Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 39.797 *

/ Totale documenti scaricati: 25.406.783 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 39.797 *

/ Totale documenti scaricati: 25.406.783 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.797 *

/ Totale documenti scaricati: 25.406.783 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.797 *

/ Totale documenti scaricati: 25.406.783 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 39.797 *

/ Totale documenti scaricati: 25.406.783 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.797 *

/ Totale documenti scaricati: 25.406.783 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.797 *

/ Totale documenti scaricati: 25.406.783 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.797 *

/ Totale documenti scaricati: 25.406.783 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti







Europe, Rome

Decisione delegata (UE) 2019/1597

ID 9174 | | Visite: 3091 | Legislazione RifiutiPermalink: https://www.certifico.com/id/9174

Decisione delegata  UE  2019 1597

Decisione delegata (UE) 2019/1597

della Commissione, del 3 maggio 2019, che integra la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda una metodologia comune e requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari

GU L 248/77 del 27.09.2019

Entrata in vigore: 17.10.2019

______

Articolo 1 Ambito di applicazione della misurazione dei rifiuti alimentari

1. Le quantità di rifiuti alimentari sono misurate separatamente per le seguenti fasi della filiera alimentare:
a) produzione primaria;
b) trasformazione e fabbricazione;
c) vendita al dettaglio e altre forme di distribuzione degli alimenti;
d) ristoranti e servizi di ristorazione;
e) famiglie.
2. I rifiuti alimentari sono attribuiti a ciascuna delle fasi della filiera alimentare di cui al paragrafo 1 conformemente all'allegato I.
3. La misurazione riguarda rifiuti alimentari classificati con i codici per rifiuti di cui all'allegato II o con qualsiasi altro codice per rifiuti che comprenda rifiuti alimentari.
4. La misurazione dei rifiuti alimentari non riguarda:
a) il materiale agricolo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2008/98/CE;
b) i sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/98/CE;
c) i residui di rifiuti alimentari raccolti con rifiuti di imballaggio classificati con il codice «15 01 – imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)» dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE;
d) i residui di rifiuti alimentari raccolti con rifiuti classificati con il codice «20 03 03 – residui della pulizia stradale» dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE;
e) per quanto possibile, i materiali non alimentari mischiati ai rifiuti alimentari al momento della raccolta.
5. Fatta salva la misurazione volontaria di cui all'articolo 3, la misurazione dei rifiuti alimentari non riguarda:
a) i rifiuti alimentari eliminati come acque di scarico o insieme ad esse;
b) le sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2008/98/CE.

Articolo 2 Metodologia per la misurazione dei rifiuti alimentari

1. Gli Stati membri misurano ogni anno la quantità di rifiuti alimentari prodotti in un anno civile completo.
2. Gli Stati membri misurano la quantità di rifiuti alimentari per una determinata fase della filiera alimentare utilizzando la metodologia di cui all'allegato III almeno una volta ogni quattro anni.
3. Se non viene utilizzata la metodologia di cui all'allegato III gli Stati membri misurano la quantità di rifiuti alimentari per una determinata fase della filiera alimentare utilizzando la metodologia di cui all'allegato IV.
4. Per il primo periodo di comunicazione di cui all'articolo 37, paragrafo 3, terzo comma, della direttiva 2008/98/CE, gli Stati membri misurano la quantità di rifiuti alimentari per tutte le fasi della filiera alimentare utilizzando la metodologia di cui all'allegato III. Per tale periodo gli Stati membri possono utilizzare i dati già raccolti nell'ambito dei regimi esistenti per l'anno 2017 o per gli anni successivi.
5. Le quantità di rifiuti alimentari sono misurate in tonnellate metriche di massa fresca.

Articolo 3 Misurazione volontaria

Gli Stati membri possono effettuare misurazioni e comunicare alla Commissione dati ulteriori relativi ai livelli e alla prevenzione dei rifiuti alimentari. Tali dati possono comprendere:
a) le quantità di rifiuti alimentari considerati come costituiti da parti di alimenti destinati ad essere ingeriti dagli esseri umani;
b) le quantità di rifiuti alimentari eliminati come acque di scarico o insieme ad esse;
c) le quantità di alimenti ridistribuiti per il consumo umano di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2008/98/CE;
d) le quantità di alimenti non più destinati al consumo umano immessi sul mercato per essere trasformati in mangimi da un operatore del settore dei mangimi quale definito all'articolo 3, punto 6, del regolamento (CE) n. 178/2002;
e) gli ex prodotti alimentari quali definiti nella parte A, punto 3, dell'allegato del regolamento (UE) n. 68/2013.

