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Europe, Rome

Informazioni dettagliate Certifico ADR

ID 97 | | Visite: 10494 | Certifico ADR FullPermalink: https://www.certifico.com/id/97


Certifico ADR 2015

Info funzione classificazione rifiuto percoloso in materia ADR

Certifico ADR supporta l'Azienda, in modo semplice e rigoroso, all'approccio della classificazione ADR di un rifiuto pericoloso che presenta determinate caratteristiche di pericolo H (compito in genere assai articolato) e consente di redigere e stampare tali Schede di CLASSIFICAZIONE, le relative Schede di ISTRUZIONI DI SICUREZZA Mod. Certifico e Report di CALCOLO di ESENZIONE.

Certifico ADR permette di archiviare le schede di CLASSIFICAZIONE, ISTRUZIONI DI SICUREZZA Mod. CERTIFICO e CALCOLO di ESENZIONE redatte, così da avere a disposizione, in maniera organica, un archivio facilmente consultabile. 
Ogni Scheda archiviata potrà essere stampata in qualsiasi momento completa di riferimenti informativi dell'Azienda stessa. 

Certifico ADR - Metodologia di classificazione di un rifiuto in materia ADR

1) Premessa normativa

Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 è la norma quadro di riferimento in materia di rifiuti, in attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio e della Legge delega n. 308 del 15 dicembre 2004.
Il sistema di classificazione dei rifiuti entrato in vigore con il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (art. 184) si basa, come il precedente D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 ("Decreto Ronchi"), sulla loro ORIGINE (distinguendo tra rifiuti urbani e rifiuti speciali) e sulle CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA' (distinguendo tra rifiuti pericolosi e non pericolosi).

L’ Accordo ADR (che è una Norma del Trasporto) classifica il rifiuto sulla base del CONTENUTO E CONCENTRAZIONE delle sostanze pericolose che lo compongono.

Non esiste tra le due norme alcun criterio o norma di raffronto diretto.

2) Metodologia di classificazione di un rifiuto in regime ADR

Ai fini del trasporto i rifiuti devono essere classificati ai sensi dell'ADR qualora contengano materie pericolose in quantità tali da determinare la presenza di una o più caratteristiche di pericolo riconducibili alle classi ADR.

3) I passi

1) Per classificare un rifiuto in regime ADR occorre verificare se il il rifiuto medesimo è costituito da una materia nominalmente citata in una classe ADR ovvero, trattandosi spesso di miscele e soluzioni, non sia assimilabile ad una materia nominalmente citata.

2) Se il rifiuto è assimilabile ad una materia della tabella nominativa dell'ADR (tabella A - capitolo 3.2) e ad un gruppo di imballaggio, l'assegnazione avviene in relazione al suo grado di pericolo secondo i requisiti ed i criteri di cui alla sottosezione 2.2.x.1

3) Se invece il rifiuto non è assimilabile ad una materia nominalmente citata occorre, facendo riferimento alle rubriche collettive, così procedere:

4) Se trattati di miscela o soluzione che contiene solo una materia pericolosa nominalmente citata nella tabella A del Capitolo 3.2., unitamente ad una o più materie non pericolose, dovrà essere classificata come fosse una materia nominalmente citata, salvo che:
- la miscela medesima non si specificatamente elencata nella tabella A;
- non sia specificata che l'assegnazione alla rubrica individuale sia riferita solo alla materia pura;
- la classe, lo stato fisico o il gruppo di imballaggio della miscela differiscano da quelli della materia pura.

Se trattasi di materie non nominalmente citate nella tabella A aventi più caratteristiche di pericolo o di soluzioni o miscele che contengono più materie pericolose da classificare sotto una rubrica collettiva, occorre seguire la procedura:
- determinazione delle caratteristiche chimico-fisiche e delle proprietà fisiologiche con conseguente classificazione secondo i criteri di cui alla sottosezione 2.2.x.1 delle varie classi.
Oppure, se tale determinazione comporta costi non proporzionati la materia, soluzione o miscela dovrà essere inserita nella classe del componente che presenta il pericolo prevalente.

Se ciò è impossibile, essendo coinvolte più classi di pericolo, il pericolo maggiore è identificato secondo il seguente ordine di precedenza:
- materie della classe 7;
- materie della classe 1;
- materie della classe 2;
- esplosivi desenzibilizzanti della classe 3;
- materie autoreagenti ed esplosivi desensibilizzanti della classe 4.1;
- materie piroforiche della classe 5.2;
- materie della classe 6.1 e classe 3, che, in riferimento alla loro tossicità per inalazione devono essere  assegnate al gruppo di imballaggio I;
- materie infettive della classe 6.1;

nel caso in cui le caratteristiche di pericolo non ricadano nelle suddette classi, la classe prevalente sarà definita secondo le precedenze della tabella dei pericoli (sottosezione 2.1.3.10).

