Vademecum rifiuti in discarica
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Vademecum illustrato rifiuti in discarica / Update Rev. 7.0 Agosto 2024
ID 9217 | Update 02.08.2024 / In allegato Vademecum completo
Il presente elaborato intende fornire una panoramica, anche con il supporto di immagini, di quelle che sono le caratteristiche proprie dell’area di discarica e dei i criteri di ammissibilità dei rifiuti nelle diverse tipologie di discarica.
- Interpello ambientale 01.08.2024 - Discariche criteri costruttivi
Il vademecum risulta essere così strutturato:
1. Definizione di discarica
2. Caratteristiche dell’area di discarica dei rifiuti
2.1 Caratteristiche fisiche di una discarica
2.2 Gestione di una discarica di rifiuti
3. Criteri costruttivi e gestionali [Update Rev. 7.0 2024]
3.1 Impianti di discarica per rifiuti inerti
3.2 Impianti per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi
3.3 Caratteristiche degli impianti di deposito sotterraneo dei rifiuti
4. Ammissibilità dei rifiuti in discarica
4.1 Caratterizzazione di base
4.2 Verifica della conformità
4.3 Verifica in loco
5. Impianti di discarica per rifiuti inerti
6. Impianti di discarica per rifiuti non pericolosi
7. Impianti di discarica per rifiuti pericolosi
8. Criteri di ammissibilità in depositi sotterranei
9. Deroghe valori limite
10. Autorizzazione
10.1 AIA
Fonti
...
Excursus
Per discarica dei rifiuti si intende un’operazione di smaltimento e deposito permanente in un’area con caratteristiche ben definite.
L’art. 179 del d.lgs. n. 152/2006, stabilisce la gerarchia dei rifiuti, intesa come “ordine di priorità” nella politica e nell’attività di gestione dei rifiuti, che vede come opzioni da seguire nell’ordine:
a) la prevenzione, intesa come insieme di misure volte ad impedire la produzione di rifiuti;
b) la preparazione per il riutilizzo, definita come operazione di controllo, pulizia e riparazione, che permette il riutilizzo del bene;
c) il riciclaggio, ovvero quella particolare forma di recupero attraverso il trattamento con tecniche appropriate per ottenere altri prodotti o materiali;
d) il recupero di altro tipo, come ad esempio avviene con le tecniche di recupero per produrre energia e l’utilizzo del rifiuto pretrattato come combustibile, e, solo in ultimo,
e) lo smaltimento, che a sua volta può avvenire, secondo due modalità principali. La prima è costituita dall’incenerimento, la seconda (residuale) dal conferimento a discarica.
Il conferimento in discarica dei rifiuti costituisce l’ultima opzione prevista per il trattamento dei rifiuti.
...
Normativa di riferimento
- D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale, il cui art. 182, comma 5 dichiara espressamente che “Le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo le disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE”);
- D.Lgs. n. 36/2003, che ha dato attuazione alla direttiva 1999/31/CE sulle discariche;
...
Art. 2. Abrogazioni e disposizioni transitorie
1. Il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre 2010 è abrogato. I limiti previsti dalla tabella 5, nota lettera a), dell’articolo 6 del citato decreto ministeriale continuano adapplicarsi fino al 1° gennaio 2024.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 1, lettere i), n) e o), si applicanoalle discariche di nuova realizzazione, nonché alla realizzazione di nuovi lotti delle discariche esistenti lecui domande di autorizzazione siano state presentate dopo la data dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 Settembre 2020 n. 121
Interpelli ambientali
- Interpello Ambientale 21.03.2022 - Classificazione dei rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani per il loro successivo smaltimento in siti di discarica. Criterio di prossimità.
- Interpello Ambientale 23.02.2022 - Consegna dei registri carico e scarico relativi alle discariche
- Interpello ambientale 08.02.2022 - Nuovi criteri copertura superficiale finale discariche esistenti
- Interpello Ambientale 16.12.2021 - Iter autorizzativo per attività di trattamento del percolato di discarica
- Interpello ambientale 13.07.2023 - Discariche e accordi interregionali per l’avvio ad operazioni di recupero
- Interpello ambientale 21.03.2024 - Percolato prodotto dalle discariche
- Interpello ambientale 03.01.2024 - Discarica modifica copertura finale
- Interpello ambientale 01.08.2024 - Discariche criteri costruttivi
Definizione di discarica all’art. 2, c. 1, lett. g), D.Lgs. n. 36/2003
Pertanto, un “deposito permanente”, può essere qualificato come discarica anche in queste ipotesi:
- area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito;
- deposito di rifiuti (deposito inteso come stoccaggio) in attesa di recupero o trattamento per un periodo uguale o superiore a tre anni come norma generale (cioè, a meno di eventuali autorizzazioni per periodi uguali o superiori a tre anni rilasciate dalle competenti PA);
- qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito, in attesa di smaltimento, per più di un anno (la norma parla di deposito temporaneo ma in realtà si tratta di “stoccaggio” da non confondere con il “deposito temporaneo prima della raccolta” di cui all’art. 183, c. 1, lett. bb), D.Lgs. n. 152/2006).
