Dichiarazione di conformità Impianti errata: sanzioni
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Dichiarazione di conformità Impianti errata: sanzioni in capo all'impresa
Documento allegato riepilogativo sulla normativa e giurisprudenza relativa al rilascio della Dichiarazione di Conformità (DICO) di un impianto da parte dell'impresa installatrice che è prevista dall'Art. 7 del DM 37/2008 secondo il Modello di cui all'Allegato I dello stesso(1); e sulle sanzioni previste per violazioni relative a DICO quali: errata compilazione, allegati carenti / altri obblighi.
A seguito di constatazione di violazione, da parte dell'Organo di vigilanza, quale errata dichiarazione di conformità rilasciata da una impresa installatrice rispetto al modello Allegato I previsto dall’articolo 7 del DM 37/08 (violazione accertata, ad esempio, a seguito di controllo sulla verifica periodica dell’impianto elettrico e di messa a terra), impone allo stesso la comunicazione alla CCIAA competente per territorio, ai sensi dell’art. 15 dello stesso decreto Ministeriale, la CCIAA provvederà alla comminazione delle sanzioni, previste da:
- Art. 15. c 1 per violazioni alla Dichiarazione di Conformità (Art. 7)
- Art. 15 c. 2 per altre violazioni (altri obblighi)
- Art. 15. c.3 annotazione registro dell'Impresa (violazione comunque accertate Art. 15. c 1 e 2)
- Art. 15. c.4 sospensione temporanea dell'iscrizione dell'impresa dal registro (per violazione reiterata tre volte)
Da parte degli Ordini professionali su proposta dei soggetti accertatori:
- Art. 15. c.5 Provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi (alla terza violazione delle norme)
Quindi, per entrambe le violazioni di cui all'Ar. 15 c.1 e 2, la CCIAA provvede all'annotazione, ai sensi dell’art. 15 c. 3, negli appositi registri e documenti.
DM 37/2008 Art. 15. Sanzioni c. 4:
"La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresi’, in casi di particolare gravita’, la sospensione temporanea dell’iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o dall’albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi"
Eventuali annotazioni non saranno rimosse all’interno dei documenti rilasciati dal Registro delle imprese, in quanto non esiste norma che prevede rimozioni dell'annotazione.
(1) Non sono analizzare eventuali profili di responsabilità contrattuale per inadempimento nei rapporti tra la società installatrice e la committente.
1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all'articolo 5.
1. Alle violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 100,00 ad euro 1.000,00 con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
2. Alle violazioni degli altri obblighi derivanti dal presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
3. Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, che provvede all'annotazione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.
4. La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.
5. Alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.
6. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
7. Sono nulli, ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile, i patti relativi alle attività disciplinate dal presente regolamento stipulati da imprese non abilitate ai sensi dell'articolo 3, salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni.
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Con la Circolare n. 3651/C del 17 febbraio 2012, il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito il rapporto tra la disciplina dell'articolo 16 della legge n. 46/1990 e l'articolo 15 del D.M. n. 37/2008 in tema di applicazione delle sanzioni per violazioni relative alla installazione di impianti tecnologici e alla comunicazione alla Camera di Commercio dei verbali sanzionatori. In allegato alla circolare il Ministero ha riportato il Parere del Consiglio di Stato del 23 gennaio 2012, n. 319/2012, appositamente interpellato sulla materia dallo stesso Ministero.
Con il Parere del 16 febbraio 2012, Prot. 0032838, inviato alla Camera di Commercio di Ravenna, il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che per l'installazione di impianti elettronici per l'allontanamento incruento dei volatili nell'ambito delle pertinenze di edifici è necessario essere in possesso del riconoscimento della lettera B, eventualmente limitata alla sola attività di installazione di impianti elettronici.
Il Mi.S.E. ha rappresentato che il compito relativo alla determinazione dell’ammontare delle sanzioni (di cui all’art.15 del D.M. 37/2008) e relativa irrogazione, spetti alla Camera di commercio, tenuto conto di quanto previsto al comma 6 del medesimo articolo.
Il soggetto avente potere di accertamento delle violazioni (ad esempio il Comune) è tenuto, a parere del Mi.S.E., a trasmettere il rapporto con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni (a norma dell’art.17 della legge n. 689/81) nonché ad indicare l’ammontare della pena prevista per consentire il pagamento in misura ridotta (pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo, della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo).
Per l’inquadramento delle procedure sanzionatorie da parte delle CCIAA si rinvia alla Circolare MISE Circolare n.3651/C del 17-2-2012 sanzioni in materia di attività di installazione di impianti. Ovvero al “Parere della sez. II^ del Consiglio di Stato n.319/2012 del 23 gennaio 2012” che ha per “Oggetto: Decreto 22.1.2008, n.37 – art.15 – Regolamento l’attuazione dell’art.11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n.248 del 2 dicembre 2005 – Verbale di accertamento delle sanzioni.”
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Circolare 3651/C del 17 febbraio 2012
Parere del 16 febbraio 2012, Prot. 0032838
Dichiarazioni di conformità Impianti D.M. 37/08
Legge 5 marzo 1990 n. 46
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