4) Enunciazioni dell’ADR in merito ai rifiuti

2.1.3
Classificazione di materie, comprese le soluzioni e miscele (come preparati e rifiuti), non nominativamente menzionate.

2.1.3.1
Le materie, comprese le soluzioni e miscele, non nominativamente menzionate, devono essere classificate in funzione del loro grado di pericolo secondo i criteri enunciati nella sottosezione 2.2.x.1 delle diverse classi. Il o i pericoli presentati da una materia devono essere determinati in base alle sue caratteristiche fisiche e chimiche e alle sue proprietà fisiologiche. Si deve tenere ugualmente conto di queste caratteristiche e proprietà quando, tenuto conto dell'esperienza, ne deriva una classificazione più severa.

2.1.3.2
Una materia non nominativamente menzionata nella Tabella A del capitolo 3.2, e presentante un solo pericolo, deve essere classificata nella classe pertinente in una rubrica collettiva figurante nella sottosezione 2.2.x.3 della suddetta classe.

2.1.3.3
Una soluzione o una miscela contenente solo una materia pericolosa nominativamente menzionata nella Tabella A del capitolo 3.2, con una o più materie non pericolose, deve essere classificata come la materia pericolosa elencata nominativamente salvo che:
a) la soluzione o la miscela sia specificatamente elencata nella Tabella A del capitolo 3.2; oppure
b) risulti chiaramente dalle indicazioni della rubrica applicabile a tale materia pericolosa che essa è unicamente applicabile alla materia pura o tecnicamente pura; oppure
c) la classe, lo stato fisico o il gruppo d'imballaggio della soluzione o della miscela siano differenti da quelli della materia pericolosa.
Nei casi b) o c), la soluzione o la miscela deve essere classificata, come una materia non nominativamente menzionata, nella classe corrispondente in una rubrica collettiva prevista nella sottosezione 2.2.x.3 della suddetta classe tenendo conto dei rischi sussidiari eventualmente presentati, salvo che non soddisfi i criteri di nessuna classe, nel qual caso non è sottoposta alle disposizioni dell'ADR.

2.1.3.4
Le soluzioni e miscele contenenti una materia compresa in una delle rubriche citate nelle sottosezioni 2.1.3.4.10 2. 1.3.4.2 devono essere classificate conformemente alle disposizioni delle suddette sotto sezioni.

2.1.3.4.1
Le soluzioni e miscele contenenti una delle materie nominativamente menzionate qui di seguito devono sempre essere classificate nella stessa rubrica della materia che contengono, purché non presentino le caratteristiche di pericolo indicate al 2.1.3.5.3.

-Classe 3
n. ONU 1921 PROPILENIMMINASTABILlZZATA;
n. ONU 2481 ISOCIANATO DI ETILE; 
n. ONU 3064 NITROGLICERINA IN SOLUZIONE ALCOLICA, con più del 1% ma non più del 5% di nitroglicerina.

-Classe 6.1
n. ONU 1051 CIANURO DI IDROGENO STABILIZZATO, con meno del 3% d'acqua; 
n. ONU 1185 ETILENIMMINASTABILlZZATA;n. ONU 1259 NICHELTETRACARBONILE;
n. ONU 1613 CIANURO DI IDROGENO IN SOLUZIONE ACQUOSA (ACIDO CIANIDRICO IN SOLUZIONE ACQUOSA) contenente al massimo il 20% di cianuro d'idrogeno;
n. ONU 1614 CIANURO DI IDROGENO STABILIZZATO, con meno del 3% d'acqua e assorbito da un materiale inerte poroso;
n. ONU 1994 FERROPENTACARBONILE;
n. ONU 2480 ISOCIANATO DI METILE;
n. ONU 3294 CIANURO DI IDROGENO IN SOLUZIONE ALCOLICA contenente al massimo il 45% di cianuro d'idrogeno.

-Classe 8
n. ONU 1052 FLUORURO DI IDROGENO ANIDRO;
n. ONU 1744 BROMO o n. ONU 1744 BROMO IN SOLUZIONE;
n. ONU 1790 ACIDO FLUORIDRICO contenente più dell'85% di fluoruro d'idrogeno;
n. ONU 2576 OSSIBROMURO DI FOSFORO FUSO.

