La Brexit e i Trasporti
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La Brexit e i Trasporti
Dal MIT Comunicazione sulla Hard-Brexit
MIT, 16.10.2019
Trasporto aereo
Se l'accordo sulla Brexit non sarà ratificato (Hard-Brexit), dalla data del recesso la circolazione aerea tra l'UE e il Regno Unito rischia di essere interrotta.
Per questo motivo, l’Unione Europea ha adottato due misure temporanee per evitare la totale interruzione del traffico aereo tra l'Unione e il Regno Unito.
Si tratta del Regolamento 2019/502 con scadenza 24 ottobre 2020 [1] e del Regolamento 2019/494 con scadenza 30 marzo 2020.
Il primo Regolamento garantisce la connettività di base del trasporto aereo fra UE e Regno Unito.
Il secondo Regolamento garantisce la validità delle licenze esistenti, disciplinando il rilascio delle stesse da parte dell'Agenzia dell'Unione Europea per la Sicurezza Aerea (AESA).
A livello nazionale inoltre, onde evitare disservizi per il traffico di passeggeri e merci nel sistema aeroportuale milanese, i vettori comunitari e del Regno Unito possono, in via transitoria e comunque non oltre diciotto mesi dalla data di recesso, continuare ad operare collegamenti di linea ''point to point'', mediante aeromobili del tipo ''narrow body'' (corridoio unico), tra lo scalo di Milano Linate e altri aeroporti del Regno Unito.
Le conseguenze di dettaglio del recesso senza accordo del Regno Unito sono indicate negli avvisi agli operatori sulla protezione dei consumatori e i diritti dei passeggeri, sul trasporto aereo, sulla sicurezza aerea, sulla sicurezza dell’aviazione e marittima , sui prodotti industriali, sugli spostamenti tra l’UE e il Regno Unito.
[1] La durata del Reg. 209/502, inizialmente prevista fino al 30 marzo 2020, è in fase di proroga fino al 24 ottobre 2020.
Trasporto su strada
Se l'accordo di recesso non sarà ratificato, il trasporto di merci su strada tra l'UE e il Regno Unito subirà forti limitazioni e sarà assoggettato a un sistema internazionale di contingentamento. L’Unione Europea ha adottato una misura atta ad assicurare i collegamenti di base, grazie alla quale gli operatori del Regno Unito, se in possesso della licenza del Regno Unito per il trasporto internazionale “consentito” di merci o anche senza nei casi previsti dall’art. 3, par. 2, del regolamento n. 2019/501, saranno autorizzati in via temporanea a trasportare merci nell'Unione ferma restando la reciprocità, vale a dire che il Regno Unito riconosca diritti equivalenti ai trasportatori di merci su strada dell'UE assicurando le condizioni per una concorrenza leale.
Su proposta della Commissione è in corso di adozione da parte dei co – legislatori europei una modifica al regolamento n. 2019/501, che proroga la scadenza della sua validità dal termine originario del 31 dicembre 2019 fino al 31 luglio 2020 al fine di mantenere in vigore per il trasporto stradale sino a quest’ultima data il regime temporaneo dei collegamenti.
Per gli operatori, sono utili le informazioni indicate nei rilevanti avvisi della Commissione europea (sul trasporto su strada, sui prodotti industriali, sulla protezione dei consumatori e i diritti dei passeggeri, sugli spostamenti tra l’UE e il Regno Unito).
Perderanno validità sul territorio UE le licenze di attività, i certificati di sicurezza e le patenti dei conducenti emessi dal Regno Unito. I soggetti che ne fossero in possesso dovranno assicurare quanto prima la compatibilità della documentazione con la normativa UE.
Patenti di guida
Con specifico riguardo al settore dei conducenti ed in particolare alle patenti di guida, si può differenziare l’argomento in due parti:
a) il riconoscimento della patente di guida estera ai fini della circolazione sul territorio italiano;
b) la conversione in equipollente documento italiano, senza sostenere esami.
Per quanto concerne la circolazione, ai sensi dell’art. 135 del Codice della Strada, chi è in possesso di patente di guida extracomunitaria (e quindi anche britannica, nel momento in cui il Regno Unito recedesse dall’UE) può condurre veicoli sul territorio italiano se non ha la residenza anagrafica in Italia ovvero solo per un anno dalla data in cui è stata acquisito detta residenza in Italia.
La patente dovrà essere accompagnata dal “permesso (o patente) internazionale di guida”, che viene rilasciato dallo Stato che ha emesso la patente di guida stessa (in questo caso il Regno Unito), oppure da traduzione ufficiale in lingua italiana. Al riguardo utili informazioni possono essere reperite a questo link: http://www.motorizzazioneroma.it/sportcond16.php
Per quanto concerne invece la conversione delle patenti di guida rilasciate nel Regno Unito, non sarà più possibile effettuarla una volta che quest’ultima non farà più parte della UE. Si potrà pertanto procedere alla conversione delle patenti di guida rilasciate dalle autorità britanniche solo previo Accordo bilaterale che disciplini la materia, tra l’Italia e Regno Unito come nel caso di altri Paesi extracomunitari.
Trasporti marittimi
Nel settore dei trasporti marittimi, ci sono tre aspetti principali da considerare perché cesserà la validità dei seguenti documenti:
a) certificati dei marittimi; al momento si potrebbero richiedere rinnovi certificati prima della data di recesso;
b) "sponsorship" britannica degli Organismi Riconosciuti (OR), autorizzati ad agire per conto degli Stati membri nell'effettuare ispezioni, inchieste e certificazioni;
c) certificati degli equipaggiamenti marittimi emessi del Regno Unito che non saranno più autorizzati a bordo e saranno rimossi dal database UE "NANDO" (New Approach Notified and Designated Organisations). Servirà un nuovo certificato dopo il recesso, mentre quelli emessi in data antecedente al recesso resterebbero validi fino al momento della sostituzione.
Trasporti ferroviari
Nel settore dei trasporti ferroviari gli operatori che non hanno ancora provveduto agli adempimenti richiesti per ottenere documenti validi nell'UE a 27 sono invitati ad adeguarsi. Il regolamento di emergenza (UE) 2019/503 prevede un lasso di tempo per garantire la conformità normativa e per permettere agli operatori di conformarsi prima della data del recesso. I macchinisti che intendano continuare a operare su tratte transfrontaliere e che non abbiano ancora ottenuto una licenza valida nell'UE a 27 dovranno provvedere in tal senso. Quanto ai certificati di sicurezza e alle licenze di esercizio per le imprese ferroviarie che operano nel tunnel sotto la Manica, le autorità nazionali e alcuni operatori si sono ulteriormente attivati per garantirne la disponibilità nell'UE a 27.
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Fonte: MIT
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