Decreto 4 novembre 2019 n. 166
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Decreto 4 novembre 2019 n. 166
Ministero dell'Interno
Regolamento recante requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
(GU Serie Generale n.7 del 10-01-2020)
Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/2020
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Capo I REQUISITI DI IDONEITÀ FISICA, PSICHICA E ATTITUDINALE PER L’ACCESSO AI RUOLI DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO CHE ESPLETA FUNZIONI OPERATIVE
Art. 1. Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’accesso ai ruoli del personale che espleta funzioni operative
1. L’ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei vigili del fuoco, degli ispettori antincendi e dei direttivi che espletano funzioni operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è soggetta alla verifica del possesso dei seguenti requisiti di idoneità fisica e psichica:
a) piena integrità psichica;
b) parametri fisici conformi a quanto previsto dall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
c) sufficienza del senso cromatico, accertata mediante corretta percezione dei colori staccati;
d) normalità del campo visivo, della visione binoculare e della motilità oculare;
e) acutezza visiva, secondo i seguenti parametri:
1) per la qualifica di vigile del fuoco, acutezza visiva naturale non inferiore a 14/10 complessivi, quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 6/10 nell’occhio che presenta il visus più ridotto. Non è ammessa la correzione con lenti;
2) per le qualifiche di ispettore antincendi e di vice direttore, acutezza visiva naturale non inferiore a 14/10 complessivi, quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 6/10 nell’occhio che presenta il visus più ridotto. È ammessa la correzione con lenti con equivalente sferico compreso tra -6,00 e +4,00 e valore del cilindro compreso tra -4,00 e + 4,00; la differenza tra le due lenti non deve essere superiore a tre diottrie;
f) capacità uditiva: soglia audiometrica, rilevata per ciascun orecchio, non superiore a 25 decibel, calcolata come media delle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 3000 Hz; soglia audiometrica, rilevata per ciascun orecchio, non superiore a 45 decibel, rilevata sulle frequenze di 4000 - 6000 - 8000 Hz. È escluso l’uso delle protesi acustiche.
2. L’accertamento e la verifica dei parametri fisici di cui al comma 1, lettera b) , sono effettuati con le modalità applicative definite nella direttiva tecnica adottata in attuazione dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207.
3. I partecipanti alle procedure concorsuali di cui al comma 1 devono possedere, in correlazione alle funzioni previste per la qualifica da ricoprire, adeguate capacità intellettive, emotive, comportamentali, socio-relazionali, di autocontrollo, di assunzione di responsabilità decisionali e di gestione pratica di situazioni lavorative e di eventi critici con particolare riferimento a:
a) attitudine a controllare ed elaborare situazioni impreviste con rapida capacità risolutiva; maturazione evolutiva che esprima una valida integrazione della personalità, percezione e autostima di sé, assunzione di
responsabilità finalizzata ad agire in sicurezza nell’espletamento dei compiti propri della qualifica; capacità di comunicazione e determinazione operativa;
b) capacità di assumere iniziative e ruoli decisionali in situazioni di discreta complessità operativa di gruppo; adeguata capacità di percezione, attenzione, memorizzazione ed esecuzione dei compiti assegnati; resistenza psico-fisica allo stress;
c) capacità di relazione finalizzata all’integrazione ed operatività di gruppo semplice e complesso, nonché capacità di adattarsi in contesti di lavoro formalmente organizzati;
d) attitudine tecnico-organizzativo-sanitaria al soccorso urgente integrato.
4. Oltre alla mancanza di anche uno solo dei requisiti indicati nei commi 1 e 3 del presente articolo, costituiscono cause di non idoneità all’ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli di cui al comma 1 le imperfezioni e le infermità, in atto stabilizzate, indicate nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
5. Il giudizio medico legale attestante il possesso o meno dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale è formulato da una commissione medica nominata dall’amministrazione, che accerta i requisiti di cui al comma 3 previa valutazione psicodiagnostica, eseguita anche con appositi esami o test psico-attitudinali, somministrati da specialisti nella disciplina.
Capo II REQUISITI DI IDONEITÀ FISICA, PSICHICA E ATTITUDINALE PER L’ACCESSO AI RUOLI TECNICO-PROFESSIONALI E AI RUOLI DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Art. 2. Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’accesso ai ruoli tecnico-professionali
1. L’ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive per l’accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli operatori e degli assistenti, degli ispettori logistico-gestionali, degli ispettori informatici, degli ispettori tecnico-scientifici, degli ispettori sanitari, dei direttivi logistico-gestionali, dei direttivi informatici, dei direttivi tecnico-scientifici, dei direttivi sanitari e dei direttivi ginnico-sportivi è soggetta alla verifica del possesso di:
a) idoneità fisica e psichica all’espletamento delle funzioni proprie della qualifica da ricoprire;
b) profilo sanitario esente da malattie infettive e diffusive, in atto o silenti, e da imperfezioni e infermità fisiche e neuropsichiche a rilevanza medico-legale, valutate anche con riferimento alle esigenze di tutela della salute e dell’incolumità del candidato e di coloro che prestano attività lavorativa congiuntamente ad esso.
2. I partecipanti alle procedure concorsuali e selettive di cui al comma 1 devono possedere, in correlazione alle funzioni previste per la qualifica da ricoprire, adeguate capacità intellettive, emotive, comportamentali, socio-relazionali, di autocontrollo, di assunzione di responsabilità decisionali e di gestione pratica di situazioni lavorative e di eventi critici.
3. Il giudizio medico legale attestante il possesso o meno dei requisiti fisici, psichici e attitudinali è formulato da una commissione medica nominata dall’amministrazione, che accerta i requisiti di cui al comma 2 previa valutazione psicodiagnostica, eseguita anche con appositi esami o test psico-attitudinali, somministrati da specialisti nella disciplina.
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