Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 41.003

/ Totale documenti scaricati: 26.700.342

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 41.003 *

/ Totale documenti scaricati: 26.700.342 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 41.003 *

/ Totale documenti scaricati: 26.700.342 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.003 *

/ Totale documenti scaricati: 26.700.342 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.003 *

/ Totale documenti scaricati: 26.700.342 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 41.003 *

/ Totale documenti scaricati: 26.700.342 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.003 *

/ Totale documenti scaricati: 26.700.342 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.003 *

/ Totale documenti scaricati: 26.700.342 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.003 *

/ Totale documenti scaricati: 26.700.342 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti

Slide background







Europe, Rome

Impianti termici: Libretto di impianto e Libretto matricolare

ID 18344 | | Visite: 18321 | Documenti impianti riservatiPermalink: https://www.certifico.com/id/18344

Impianti termici   Libretto di impianto climatizzazione e Libretto matricolare

Impianti termici: Libretto di impianto di climatizzazione e Libretto matricolare

ID 18344 | 11.12.2022 / In allegato

Libretto matricolare e Libretto di impianto per la climatizzazione sono due Libretti distinti per gli impianti termici / generatori di calore.

Il Libretto matricolare (aspetto di sicurezza) è previsto ai sensi del D.M. 01 dicembre 1975 in caso di installazione di generatori di calore Pot. > 35 kW dopo denuncia INAIL.

Il Libretto di impianto per la climatizzazione è previsto ai sensi del DPR 16 aprile 2013 n. 74 per tutti gli impianti termici, ed è “sostanzialmente” legato all’efficienza energetica dello stesso (e manutenzione), non è prevista denuncia.
E’ da evidenziare anche la parte di PI non è trattata nel presente documento.

A. Libretto di impianto per la climatizzazione

DPR 16 aprile 2013 n. 74 (GU n. 149 del 27.06.2013) definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari 

Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un “Libretto di impianto per la climatizzazione”, i modelli sono stati definiti con il Decreto 10 febbraio 2014.

B. Libretto matricolare

D.M. 01 dicembre 1975 (G.U. n. 73 del 06.02.1976) definisce le Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione. 

Per i generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica di Pot. > 30.000 kcal/h (35 Kw) deve essere effettuata denuncia all'Associazione per il controllo della combustione (ANCC / ora INAiL - ndr)  (Art. 18).

Unitamente alla denuncia, il progetto firmato da un ingegnere o altro tecnico abilitato a norma delle disposizioni in vigore. L'Associazione nazionale per il controllo della combustione provvede all'esame della rispondenza del progetto alle presenti norme, comunicandone le risultanze al richiedente.

Previo buon esito dell'esame del progetto di cui all'ultimo comma del precedente art. 18, ogni impianto, completo di tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione, deve essere sottoposto da parte dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione all'accertamento della conformità al progetto approvato.

L'Associazione nazionale per il controllo della combustione rilascia un libretto matricolare sul quale sono riportate le caratteristiche dell'impianto e l'esito degli accertamenti effettuati.

Ogni cinque anni, gli impianti centralizzati di cui al precedente art. 16 installati in edifici condominiali per i quali esista, a norma dell'art. 1129 del codice civile, l'obbligatorietà della nomina dell'amministratore oppure aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 100.000 kcal/h, devono essere sottoposti da parte dell'A.N.C.C. ad una verifica dello stato di efficienza dei dispositivi di sicurezza, di protezione e di controllo.

Il libretto matricolare con i verbali relativi agli accertamenti ed alle verifiche eseguite devono essere conservati dall'utente. Nessun impianto può essere mantenuto in esercizio qualora gli accertamenti e le verifiche prescritte abbiano dato esito sfavorevole. (Art. 22)

Libretto di impianto per la climatizzazione (A) e Libretto matricolare (B)  sono due Libretti distinti.