L’art. 3 co. 2 D.Lgs. n. 36/2003, poi, indica le operazioni di gestione dei rifiuti che non sono considerate “discarica” (in quanto si tratta di specifiche attività di recupero, da verificare però in concreto, caso per caso).
a) alle operazioni di spandimento sul suolo di fanghi, compresi i fanghi di depurazione delle acque reflue domestiche ed i fanghi risultanti dalle operazioni di dragaggio, e di materie analoghe a fini fertilizzanti o ammendanti;
b) all'impiego di rifiuti inerti idonei in lavori di accrescimento o ricostruzione e riempimento o a fini di costruzione nelle discariche;
c) al deposito di fanghi di dragaggio non pericolosi presso corsi d'acqua minori da cui sono stati dragati e al deposito di fanghi non pericolosi nelle acque superficiali, compreso il letto e il sottosuolo corrispondente;
d) lettera abrogata dal D.lgs 3 settembre 2020 n. 121.
3. La gestione dei rifiuti provenienti dalle industrie estrattive sulla terraferma, vale a dire i rifiuti derivanti dalle attività di prospezione, estrazione, compresa la fase di sviluppo preproduzione, trattamento e stoccaggio di minerali, e dallo sfruttamento delle cave è esclusa dall’ambito di applicazione del presente decreto, laddove rientri nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117. (comma sostituito dal D.lgs 3 settembre 2020 n. 121).
Tre sono le tipologie di discarica (D.Lgs. n. 36/2003, art. 4, c. 1):
- discarica per rifiuti inerti;
- discarica per rifiuti non pericolosi
- discarica per rifiuti pericolosi
[...]
Caratteristiche fisiche di una discarica
La scelta del sito per la localizzazione rappresenta il primo e più importante passo nella realizzazione di una discarica, che deve tenere conto sia di aspetti tecnici (quali la permeabilità dei terreni e l’accessibilità del sito) che economico-sociali.
La struttura tipica per una discarica, ancorché molto semplificata, prevede un:
- uno strato di sabbia o altro materiale con proprietà simili per l’assorbimento e il recupero del percolato,
- uno strato superficiale di terreno per la copertura e la crescita delle piante ed i sistemi di raccolta, controllo e stoccaggio o trattamento delle emissioni (biogas e percolato).
- la copertura finale provvista di piante.
Il sistema di raccolta del percolato solitamente consiste in una rete di tubi fessurati immersi in uno strato di ghiaia drenante appena al di sopra dello strato di impermeabilizzazione. Tale sistema permette di intercettare i flussi di percolato e di inviarli ad appositi impianti di trattamento (biologico o chimico-fisico).
Il percolato può essere definito come un’acqua di rifiuto complessa ed altamente inquinata, che è il risultato dei processi biologici, chimici e fisici che si svolgono all’interno delle discariche.
In particolare, secondo la lett. m) dell’art. 2, c. 1 del D.Lgs. n. 36/2003, per “percolato” deve intendersi il “liquido che si origina prevalentemente dall’infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti o dalla decomposizione degli stessi”.
m) “percolato”: qualsiasi liquido che si origina prevalentemente dall’infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti o dalla decomposizione degli stessi e che sia emesso da una discarica o contenuto all’interno di essa; (lettera così sostituita dal D.lgs 3 settembre 2020 n. 121)
[...]
Impianti per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi
Ubicazione
Di norma gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi non devono ricadere in:
- aree individuate ai sensi dell’articolo 65, comma 3, lettera n) e comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- aree individuate dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 cosi come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2003, n. 120;
- aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell’articolo 6, comma 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- aree collocate nelle aree di salvaguardia di cui all’articolo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- aree, immobili e contesti tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
La discarica puo' essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, o le misure correttive da adottare, indichino che la discarica non costituisca un grave rischio ecologico.
