D.L. 30 dicembre 2013 n. 150
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
(GU n.304 del 30-12-2013)
In allegato testo consolidato 2019 con le modifiche apportate dal 2013 al 2019
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Art. 11. (Proroga di termini in materia di turismo).
1. Il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, e' prorogato al 31 dicembre 2017 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che siano in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, e successive modificazioni.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad aggiornare le disposizioni del citato decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, semplificando i requisiti ivi prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a cinquanta posti letto.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.
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Legge 27 febbraio 2014 n. 15 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (GU Serie Generale n.49 del 28-02-2014)note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/03/2014
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