Impianti termici: Libretto di impianto e Libretto matricolare
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Impianti termici: Libretto di impianto di climatizzazione e Libretto matricolare
ID 18344 | 11.12.2022 / In allegato
Libretto matricolare e Libretto di impianto per la climatizzazione sono due Libretti distinti per gli impianti termici / generatori di calore.
Il Libretto matricolare (aspetto di sicurezza) è previsto ai sensi del D.M. 01 dicembre 1975 in caso di installazione di generatori di calore Pot. > 35 kW dopo denuncia INAIL.
Il Libretto di impianto per la climatizzazione è previsto ai sensi del DPR 16 aprile 2013 n. 74 per tutti gli impianti termici, ed è “sostanzialmente” legato all’efficienza energetica dello stesso (e manutenzione), non è prevista denuncia.
E’ da evidenziare anche la parte di PI non è trattata nel presente documento.
A. Libretto di impianto per la climatizzazione
DPR 16 aprile 2013 n. 74 (GU n. 149 del 27.06.2013) definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari
Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un “Libretto di impianto per la climatizzazione”, i modelli sono stati definiti con il Decreto 10 febbraio 2014.
B. Libretto matricolare
D.M. 01 dicembre 1975 (G.U. n. 73 del 06.02.1976) definisce le Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione.
Per i generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica di Pot. > 30.000 kcal/h (35 Kw) deve essere effettuata denuncia all'Associazione per il controllo della combustione (ANCC / ora INAiL - ndr) (Art. 18).
Unitamente alla denuncia, il progetto firmato da un ingegnere o altro tecnico abilitato a norma delle disposizioni in vigore. L'Associazione nazionale per il controllo della combustione provvede all'esame della rispondenza del progetto alle presenti norme, comunicandone le risultanze al richiedente.
Previo buon esito dell'esame del progetto di cui all'ultimo comma del precedente art. 18, ogni impianto, completo di tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione, deve essere sottoposto da parte dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione all'accertamento della conformità al progetto approvato.
L'Associazione nazionale per il controllo della combustione rilascia un libretto matricolare sul quale sono riportate le caratteristiche dell'impianto e l'esito degli accertamenti effettuati.
Ogni cinque anni, gli impianti centralizzati di cui al precedente art. 16 installati in edifici condominiali per i quali esista, a norma dell'art. 1129 del codice civile, l'obbligatorietà della nomina dell'amministratore oppure aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 100.000 kcal/h, devono essere sottoposti da parte dell'A.N.C.C. ad una verifica dello stato di efficienza dei dispositivi di sicurezza, di protezione e di controllo.
Il libretto matricolare con i verbali relativi agli accertamenti ed alle verifiche eseguite devono essere conservati dall'utente. Nessun impianto può essere mantenuto in esercizio qualora gli accertamenti e le verifiche prescritte abbiano dato esito sfavorevole. (Art. 22)
1. Ambienti di vita: Libretto matricolare e Verifica quinquennale
Molti impianti (P > 35 KW) si trovano sprovvisti di Libretto matricolare (cd. Denuncia INAIL) ai sensi del D.M. 01 dicembre 1975 (G.U. n. 73 del 06.02.1976) e della Verifica periodica quinquennale (competenza ASL) che è prevista per impianti in ambienti di vita (abitazioni) se:
- 35 kW < P ≤ 116 kW installati in immobili per il quale esista, a norma dell'art.1129 del codice civile, l'obbligatorietà della nomina dell'amministratore.
- P > 116 kW
2. Ambienti lavoro non di processo: Libretto matricolare e Verifica quinquennale
Anche in questo caso, a volte, impianti (P > 35 KW) si trovano sprovvisti di Libretto matricolare (cd. Denuncia INAIL)ai sensi del D.M. 01 dicembre 1975 (G.U. n. 73 del 06.02.1976) e della Verifica periodica quinquennale (competenza ASL) che è prevista per impianti in ambienti di lavoro non di processo se:
- P > 116 kW
vedi a seguire Fig. 1, 2 e Tabella 1
Libretto matricolare e Libretto di impianto per la climatizzazione (indipendentemente dal tipo di ambiente: vita o lavoro)
Fig. 1. Libretto matricolare (D.M. 01 dicembre 1975) e Libretto di impianto (DPR 16 aprile 2013 n. 74)
Verifica periodica quinquennale impianti termici D.M. 01 dicembre 1975 (ambienti di vita / Lavoro non di processo)
(*) solo per impianti installati in immobili per il quale esista, a norma dell'art.1129 del codice civile, l'obbligatorietà della nomina dell'amministratore;
Fig. 2. Verifica periodica quinquennale D.M. 01 dicembre 1975 ambienti di vita o lavoro non di processo - Previsione
Verifiche periodiche
La tabella riporta, in funzione del luogo di installazione e della potenzialità (P in kW), gli adempimenti connessi alle verifiche periodiche dei Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica.