- distanza dai centri abitati;
- collocazione in aree a rischio sismico ai sensi della normativa vigente e provvedimenti attuativi, collocazione in zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CE) 1151/2012 e in aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell’agricoltura biologica ai sensi del regolamento 2018/848/UE;
- presenza di rilevanti beni storici, artistici, archeologici e paesaggistici.
Per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi che accettano rifiuti contenenti amianto, la distanza dai centri abitati in relazione alla direttrice dei venti dominanti deve essere oggetto di specifico studio, al fine di evitare qualsiasi possibile trasporto aereo delle fibre verificando che la direttrice dei venti dominanti sia chiaramente indirizzata verso zone differenti da quelle di ubicazione del centro abitato. Tale direttrice è stabilita sulla base di dati statistici significativi dell’intero arco dell’anno e relativi ad un periodo non inferiore a 5 anni.
Protezione delle matrici ambientali
Al fine di garantire l'isolamento del corpo dei rifiuti dalle matrici ambientali, la discarica deve soddisfare i seguenti requisiti tecnici:
- sistema di regimazione e convogliamento delle acque superficiali;
- impermeabilizzazione del fondo e delle sponde della discarica;
- impianto di raccolta e gestione del percolato;
- impianto di captazione e gestione del gas di discarica (solo per discariche dove sono smaltiti rifiuti biodegradabili);
- sistema di copertura superficiale finale della discarica.
Deve essere garantito il controllo dell'efficienza e dell'integrita' dei presidi ambientali (sistemi di impermeabilizzazione, di raccolta del percolato, di captazione gas, etc.), e il mantenimento di opportune pendenze per garantire il ruscellamento delle acque superficiali.
[...]
Copertura superficiale finale
La copertura superficiale finale della discarica deve rispondere ai seguenti criteri:
- isolamento dei rifiuti dall’ambiente esterno;
- minimizzazione delle infiltrazioni d’acqua;
- riduzione al minimo della necessità di manutenzione;
- minimizzazione dei fenomeni di erosione;
- resistenza agli assestamenti ed a fenomeni di subsidenza localizzata;
- stabilità lungo le superfici di scorrimento che comprendano anche le interfacce tra i diversi materiali utilizzati;
- essere funzionale con i requisiti prestazionali di progetto e le destinazioni d’uso previste nel piano di ripristino ambientale;
- inserimento paesaggistico.
La copertura deve essere realizzata mediante una struttura multistrato costituita, dall'alto verso il basso, almeno dai seguenti strati:
[...]
Ammissibilità dei rifiuti in discarica
Articolo 7 (Rifiuti ammessi in discarica) D.Lgs. n. 36/2003
I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento.
Tale disposizione non si applica:
- ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l’ambiente.
La Regione autorizza gli impianti di discarica a ricevere senza trattamento rifiuti indicati nell’Allegato 8, ove siano rispettate le condizioni indicate al medesimo Allegato, quando ritenga che il trattamento non contribuisca al raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, e salvo che non ritenga comunque necessario il trattamento al fine di conseguire un maggiore livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso. Le successive modifiche all’Allegato 8, adottate ai sensi dell’articolo 16 -bis, assicurano che non venga pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 2008/98/CE, in particolare per quanto riguarda la gerarchia dei rifiuti e l’aumento della preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio.
Nelle discariche per rifiuti inerti possono essere ammessi esclusivamente i rifiuti inerti che soddisfano i criteri della normativa vigente.
- rifiuti urbani;
- rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine che soddisfano i criteri di ammissione dei rifiuti previsti dalla normativa vigente;
- rifiuti pericolosi stabili e non reattivi che soddisfano i criteri di ammissione.
Fermo restando il rispetto delle norme del D.Lgs. n. 36/2003 ed in particolare l’obbligo di trattamento dei rifiuti al fine di ridurre il più possibile gli effetti negativi del collocamento in discarica dei rifiuti sulla salute umana e sull’ambiente, i criteri tecnici per la valutazione dell’efficacia del pretrattamento non si applicano alle sottocategorie di discarica.
I rifiuti sono ammessi in discarica, esclusivamente, se risultano conformi ai criteri di ammissibilità della corrispondente categoria di discarica.
Per accertare l’ammissibilità dei rifiuti nelle discariche si procede al campionamento ed alle determinazioni analitiche per la caratterizzazione di base degli stessi, nonché alla verifica di conformità, con oneri a carico del detentore dei rifiuti o del gestore della discarica, effettuati da persone e istituzioni indipendenti e qualificate, tramite laboratori accreditati. I metodi di campionamento e analisi garantiscono l’utilizzazione delle tecniche e delle metodiche riconosciute a livello nazionale e internazionale, e sono individuati all’Allegato 6.