2.1.3.4.2
Le soluzioni e miscele contenenti una materia compresa in una delle seguenti rubriche della classe 9:

N. ONU 2315 POLICLORO DIFENILI LIQUIDI;
N. ONU 3151 DIFENIL POLIALOGENATI LIQUIDI;
N. ONU 3151 TRIFENIL POLIALOGENATI LIQUIDI;
N. ONU 3152 DIFENIL POLIALOGENATI SOLIDI;
N. ONU 3152 TRIFENIL POLIALOGENATI SOLIDI; o
N. ONU 3432 POLICLORODIFENILI SOLIDI

devono essere sempre classificati sotto la medesima rubrica della classe 9, a condizione:

-che non contengano ulteriori componenti pericolosi diversi dai componenti del gruppo d'imballaggio III delle classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1 o 8; e
-che non presentino le caratteristiche di pericolo indicate nella 2.1.3.5.3.

2.1.3.5
Le materie non nominativamente menzionate nella Tabella A del capitolo 3.2, aventi più caratteristiche di pericolo, e le soluzioni o miscele contenenti più materie pericolose, devono essere classificate in una rubrica collettiva (cfr. 2.1.2.4) e con un gruppo d'imballaggio della classe pertinente, conformemente alle loro caratteristiche di pericolo. Questa classificazione conforme alle caratteristiche di pericolo deve essere effettuata nei seguente modo:

2.1.3.5.1
Le caratteristiche fisiche e chimiche e le proprietà fisiologiche devono essere determinate mediante misura o calcolo e la materia, soluzione o miscela deve essere classificata secondo i criteri enunciati nella sottosezione 2.2.x.1 delle diverse classi. 

2.1.3.5.2
Se questa determinazione non è possibile senza costi o prestazioni sproporzionati (per esempio per alcuni rifiuti), la materia, soluzione o miscela deve essere classificata nella classe del componente che presenta il pericolo preponderante.

2.1.3.5.3
Se le caratteristiche di pericolo della materia, soluzione o miscela rientrano in più classi o gruppi di materie qui sotto indicate, la materia, soluzione o miscela deve essere classificata nella classe o nel gruppo di materie corrispondente al pericolo preponderante nel seguente ordine di precedenza:
a) Materiali della classe 7 (salvo i materiali radioattivi in colli esenti, nel qual caso le altre proprietà pericolose devono essere considerate come preponderanti);
b) Materie della classe 1;
c) Materie della classe 2;
d) Esplosivi liquidi desensibilizzati della classe 3;
e) Materie autoreattive ed esplosivi solidi desensibilizzati della classe 4.1;
f) Materie piroforiche della classe 4.2;
g) Materie della classe 5.2;
h) Materie delle classi 6.1 o 3 che, perla loro tossicità all'inalazione, devono essere classificate nel gruppo d'imballaggio I (le materie che soddisfano i criteri di classificazione della classe 8 e che presentano una tossicità alla inalazione di polveri fini e nebbie (CL50) corrispondente al gruppo d'imballaggio I, ma la cui tossicità all'ingestione o all'assorbimento cutaneo corrisponda solo al gruppo d'imballaggio III o che presentano un grado di tossicità ancor minore devono essere assegnate alla classe 8);
i) Materie infettanti della classe 6.2.

2.1.3.5.4
Se le caratteristiche di pericolo della materia rientrano in più classi o gruppi di materie non citati al 2.1.3.5.3 qui sopra, la materia deve essere classificata secondo la stessa procedura, ma la classe pertinente deve essere scelta in funzione della tabella di preponderanza dei pericoli del 2.1.3.10. 

2.1.3.5.5
Se la materia da trasportare è un rifiuto, la cui composizione non è esattamente conosciuta, la sua assegnazione a un numero ONU e a un gruppo d’imballaggio conformemente a 2.1.3.5.2 può essere basata sulle conoscenze che ha lo speditore del rifiuto, come pure su tutti i dati tecnici e dati di sicurezza disponibili, dalla legislazione in vigore, relativa alla sicurezza e all’ambiente.(1)

In caso di dubbio, deve essere scelto il grado di pericolo più elevato. 

Se tuttavia, in base alle conoscenze della composizione del rifiuto e delle proprietà fisiche e chimiche dei componenti identificati, è possibile dimostrare che le proprietà del rifiuto non corrispondono alle proprietà del gruppo d’imballaggio I, il rifiuto può essere classificato per“default” sotto la più appropriata rubrica n.a.s. di gruppo d’imballaggio II.