1. Ambienti di vita: Libretto matricolare e Verifica quinquennale

Molti impianti (P > 35 KW) si trovano sprovvisti di Libretto matricolare (cd. Denuncia INAIL) ai sensi del 
D.M. 01 dicembre 1975 (G.U. n. 73 del 06.02.1976) e della Verifica periodica quinquennale (competenza ASL) che è prevista per impianti in ambienti di vita (abitazioni) se:

-
35 kW < P ≤ 116 kW installati in immobili per il quale esista, a norma dell'art.1129 del codice civile, l'obbligatorietà della nomina dell'amministratore.
- P > 116 kW

2. Ambienti lavoro non di processo: Libretto matricolare e Verifica quinquennale

Anche in questo caso, a volte, impianti (P > 35 KW) si trovano sprovvisti di Libretto matricolare (cd. Denuncia INAIL)ai sensi del D.M. 01 dicembre 1975 (G.U. n. 73 del 06.02.1976) e della Verifica periodica quinquennale (competenza ASL) che è prevista per impianti in ambienti di lavoro non di processo se:

- P > 116 kW

vedi a seguire Fig. 1, 2 e Tabella 1

Libretto matricolare e Libretto di impianto per la climatizzazione (indipendentemente dal tipo di ambiente: vita o lavoro)

Fig  1  Libretto matricolare  D M  01 dicembre 1975  e Libretto di impianto  DPR 16 aprile 2013 n  74

Fig. 1. Libretto matricolare (D.M. 01 dicembre 1975) e Libretto di impianto (DPR 16 aprile 2013 n. 74)

Verifica periodica quinquennale impianti termici D.M. 01 dicembre 1975
(ambienti di vita / Lavoro non di processo)

Fig  2  Verifica periodica quinquennale D M  01 dicembre 1975 ambienti di vita o lavoro non processo   Previsione

(*) solo per impianti installati in immobili per il quale esista, a norma dell'art.1129 del codice civile, l'obbligatorietà della nomina dell'amministratore;

Fig. 2. Verifica periodica quinquennale D.M. 01 dicembre 1975 ambienti di vita o lavoro non di processo - Previsione

Verifiche periodiche

La tabella riporta, in funzione del luogo di installazione e della potenzialità (P in kW), gli adempimenti connessi alle verifiche periodiche dei Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica.

 

OBBLIGO VERIFICA PERIODICA

 

 

luogo di installazione impianto

P ≤ 35 kW

35 kW < P ≤ 116 kW

P > 116 kW

Riferimento legislativo

Soggetto verificatore

ambienti di vita (es. abitazioni, ecc.)

No

Sì, solo per impianti installati in immobili per il quale esista, a norma dell'art.1129 del codice civile, l'obbligatorietà della nomina dell'amministratore;

art. 22 D.M. 1.12.1975

ASL

ambienti di lavoro (impianti per riscaldamento ambienti e per produzione acqua calda per servizi[1])

No

No

art. 22 D.M. 1.12.1975

ASL

ambienti di lavoro (impianti asserviti a un processo produttivo[2])

No

No

art. 71, co. 11, d.lgs.n. 81/08 e D.M. 11.04.2011

ASL o Soggetti Abilitati [3]

Tabella 1 Adempimenti verifiche periodiche impianti termici

Per richiedere la verifica è necessario essere in possesso del libretto matricolare rilasciato da ISPESL/INAIL a seguito della verifica di accertamento della conformità al progetto approvato (art. 22 D.M. 01 dicembre 1975). La verifica ha periodicità quinquennale a partire dalla data: di rilascio del libretto matricolare o dell'ultima verifica di ASL.

Secondo quanto riportato in tabella, gli impianti installati negli ambienti di lavoro (es. stabilimenti, alberghi, negozi, impianti sportivi, case di cura, ospedali, scuole, uffici pubblici, uffici aziendali) utilizzati solo per il riscaldamento degli ambienti e per la produzione di acqua calda per servizi rientrano nel campo di applicazione del D.M. 01 dicembre 1975 e, pertanto, se gli stessi si caratterizzano per una P superiore a 116 kWle verifiche possono essere svolte esclusivamente da parte di ASL, come chiarito dal Ministero del lavoro (Circolare n. 23 del 13 agosto 2012).