Lo smaltimento in discarica di rifiuti contenenti o contaminati da inquinanti organici persistenti deve essere effettuato conformemente a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2019/1021 del Parlamento e del Consiglio, del 20 giugno 2019.
Caratterizzazione di base
Al fine di determinare l’ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica, il produttore dei rifiuti è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti conferiti in discarica. La caratterizzazione deve essere effettuata prima del conferimento in discarica ovvero dopo l’ultimo trattamento effettuato.
La caratterizzazione di base determina le caratteristiche dei rifiuti attraverso la raccolta di tutte le informazioni necessarie per lo smaltimento finale in condizioni di sicurezza. La caratterizzazione di base è obbligatoria per qualsiasi tipo di rifiuto ed è effettuata nel rispetto delle prescrizioni stabilite all’Allegato 5.
La caratterizzazione di base, relativamente ai rifiuti regolarmente generati, è effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l’anno.
Relativamente ai rifiuti non regolarmente generati, la caratterizzazione di base deve essere effettuata per ciascun lotto. Per la definizione di lotto e di rifiuti regolarmente o non regolarmente generati si rinvia alle definizioni riportate in Allegato 5.
Se le caratteristiche di base di una tipologia di rifiuti dimostrano che gli stessi soddisfano i criteri di ammissibilità per una categoria di discarica, tali rifiuti sono considerati ammissibili nella corrispondente categoria.
La mancata conformità ai criteri comporta l’inammissibilità dei rifiuti a tale categoria.
Al produttore dei rifiuti o, in caso di non determinabilità di quest’ultimo, al gestore spetta la responsabilità di garantire che le informazioni fornite per la caratterizzazione siano corrette.
Il gestore è tenuto a conservare i dati richiesti per un periodo di cinque anni.
[...]
Impianti di discarica per rifiuti inerti
Rifiuti inerti definizioni all'art. 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 36/2003.
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16 -ter, sono smaltiti nelle discariche per rifiuti inerti:
a) i rifiuti elencati nella tabella 1 dell’allegato 4 che sono considerati già conformi ai criteri specificati nella definizione di rifiuti inerti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), nonché ai criteri di cui alla tabella 2 dell’allegato 4 e che possono essere ammessi in una discarica per rifiuti inerti senza essere sottoposti ad accertamento analitico. Si deve trattare di una singola tipologia di rifiuti proveniente da un’unica fonte. Si possono ammettere insieme rifiuti diversi elencati nella tabella 1 dell’Allegato 4, purché provenienti dalla stessa fonte;
b) i rifiuti inerti che, a seguito della caratterizzazione di base di cui all’articolo 7 -bis, soddisfano i seguenti requisiti: sottoposti a test di cessione di cui all’Allegato 6, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate nella tabella 2 dell’Allegato 4 e non contengono contaminanti organici in concentrazioni superiori a quelle indicate alla tabella 4 dell’Allegato 4.
È vietato il conferimento in discarica di rifiuti inerti che contengono PCB, come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, diossine e furani, calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 1B dell’Allegato 3, in concentrazione superiore ai limiti riportati nella tabella 3 dell’Allegato 4. Per gli altri inquinanti organici persistenti si applicano i limiti di cui all’Allegato IV del regolamento (CE) n. 2019/1021.
Qualora sia dubbia la conformità dei rifiuti ai criteri specificati nella definizione di rifiuti inerti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), ovvero si sospetti una contaminazione, a seguito di un esame visivo o in relazione all’origine del rifiuto, anche i rifiuti di cui alla tabella 1 dell’Allegato 4 sono sottoposti ad analisi o semplicemente respinti dal gestore. I rifiuti elencati non possono essere ammessi in una discarica per rifiuti inerti se risultano contaminati o contengono altri materiali o sostanze come metalli, amianto, plastica, sostanze chimiche, in quantità tale da aumentare il rischio per l’ambiente o da determinare il loro smaltimento in una discarica appartenente ad una categoria diversa.
[...Segue in allegato]
Fonti
D.Lgs. n. 152/2006
D.Lgs. n. 36/2003
Raccomandazioni progettazione discariche ISPRA 2008
Certifico Srl - IT | Rev. 7.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati
Matrice Revisioni
Collegati
D.lgs 13 gennaio 2003 n. 36 | Testo consolidato (Discariche)
Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36
Vademecum Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
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