Questa procedura non può essere impiegata per i rifiuti contenenti materie descritte al 2.1.3.5.3, materie della classe 4.3, materie indicate al 2.1.3.7 o materie che non sono ammesse al trasporto conformemente al 2.2.x.2

(1) Una tale legislazione è ad esempio la decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000 che sostituisce la decisione 94/3/CE, che stabilisce una lista di rifiuti in applicazione dell'articolo primo punto a) della Direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti (sostituita con la Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Giornale ufficiale delle Comunità europee n. L 114 del 27 aprile 2006, p9) e la decisione 94/904/CE del Consiglio che stabilisce una lista dei rifiuti pericolosi in applicazione dell'articolo 1 paragrafo 4 della Direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi (Giornale ufficiale delle Comunità europee n. L 226 del 6 settembre 2000, p. 3)

2.1.3.6
Si deve sempre utilizzare la rubrica collettiva più specifica (cfr. 2.1.2.4); una rubrica n.a.s. generica deve essere utilizzata soltanto se non è possibile utilizzare una rubrica generica o una rubrica n.a.s. specifica.

2.1.3.7
Le soluzioni e miscele di materie comburenti odi materie con rischio sussidiario di comburenza possono avere proprietà esplosive. In questo caso esse sono ammesse al trasporto solo se rispondono alle disposizioni previste per la classe 1.

2.1.3.8
Le materie dalla classe 1 alla 9 diverse da quelle assegnate ai numeri ONU 3077 e 3082, che soddisfano i criteri del 2.2.9.1.10 sono considerate, oltre ai pericoli dalla classe 1 alla 9 che rappresentano, come materie pericolose per l'ambiente.
Le altre materie che soddisfano i criteri del 2.2.9.1.10 devono essere assegnate ai nn. ONU 3077 e 3082, a seconda dei casi.

2.1.3.9
I rifiuti non rientranti nelle classi da 1 a 9 ma che sono presi in considerazione dalla convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti trasfrontalieri dei rifiuti pericolosi e della loro eliminazione, possono essere trasportati sotto i numeri ONU 3077 e 3082. 

5) Metodologia pratica - In accordo con la tabella d'ordine di preponderanza dei pericoli 2.1.3.10

Poiché in nella maggior parte dei casi il rifiuto si presenta sottoforma di miscela, e secondo enunciato di cui al 2.1.3.5.2, la metodologia di classificazione di un rifiuto può essere ricondotta a stabilire quale sia il componente che presenta il pericolo preponderante. 

Quindi poiché la pericolosità di un rifiuto, secondo procedure di classificazione dirette, può essere stabilita attraverso l’assegnazione delle caratteristiche di pericolo H, tali caratteristiche, ed in particolare l’individuazione di quella principale, può darci una indicazione diretta della Classe della materia ADR associabile:

Es. 
Rifiuto 1: 
- Caratteristiche di pericolo principale: H8 
- Materia ADR associabile: Classe 8 - Liquido corrosivo, n.a.s.

Presupposto, inoltre, che se siano assegnate altre caratteristiche di pericolo H al rifiuto, la materia ADR  associabile, avrà Classe quella associata alla caratteristica di pericolo H principale e come pericolo secondario, quella relativa ad altra caratteristica di pericolo H.

Es.
Rifiuto 2:
- Caratteristica di pericolo principale: H8 
- Caratteristica di pericolo secondaria: H6
- Materia ADR associabile: Classe 8 - Liquido corrosivo, tossico, n.a.s.

Inoltre al punto 2.1.3.9 l’ADR riporta:
I rifiuti non rientranti nelle classi da 1 a 9 ma che sono presi in considerazione dalla Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri dei rifiuti pericolosi e della loro eliminazione, possono essere trasportati sotto i numeri ONU 3077 e 3082.

6) Metodologia di classificazione CERTIFICO ADR
Secondo queste considerazioni enunciate nell’ADR, presupposto che generalmente un rifiuto si presenta sottoforma di miscela o soluzione, con il software Certifico ADR si associa ad ogni rifiuto pericoloso(*), del quale sono individuate determinate caratteristiche di pericolo H e tra le quali caratteristiche ne è stabilita quella principale, la corrispondente Classe ADR con elencate le materie compatibili con tale Classe e con proposte anche materie che hanno pericoli secondari associabili alle altre caratteristiche di pericolo H che il rifiuto può presentare.

(*) I rifiuti pericolosi, sono potenzialmente, un dato di partenza sufficiente, ma non necessario, per classificare il rifiuto in materia ADR.

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