Ilva: Arcelor Mittal recede dal contratto, la lettera e rif. normativi
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Ilva: Arcelor Mittal recede dal contratto, la lettera e rif. normativi sulla "Protezione legale"
ID 9441 | 04.11.2019
I riferimenti sulla "Protezione legale".
La Comunicazione:
La Legge 2 novembre 2019 n. 128, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 2 Novembre 2019 ed entrata in vigore il 3 novembre 2019, (Provvedimento Legislativo 2019) ha eliminato la "protezione legale" prevista dall'art. 2, comma 6, del Decreto Legge 5 Gennaio 2015 n. 1 (come successivamente modificato; il "Decreto 2015") e sostanzialmente confermata dall'art. 14 del Decreto Legge 3 settembre 2019 n. 101 (la "Protezione Legale")(1)
(1) Infatti, sopprimendo l'articolo 14 del Decreto Legge 3 settembre 2019 n. 101, il Provvedimento Legislativo 2019 ha causato il ripristino del testo del Decreto 2015 come modificato dall'articolo 46 del Decreto Legge 31 aprile 2019 n.34, con l'eliminazione della Protezione Legale ex art. 2, comma 6, dello stesso Decreto 2015 dal 7 settembre 2019. Di conseguenza, la Protezione Legale è stata nuovamente eliminata con efficacia dalla data di entrata in vigore del Provvedimento Legislativo 2019.
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Decreto-Legge 3 settembre 2019 n. 101 (convertito con modificazioni nella Legge 2 novembre 2019 n. 128
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Art. 14. Disposizioni urgenti in materia di ILVA S.p.A. (soppresso Legge 2 novembre 2019 n. 128)
All’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «dell’A.I.A.» sono sostituite dalle seguenti: «del Piano Ambientale medesimo»;
b) al secondo periodo, dopo le parole «in quanto costituiscono adempimento» sono inserite le seguenti: «dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale, nonché esecuzione»;
c) al terzo periodo, dopo le parole «condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019» sono inserite le seguenti: «, fatta eccezione per l’affittuario o acquirente e i soggetti da questi funzionalmente delegati, per i quali la disciplina di cui al secondo periodo si applica con riferimento alle condotte poste in essere in esecuzione del suddetto Piano Ambientale sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano stesso per ciascuna prescrizione ivi prevista che venga in rilievo con riferimento alle condotte poste in essere da detti soggetti, ovvero dei più brevi termini che l’affittuario o acquirente si sia impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.»;
d) è aggiunto infine il seguente periodo: «In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori».
Decreto Legge 5 Gennaio 2015 n. 1 (convertito con modificazioni dalla L. 4 marzo 2015, n. 20)
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Art. 2 Disciplina applicabile ad ILVA S.p.A.
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6. L'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano Ambientale di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, come modificato e integrato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2017, equivale all'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione, previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all'attuazione (del Piano Ambientale medesimo).
Le condotte poste in essere in attuazione del Piano Ambientale di cui al periodo precedente, nel rispetto dei termini e delle modalita' ivi stabiliti, non possono dare luogo a responsabilita' penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale, nonche' esecuzione delle migliori regole preventive in materia ambientale.
La disciplina di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019, fatta eccezione per l'affittuario o acquirente e i soggetti da questi funzionalmente delegati, per i quali la disciplina di cui al secondo periodo si applica con riferimento alle condotte poste in essere in esecuzione del suddetto Piano Ambientale sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano stesso per ciascuna prescrizione ivi prevista che venga in rilievo con riferimento alle condotte poste in essere da detti soggetti, ovvero dei piu' brevi termini che l'affittuario o acquirente si sia impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria - periodo in corsivo soppresso dal 3 Novembre 2019 - ndr.
In ogni caso, resta ferma la responsabilita' in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. - periodo in corsivo soppresso dal 3 Novembre 2019 - ndr
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Eliminando la Protezione Legale, il Provvedimento Legislativo 2019 ha un impatto irrimediabilmente dirompente sul Contratto perché, fra l'altro, comporta una modifica del Piano Ambientale che rende non piú realizzabile il Piano Industriale.
Si applica conseguentemente l' art. 27.5 del Contratto. Infatti, il Provvedimento Legislativo 2019 rende impossibile, fattualmente e giuridicamente, attuare il Piano Ambientale in conformità alle relative scadenze nonché, al contempo, proseguire l'attività produttiva e gestire lo stabilimento di Taranto come previsto dal Contratto, nel rispetto dell'applicabile normativa amministrativa e penale.
Tra le altre conseguenze, da quando hanno appreso che la Protezione Legale sarebbe stata eliminata, numerosi responsabili operativi dell'area a caldo nello stabilimento di Taranto hanno affermato che si sarebbero rifiutati di lavorarvi per non rischiare di incorrere in responsabilità penale.
Senza la Protezione Legale, è necessario ed inevitabile chiudere l'intera area a caldo dello stabilimento di Taranto (a cui le misure del Piano Ambientale si applicano prevalentemente) e interrompere la produzione, con conseguente impossibilità sopravvenuta di eseguire il Contratto. Proprio questo, invero, è lo scopo dell'emendamento che ha condotto al testo definitivo del Provvedimento Legislativo 2019, come confermano varie dichiarazioni rese da esponenti del potere legislativo ed esecutivo.
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Segue in allegato
Collegati
Decreto-Legge 5 Gennaio 2015 n. 1
Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231
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