termici;
4. I patentini di 1° e 2° grado di abilitazione alla conduzione degli impianti termici non necessitano di essere rinnovati in quanto la loro validità cessa contemporaneamente alla cessazione dell’attività e cancellazione dalla Camera di Commercio.
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Art. 287 (abilitazione alla conduzione)
1. Il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW deve essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato da una autorita' individuata dalla legge regionale, la quale disciplina anche le opportune modalita' di formazione nonche' le modalita' di compilazione, tenuta e aggiornamento di un registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici.
I patentini possono essere rilasciati a persone aventi eta' non inferiore a diciotto anni compiuti.
Il registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici e' tenuto presso l'autorita' che rilascia il patentino o presso la diversa autorita' indicata dalla legge regionale e, in copia, presso l'autorita' competente e presso il comando provinciale dei vigili del fuoco. (1)
2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.
3. Ai fini del comma 1 sono previsti due gradi di abilitazione. Il patentino di primo grado abilita alla conduzione degli impianti termici per il cui mantenimento in funzione e' richiesto il certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore a norma del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e il patentino di secondo grado abilita alla conduzione degli altri impianti.
Il patentino di primo grado abilita anche alla conduzione degli impianti per cui e' richiesto il patentino di secondo grado.
4. Il possesso di un certificato di abilitazione di qualsiasi grado per la condotta dei generatori di vapore, ai sensi del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, consente, ove previsto dalla legge regionale, il rilascio del patentino senza necessita' dell'esame di cui al comma 1. (1)
5. Il patentino puo' essere in qualsiasi momento revocato in caso di irregolare conduzione dell'impianto. A tal fine l'autorita' competente comunica all'autorita' che ha rilasciato il patentino i casi di irregolare conduzione accertati. Il provvedimento di sospensione o di revoca del certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore ai sensi degli articoli 31 e 32 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, non ha effetto sul patentino di cui al presente articolo. (1)
6. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali di cui al comma 1, la disciplina dei corsi e degli esami resta quella individuata ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 agosto 1968. (1)
(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 24 luglio 2009, n. 250 (in G.U. 1a s.s. 29/07/2009, n. 30) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo comma 1, limitatamente alle parole "rilasciato dall'ispettorato provinciale del lavoro, al termine di un corso per conduzione di impianti termici, previo superamento dell'esame finale"; comma 4, limitatamente alle parole "senza necessita' dell'esame di cui al comma 1"; comma 5, limitatamente alle parole "dall'Ispettorato provinciale del lavoro"; comma 6.
Attività n. 74 DPR 1° agosto 2011, n. 151
Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW.
Art. 71. c.8 D.Lgs. n. 81/2008
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11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.
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Allegato VII
Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW: Verifica ogni 5 anni.
Si può dividere in:
1. Fase preliminare documentale.
2. Fase di verifica sul luogo d’impianto.
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Vedasi allegati Delibere regionali Art. 287 D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 | TUA:
- Regione ER - Deliberazione della giunta regionale n. 632 del 2 maggio 2018
- Regione V - Deliberazione della giunta regionale n. 1734 del 26 ottobre 2011
- Regione P - Legge regionale Piemonte 26 aprile 2000 n. 44
Altro:
- La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che, nella riunione del 25 maggio 2011, ha approvato le "linee guida per i percorsi abilitanti all'esercizio dell'attività di conduttore impianti termici".
segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 00 2019
Collegati
Conduzione dei generatori di vapore: quadro normativo
TUA | Testo Unico Ambiente
Sentenza n. 250 del 24.07.2009
Prevenzione Incendi Centrali termiche
Terzo Responsabile impianti termici: Modello delega e Contratto
Impianti termici: la figura del Terzo responsabile
Libretto impianto: tutti modelli ed esempi CTI
Nuovo libretto di impianto: FAQ MISE
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Legge regionale Piemonte 26 aprile 2000 n. 44.pdf Regione Piemonte 2000 |
367 kB | 61 | ||
Patentino conduzione impianti termici Rev. 00 2019.pdf Certifico S.r.l. Rev. 0.0 2019 |
219 kB | 259 | ||
Deliberazione della giunta regionale V n. 1734 del 26 Ottobre 2011.pdf Regione Veneto 2011 |
395 kB | 67 | ||
Linee guida formazione conduttore impianti termici.pdf CSR 2011 |
28 kB | 104 | ||
Deliberazione della giunta regionale ER 2 maggio 2018 n. 632.pdf ER - 2018 |
395 kB | 69 |