~ 2000 / 2026 ~
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Art.1
1. Al fine di individuare una nuova fase temporale in cui consentire il rilascio volontario delle frequenze da parte degli operatori di rete in ambito locale, il comma 9 dell’art. 4 del decreto del Ministro dello Sviluppo economico 19 giugno 2019 è così sostituito: “9. In ogni caso, gli operatori di rete titolari di diritto d’uso in ambito locale hanno facoltà di effettuare il rilascio della frequenza oggetto del relativo diritto d’uso in anticipo rispetto alle scadenze di cui alla tabella 4, in coincidenza con la fase temporale disposta nella tabella 3 per l’Area ristretta A nonché entro 60 giorni dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto di cui all’art.1, comma 1039, lett. b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernente l’erogazione degli indennizzi per il rilascio delle frequenze da parte degli operatori in ambito locale, conformemente alle modalità operative e alle tempistiche specifiche fornite dal Ministero.”
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