D.M. 13 luglio 2011
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D.M. 13.07.2011 / RTV Gruppi elettrogeni (Att. 49 del DPR 151/2011) - Status 10.2024
ID 4354 | Update news 16.09.2025 / In allegato
Decreto 13 luglio 2011
Approvazione della regola tecnica di prevenzione...
OGGETTO: Gasolio in contenitori-distributori rimovibili per autotrazione.
D.M. 31 luglio 1934. Liquidi combustibili di categoria C.
Giungono a questa Amministrazione richieste di chiarimento in merito alla possibilità di utilizzare il gasolio con temperatura di infiammabilità T > 55 - 56 ° C nei contenitori-distributori rimovibili per autotrazione.
Al riguardo - sentito in proposito il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi - si ritiene ammissibile tale possibilità in considerazione del fatto che il D.M. 31 luglio 1934 prevede che anche i liquidi caratterizzati da un punto di infiammabilità inferiore a 65°, ma non sotto i 55°, con una frazione del distillato non maggiore del 2%, a 150° C, possano essere classificati liquidi di categoria C e quindi equiparati, dal punto di vista del rischio incendio e dei relativi sistemi di sicurezza, ai liquidi combustibili aventi un punto di infiammabilità superiore a 65° C.
Si evidenzia che i metodi e le apparecchiature da utilizzare per ricercare il punto di infiammabilità e per eseguire la distillazione frazionata del liquido devono essere quelli previsti dal citato decreto, ovvero funzionanti secondo gli stessi principi.
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