Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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Chiarimenti riguardanti i responsabili tecnici dispensati dalle verifiche ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della delibera n. 6 del 30 maggio 2017
E' stato richiesto al Comitato nazionale di chiarire se i responsabili tecnici dispensati dalle verifiche ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della delibera n. 6 del 30 maggio 2017, modificata con delibera n. 3 del 25 giugno 2019, e che intendono svolgere la funzione di responsabile tecnico per altri settori di attività, debbano sostenere la verifica iniziale, costituita dal modulo obbligatorio per tutte le categorie e da almeno un modulo specialistico, oppure la verifica relativa ai soli moduli specialistici che interessano.
Al riguardo si rammenta che l'articolo 13, comma 3, del DM 120/2014, prevede che sia dispensato dalle verifiche di idoneità il legale rappresentante dell'impresa che ricopre anche l'incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell'iscrizione secondo criteri stabiliti con deliberazione del Comitato nazionale.
Sulla base della richiamata normativa, pertanto, risulta del tutto evidente che il soggetto dispensato dalle verifiche ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della delibera n. 6 del 30 maggio 2017, che intende svolgere la funzione di responsabile tecnico per altri settori di attività, dovrà sostenere la verifica iniziale costituita dal modulo obbligatorio per tutte le categorie e da almeno un modulo specialistico, come previsto dalla delibera n.4 del 25 giugno 2019.
Fonte: Albo nazionale Gestori Ambientali
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