Per gli impianti di riscaldamento con potenzialità superiore a 116 kW e asserviti a un processo produttivo, in aggiunta al libretto matricolare [4], è necessario essere in possesso anche del verbale di prima verifica periodica [5] rilasciato da INAIL ai sensi dell’art. 71, comma 11 del d.lgs. 81/08.

Note

[1] generatori facenti parti di centrali termiche non necessarie all’attuazione di un processo produttivo;

[2] per generatori facenti parti di centrali termiche necessarie all’attuazione di un processo produttivo si intendono gli apparecchi la cui funzione è quella di produrre energia destinata ad impianti/attrezzature impiegati nel ciclo produttivo dell’azienda;

[3] di cui dell’art. 71, comma 13 del d.lgs. 81/08 e D.M. 11 aprile 2011;

[4] gli impianti di riscaldamento, a eccezione del caso di insiemi PED (Pressure equipment directive 2014/68/UE), vengono messi in servizio secondo quanto previsto dal D.M. 01 dicembre 1975; pertanto, gli adempimenti in materia di “comunicazione di messa in servizio” e di “immatricolazione”, di cui al D.M. 11 aprile 2011, si considerano assolti nell’ambito delle procedure di messa in servizio previste dal D.M. 01 dicembre 1975 stesso.

[5] per gli impianti di riscaldamento con potenzialità superiore a 116 kW asserviti a un processo produttivo, il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 71, comma 11 del d.lgs. 81/08 in conformità alla periodicità stabilita dall’allegato VII al medesimo decreto, deve provvedere a richiedere la prima delle verifiche periodiche dell’impianto utilizzando la procedura telematica INAIL di CIVA.
_________

Verifiche periodiche su apparecchi destinati solo al riscaldamento ambienti e/o alla produzione di acqua calda per servizi

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n. 23 del 13 agosto 2012, ha chiarito che gli obblighi stabiliti all'art. 71, comma 13 del d.lgs. 81/08 a carico del datore di lavoro, sono riferiti alle attrezzature di lavoro così come definite all’articolo 69, comma 1, lettera a), del d.lgs. 81/08, ritenendo così che le attrezzature, se non sono necessarie all’attuazione di un processo produttivo, non debbano essere assoggettate alle verifiche periodiche di cui al D.M. 11 aprile 2011.

Per quanto sopra esposto, si evidenzia che alle centrali termiche non necessarie all’attuazione di un processo produttivo, ad esempio quelle installate nei condomini, non si applicano le disposizioni del D.M. 11 aprile 2011, ma continua ad applicarsi il D.M. 01 dicembre 1975.

Pertanto, per questa tipologia di impianti, così come per i serbatoi di GPL (D.M. 29.02.1988 e D.M. 23.09.2004) non asserviti a processi produttivi (ad esempio quelli ad uso domestico), l’unico ente competente per l’esecuzione della verifica è l’ASL.

Circolare n. 23 del 13 agosto 2012

4. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kw e serbatoi di GPL

Premesso che gli obblighi stabiliti dall'art. 71, comma 13 del d.lgs. 81/08a carico del datore di lavoro sono riferiti alle attrezzature di lavoro cosi come definite all'articolo 69, comma 1, lettera a), de! d.lgs. 81/08, si ritiene che le attrezzature di cui al suddetto punto 4, se non sono necessarie all'attuazione di un processo produttivo, non debbano essere assoggettate alle verifiche periodiche di cui al D.M. 11 aprile 2011. Per quanto sopra esposto si evidenzia che:

a) alle centrali termiche non necessarie all'attuazione di un processo produttivo, ad esempio quelle installate nei condomini, non si applicano le disposizioni del D.M. 11 aprile 2011, ma continua ad applicarsi il D.M. 01 dicembre 1975;

b) ai serbatoi di GPL non asserviti a processi produttivi, ad esempio quelli ad uso domestico, non si applicano le disposizioni de! D.M. 11 aprile 2011, ma continuano ad applicarsi ii D.M. 01.12.2004, n. 329, il D.M. 29.02.1988, il D.M. 23.09.2004ed il D.M. 17.01.2005, nei casi previsti dai rispettivi ambiti di applicazione.

