Procedure SNPA per le istruttorie di danno ambientale
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Procedure SNPA per le istruttorie di danno ambientale
Delibera 58 SNPA del 02.10.2019
La legge 132/2016 ha espressamente assegnato al sistema SNPA il compito di garantire il “supporto alle attività statali e regionali nei procedimenti e nei giudizi civili, penali e amministrativi ove siano necessarie l’individuazione, la descrizione e la quantificazione del danno ambientale” (articolo 3, comma 1, lettera d).
Nel periodo 2017-2018 il Ministero ha trasmesso all’ISPRA oltre 200 incarichi di valutazione del danno ambientale. Per questo motivo, é stata istituita, ed è attiva fin dall’inizio del 2017, una Rete Operativa SNPA per il Danno Ambientale che permette una collaborazione tecnica tra l’ISPRA e le Agenzie per le istruttorie in esame.
Dal 2019 gli incarichi ministeriali contengono, in via sempre più frequente, l’espressa richiesta di accertare attraverso il sistema SNPA la sussistenza di un danno ambientale e/o di una minaccia di danno ambientale ai sensi della parte sesta del Dlgs 152/2006 e del rapporto causale con le attività illecite di uno o più operatori, effettuare sopralluoghi e rilievi in situ, definire le specifiche misure di riparazione/prevenzione da realizzare e il relativo costo.
Ad oggi, in questo quadro, il rilevante e crescente numero degli incarichi ministeriali e l’evoluzione delle richieste ivi contenute impongono la definizione di procedure condivise che assicurino, altresì, un idoneo riscontro del SNPA con il minor aggravio possibile sui carichi di lavoro.
Pertanto, al fine di assicurare una efficace e omogenea risposta tecnico/operativa del SNPA in sede di istruttoria, si definiscono (paragrafi A e B), in relazione alle specifiche tipologie di incarico, le procedure di seguito indicate.
Al tempo stesso, è necessario, ai fini della funzionalità del Sistema:
- avviare un processo volto a permettere la costruzione di una banca dati del sistema SNPA relativa ai dati che possano risultare utili ai fini della valutazione del danno ambientale e della minaccia di danno ambientale (paragrafo C).
- assicurare, da parte dell’ISPRA, alla luce della pluriennale esperienza acquisita, apposite attività di formazione, in materia di valutazione del danno ambientale, per il personale del SNPA destinato ad essere interessato dalle presenti procedure (paragrafo D).
Sono esclusi dalla presente procedura gli atti e le informazioni coperti da vincoli di riservatezza, di segretezza, ecc., come gli atti formati nell’esercizio delle attività delegate dall’autorità giudiziaria, salvo autorizzazione delle autorità competenti.
Le procedure proposte hanno ad oggetto:
B) istruttorie per i procedimenti penali in fase di giudizio, i procedimenti civili e le procedure amministrative extra-giudiziarie.
C) la progressiva ideazione e costruzione di una banca dati SNPA per le attività in materia di danno ambientale
D) la formazione in materia di danno ambientale.
Lo schema di delibera prevede anche un “Format”, in allegato alle procedure, da utilizzare nelle interlocuzioni tra ISPRA e Agenzie nel corso delle istruttorie per i procedimenti penali in fase di giudizio (le istruttorie che richiedono la maggiore regimentazione delle tempistiche e delle modalità operative).
Per quanto attiene al punto C), lo schema di delibera provvede altresì a delegare la Rete Operativa SNPA per il Danno Ambientale, in attuazione delle procedure, alla definizione della banca dati SNPA contenente dati utili per il danno e per la minaccia di danno ambientale, aperta alla consultazione di tutte le Agenzie.
Fonte: SNPA
Collegati:
TUA | Testo Unico Ambiente
Legge 28 giugno 2016 n. 132
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