|
OBBLIGO VERIFICA PERIODICA |
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luogo di installazione impianto |
P ≤ 35 kW |
35 kW < P ≤ 116 kW |
P > 116 kW |
Riferimento legislativo |
Soggetto verificatore |
ambienti di vita (es. abitazioni, ecc.) |
No |
Sì, solo per impianti installati in immobili per il quale esista, a norma dell'art.1129 del codice civile, l'obbligatorietà della nomina dell'amministratore; |
Sì |
art. 22 D.M. 1.12.1975 |
ASL |
ambienti di lavoro (impianti per riscaldamento ambienti e per produzione acqua calda per servizi[1]) |
No |
No |
Sì |
art. 22 D.M. 1.12.1975 |
ASL |
ambienti di lavoro (impianti asserviti a un processo produttivo[2]) |
No |
No |
Sì |
art. 71, co. 11, d.lgs.n. 81/08 e D.M. 11.04.2011 |
ASL o Soggetti Abilitati [3] |
Tabella 1 Adempimenti verifiche periodiche impianti termici
Per richiedere la verifica è necessario essere in possesso del libretto matricolare rilasciato da ISPESL/INAIL a seguito della verifica di accertamento della conformità al progetto approvato (art. 22 D.M. 01 dicembre 1975). La verifica ha periodicità quinquennale a partire dalla data: di rilascio del libretto matricolare o dell'ultima verifica di ASL.
Secondo quanto riportato in tabella, gli impianti installati negli ambienti di lavoro (es. stabilimenti, alberghi, negozi, impianti sportivi, case di cura, ospedali, scuole, uffici pubblici, uffici aziendali) utilizzati solo per il riscaldamento degli ambienti e per la produzione di acqua calda per servizi rientrano nel campo di applicazione del D.M. 01 dicembre 1975 e, pertanto, se gli stessi si caratterizzano per una P superiore a 116 kW, le verifiche possono essere svolte esclusivamente da parte di ASL, come chiarito dal Ministero del lavoro (Circolare n. 23 del 13 agosto 2012).
Per gli impianti di riscaldamento con potenzialità superiore a 116 kW e asserviti a un processo produttivo, in aggiunta al libretto matricolare [4], è necessario essere in possesso anche del verbale di prima verifica periodica [5] rilasciato da INAIL ai sensi dell’art. 71, comma 11 del d.lgs. 81/08.
Note
[1] generatori facenti parti di centrali termiche non necessarie all’attuazione di un processo produttivo;
[2] per generatori facenti parti di centrali termiche necessarie all’attuazione di un processo produttivo si intendono gli apparecchi la cui funzione è quella di produrre energia destinata ad impianti/attrezzature impiegati nel ciclo produttivo dell’azienda;
[3] di cui dell’art. 71, comma 13 del d.lgs. 81/08 e D.M. 11 aprile 2011;
[4] gli impianti di riscaldamento, a eccezione del caso di insiemi PED (Pressure equipment directive 2014/68/UE), vengono messi in servizio secondo quanto previsto dal D.M. 01 dicembre 1975; pertanto, gli adempimenti in materia di “comunicazione di messa in servizio” e di “immatricolazione”, di cui al D.M. 11 aprile 2011, si considerano assolti nell’ambito delle procedure di messa in servizio previste dal D.M. 01 dicembre 1975 stesso.
[5] per gli impianti di riscaldamento con potenzialità superiore a 116 kW asserviti a un processo produttivo, il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 71, comma 11 del d.lgs. 81/08 in conformità alla periodicità stabilita dall’allegato VII al medesimo decreto, deve provvedere a richiedere la prima delle verifiche periodiche dell’impianto utilizzando la procedura telematica INAIL di CIVA.
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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n. 23 del 13 agosto 2012, ha chiarito che gli obblighi stabiliti all'art. 71, comma 13 del d.lgs. 81/08 a carico del datore di lavoro, sono riferiti alle attrezzature di lavoro così come definite all’articolo 69, comma 1, lettera a), del d.lgs. 81/08, ritenendo così che le attrezzature, se non sono necessarie all’attuazione di un processo produttivo, non debbano essere assoggettate alle verifiche periodiche di cui al D.M. 11 aprile 2011.
Per quanto sopra esposto, si evidenzia che alle centrali termiche non necessarie all’attuazione di un processo produttivo, ad esempio quelle installate nei condomini, non si applicano le disposizioni del D.M. 11 aprile 2011, ma continua ad applicarsi il D.M. 01 dicembre 1975.