Denuncia INAIL D.M. 01 dicembre 1975

Denuncia INAIL D M  01 dicembre 1975

D.M. 01 dicembre 1975

Per i generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido, gassoso o per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda, aventi potenzialità complessiva dei focolai superiore a 30.000 kcal/h (35 kW), prima che venga iniziata la costruzione o la modifica dell' impianto, deve essere presentata una denuncia all'INAIL a cura dell'installatore, il quale deve avvalersi della collaborazione di un termotecnico.

Tale domanda deve essere inoltrata all'INAIL quando:

- si installa un nuovo impianto;
- si modificano i dispositivi di sicurezza e di protezione;
- si procede a sostituzione o modifica comportante aumento della potenzialità nominale o una variazione della pressione di targa.

In tutti e tre i casi, insieme alla denuncia, l'installatore deve presentare il progetto e una relazione tecnica, completa di allegati, predisposti e firmati da un professionista abilitato. Denuncia, progetto e relativi allegati devono essere inviati all'INAIL competente per territorio. In seguito, l'INAIL deve esaminare la pratica e comunicarne l'esito, provvedendo altresì all'omologazione dell'impianto.
...

D.M. 01 dicembre 1975
...

TITOLO II - Generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica

Capo I - Prevenzione degli infortuni

Art. 16.
I generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, con esclusione di quelli destinati ad impianti con potenzialità globale dei focolai non superiore a 30.000 kcal/h e di quelli ricadenti nelle ipotesi previste, per i generatori di vapore, all'art. 3 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, devono essere realizzati dal costruttore ed installati in modo che ne sia assicurata la stabilità nelle condizioni di massima pressione di esercizio alla quale sono destinati a funzionare.

Art. 18.

Art. 22.
Previo buon esito dell'esame del progetto di cui all'ultimo comma del precedente art. 18, ogni impianto, completo di tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione, deve essere sottoposto da parte dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione all'accertamento della conformità al progetto approvato.

L'Associazione nazionale per il controllo della combustione rilascia un libretto matricolare sul quale sono riportate le caratteristiche dell'impianto e l'esito degli accertamenti effettuati.

Ogni cinque anni, gli impianti centralizzati di cui al precedente art. 16 installati in edifici condominiali per i quali esista, a norma dell'art. 1129 del codice civile, l'obbligatorietà della nomina dell'amministratore oppure aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 100.000 kcal/h, devono essere sottoposti da parte dell'A.N.C.C. ad una verifica dello stato di efficienza dei dispositivi di sicurezza, di protezione e di controllo.

Il libretto matricolare con i verbali relativi agli accertamenti ed alle verifiche eseguite devono essere conservati dall'utente.

Nessun impianto può essere mantenuto in esercizio qualora gli accertamenti e le verifiche prescritte abbiano dato esito sfavorevole.

Vedi tutto 

...
segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2022
©Copia autorizzata Abbonati 

Collegati

Tags: Impianti Impianti termici Abbonati Impianti

Ultimi inseriti

Nov 02, 2024 31

Decreto 25 settembre 2024

Decreto 25 settembre 2024 ID 22851 | 02.11.2024 Decreto 25 settembre 2024 Disposizioni circa le modalita' di raccolta da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle infrazioni di cui all'allegato III del decreto legislativo n. 144/2008 rilevate dagli organi di polizia stradale di… Leggi tutto
Nov 01, 2024 34

Accordo CSR n. 84 del 20 Marzo 2008

in News
Accordo CSR n. 84 del 20 Marzo 2008 ID 22850 | 01.11.2024 / In allegato Intesa tra il Ministero del lavoro e previdenza sociale, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'universita' e ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard… Leggi tutto
Certificato di Agibilita abitabilita
Nov 01, 2024 55