Pertanto, per questa tipologia di impianti, così come per i serbatoi di GPL (D.M. 29.02.1988 e D.M. 23.09.2004) non asserviti a processi produttivi (ad esempio quelli ad uso domestico), l’unico ente competente per l’esecuzione della verifica è l’ASL.
4. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kw e serbatoi di GPL
Premesso che gli obblighi stabiliti dall'art. 71, comma 13 del d.lgs. 81/08a carico del datore di lavoro sono riferiti alle attrezzature di lavoro cosi come definite all'articolo 69, comma 1, lettera a), de! d.lgs. 81/08, si ritiene che le attrezzature di cui al suddetto punto 4, se non sono necessarie all'attuazione di un processo produttivo, non debbano essere assoggettate alle verifiche periodiche di cui al D.M. 11 aprile 2011. Per quanto sopra esposto si evidenzia che:
a) alle centrali termiche non necessarie all'attuazione di un processo produttivo, ad esempio quelle installate nei condomini, non si applicano le disposizioni del D.M. 11 aprile 2011, ma continua ad applicarsi il D.M. 01 dicembre 1975;
b) ai serbatoi di GPL non asserviti a processi produttivi, ad esempio quelli ad uso domestico, non si applicano le disposizioni de! D.M. 11 aprile 2011, ma continuano ad applicarsi ii D.M. 01.12.2004, n. 329, il D.M. 29.02.1988, il D.M. 23.09.2004ed il D.M. 17.01.2005, nei casi previsti dai rispettivi ambiti di applicazione.
Denuncia INAIL D.M. 01 dicembre 1975
Per i generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido, gassoso o per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda, aventi potenzialità complessiva dei focolai superiore a 30.000 kcal/h (35 kW), prima che venga iniziata la costruzione o la modifica dell' impianto, deve essere presentata una denuncia all'INAIL a cura dell'installatore, il quale deve avvalersi della collaborazione di un termotecnico.
Tale domanda deve essere inoltrata all'INAIL quando:
- si installa un nuovo impianto;
- si modificano i dispositivi di sicurezza e di protezione;
- si procede a sostituzione o modifica comportante aumento della potenzialità nominale o una variazione della pressione di targa.
In tutti e tre i casi, insieme alla denuncia, l'installatore deve presentare il progetto e una relazione tecnica, completa di allegati, predisposti e firmati da un professionista abilitato. Denuncia, progetto e relativi allegati devono essere inviati all'INAIL competente per territorio. In seguito, l'INAIL deve esaminare la pratica e comunicarne l'esito, provvedendo altresì all'omologazione dell'impianto.
...
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TITOLO II - Generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica
Capo I - Prevenzione degli infortuni
Art. 16.
I generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, con esclusione di quelli destinati ad impianti con potenzialità globale dei focolai non superiore a 30.000 kcal/h e di quelli ricadenti nelle ipotesi previste, per i generatori di vapore, all'art. 3 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, devono essere realizzati dal costruttore ed installati in modo che ne sia assicurata la stabilità nelle condizioni di massima pressione di esercizio alla quale sono destinati a funzionare.
…
Art. 18.
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Art. 22.
Previo buon esito dell'esame del progetto di cui all'ultimo comma del precedente art. 18, ogni impianto, completo di tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione, deve essere sottoposto da parte dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione all'accertamento della conformità al progetto approvato.
L'Associazione nazionale per il controllo della combustione rilascia un libretto matricolare sul quale sono riportate le caratteristiche dell'impianto e l'esito degli accertamenti effettuati.
Ogni cinque anni, gli impianti centralizzati di cui al precedente art. 16 installati in edifici condominiali per i quali esista, a norma dell'art. 1129 del codice civile, l'obbligatorietà della nomina dell'amministratore oppure aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 100.000 kcal/h, devono essere sottoposti da parte dell'A.N.C.C. ad una verifica dello stato di efficienza dei dispositivi di sicurezza, di protezione e di controllo.
Il libretto matricolare con i verbali relativi agli accertamenti ed alle verifiche eseguite devono essere conservati dall'utente.
Nessun impianto può essere mantenuto in esercizio qualora gli accertamenti e le verifiche prescritte abbiano dato esito sfavorevole.
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segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2022
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Collegati
D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74
D.M. 11 aprile 2011 Verifica impianti e attrezzature
Circolare n. 23 del 13 agosto 2012
Decreto del 29 febbraio 1988
Decreto 23 settembre 2004
Decreto 17 gennaio 2005
Nuova Direttiva PED 2014/68/UE
Decreto 1 dicembre 2004 n. 329
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
Decreto del 29 febbraio 1988
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Generatori di calore per impianti centrali di riscaldamento - Aspetti normativi e procedurali.pdf ATS Brianza 2021 |
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