Sentenza CdS n. 7740 del 24 Settembre 2024

Sentenza CdS n. 7740 del 24 Settembre 2024 / Il certificato di agibilità è un indicatore della regolarità urbanistica di un edificio ID 22849 | 01.11.2024 / In allegato La Sentenza del Consiglio di Stato, numero 7740/2024, ha portato una significativa novità interpretativa: il certificato di… Leggi tutto
Nov 01, 2024 42

Regolamento delegato (UE) 2024/2787

Regolamento delegato (UE) 2024/2787 ID 22847 | 01.11.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/2787 della Commissione, del 23 luglio 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inclusione dei teli pacciamanti nella categoria di materiali… Leggi tutto
Nov 01, 2024 40

Regolamento delegato (UE) 2024/2788

Regolamento delegato (UE) 2024/2788 ID 22846 | 01.11.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/2788 della Commissione, del 23 luglio 2024, che modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i polimeri nella categoria di materiali… Leggi tutto
Nov 01, 2024 38

Regolamento delegato (UE) 2024/2786

Regolamento delegato (UE) 2024/2786 ID 22845 | 01.11.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/2786 della Commissione, del 23 luglio 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le Enterococcaceae e la presunzione di conformità dei prodotti… Leggi tutto
Regolamento delegato  UE  2024 2790
Nov 01, 2024 52

Regolamento delegato (UE) 2024/2790

Regolamento delegato (UE) 2024/2790 / Reg. fertilizzanti: polimeri categoria di materiali costituenti 1 ID 22844 | 01.11.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/2790 della Commissione, del 23 luglio 2024, che modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio… Leggi tutto
Ott 31, 2024 39

Delibera 22 ottobre 2024

Delibera 22 ottobre 2024 ID 22843 | 31.10.2024 Delibera 22 ottobre 2024 Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Certificato di Agibilita abitabilita
Nov 01, 2024 55

Sentenza CdS n. 7740 del 24 Settembre 2024

Sentenza CdS n. 7740 del 24 Settembre 2024 / Il certificato di agibilità è un indicatore della regolarità urbanistica di un edificio ID 22849 | 01.11.2024 / In allegato La Sentenza del Consiglio di Stato, numero 7740/2024, ha portato una significativa novità interpretativa: il certificato di… Leggi tutto
UNI ISO 14009 2024  Linee guida circolazione dei materiali
Ott 31, 2024 61

UNI ISO 14009:2024 / (SGA) Linee guida circolazione dei materiali

UNI ISO 14009:2024 / (SGA) Linee guida circolazione dei materiali ID 22837 | 31.10.2024 / In allegato Preview UNI ISO 14009:2024 Sistemi di gestione ambientale - Linee guida per incorporare la circolazione dei materiali nella progettazione e sviluppo La norma fornisce linee guida per assistere le… Leggi tutto
ISO 16733 1 2024   FSE   Selection of design fire scenarios
Ott 30, 2024 64

ISO 16733-1:2024

ISO 16733-1:2024 / FSE Fire Safety Engineering - Selection of design fire scenarios (Edition 2, 2024) ID 22830 | 30.10.2024 / Preview attached ISO 16733-1:2024Fire safety engineering - Selection of design fire scenarios and design firesPart 1: Selection of design fire scenarios Publication… Leggi tutto
Guida pratica uso Ecolabel UE nei GPP prodotti assorbenti
Ott 30, 2024 84

Guida pratica uso Ecolabel UE nei GPP: prodotti assorbenti

Guida pratica uso Ecolabel UE nei GPP: prodotti assorbenti / JRC 2024 ID 22829 | 30.10.2024 / In allegato La guida pratica per l'uso del marchio Ecolabel UE negli appalti pubblici verdi di prodotti assorbenti per l'igiene personale include criteri ambientali raccomandati incentrati su: (i) polpa di… Leggi tutto