Articolo 4 Requisiti minimi di qualità

1. Gli Stati membri adottano misure adeguate al fine di garantire l'affidabilità e l'accuratezza delle misurazioni dei rifiuti alimentari. Gli Stati membri garantiscono in particolare che:
a) le misurazioni effettuate conformemente alla metodologia di cui all'allegato III si basano su un campione rappresentativo della popolazione cui sono applicati i risultati di tali misurazioni e riflettono adeguatamente le variazioni dei dati relativi alle quantità di rifiuti alimentari da misurare;
b) le misurazioni effettuate conformemente alla metodologia di cui all'allegato IV si basano sulle migliori informazioni disponibili.
2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni sui metodi utilizzati per la misurazione dei rifiuti alimentari per ciascuna delle fasi della filiera alimentare e su eventuali modifiche significative ad essi applicate rispetto ai metodi utilizzati per le misurazioni precedenti.
...

ALLEGATO II

Codici inclusi nell'elenco europeo dei rifiuti per i tipi di rifiuti che di norma comprendono rifiuti alimentari

Produzione primaria

02 01 02

scarti di tessuti animali

02 01 03

scarti di tessuti vegetali

Trasformazione e fabbricazione

02 02

rifiuti della preparazione e della lavorazione
di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale

02 03

rifiuti della preparazione e del trattamento
di frutta, verdura, cereali, oli alimentari,
cacao, caffè, tè e ta­bacco; della produzione
di conserve alimentari;
della produzione di lievito ed estratto di lievito;
della pre­ parazione e fermentazione di melassa

02 04

rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero

02 05

rifiuti dell'industria lattiero-casearia

02 06

rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione

02 07

rifiuti della produzione di bevande alcoliche
ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

Vendita al dettaglio e altre forme di distribuzione degli alimenti

20 01 08

rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 25

oli e grassi commestibili

20 03 01

rifiuti urbani non differenziati

20 03 02

rifiuti dei mercati

16 03 06

rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05

Ristoranti e servizi di ristorazione

20 01 08

rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 25

oli e grassi commestibili

20 03 01

rifiuti urbani non differenziati

Famiglie

20 01 08

rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 25

oli e grassi commestibili

20 03 01

rifiuti urbani non differenziati

_______

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decisione delegata UE 2019 1597.pdf)Decisione delegata (UE) 2019/1597
 
IT403 kB570

Tags: Ambiente Rifiuti

Ultimi inseriti

Lug 17, 2024 26

Legge 4 luglio 2024 n. 102

in News
Legge 4 luglio 2024 n. 102 Delega al Governo in materia di florovivaismo. (GU n.164 del 15.07.2024) Entrata in vigore del provvedimento: 30/07/2024 Leggi tutto
Lug 17, 2024 38

Direttiva 2002/24/CE

Direttiva 2002/24/CE Direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio. (GU L 124 del 09/05/2002) Recepimento: Decreto 31 gennaio 2003 Abrogata… Leggi tutto
Lug 17, 2024 32

Legge 27 dicembre 1973 n. 942

Legge 27 dicembre 1973 n. 942 Ricezione nella legislazione italiana delle direttive della Comunita' economica europea concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. (GU n.24 del 25.01.1974) Provvedimento… Leggi tutto
Lug 17, 2024 26

Decreto 31 gennaio 2003

in News
Decreto 31 gennaio 2003 Recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio. (GU n.123 del 29.05.2003 - SO n. 86)… Leggi tutto
Lug 17, 2024 26

DPCM 3 febbraio 2006

in News
DPCM 3 febbraio 2006 Norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate. (GU n.46 del 24.02.2006)________ Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica a tutti i soggetti pubblici e privati che, per fini istituzionali o contrattuali, hanno necessita' di… Leggi tutto
Decisione di esecuzione  UE  2024 1956
Lug 17, 2024 50

Decisione di esecuzione (UE) 2024/1956

Decisione di esecuzione (UE) 2024/1956 ID 22269 | 17.07.2024 Decisione di esecuzione (UE) 2024/1956 della Commissione, del 16 luglio 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 che istituisce l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n.… Leggi tutto
Lug 16, 2024 35

DPCM 18 settembre 2023 n. 164

in News
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2023 n. 164 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il testo unico delle disposizioni regolamentari dell'ordinamento militare, in materia di organizzazione del Ministero… Leggi tutto
Lug 16, 2024 49

DPCM 20 giugno 2024 n. 99

in News
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2024 n. 99 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il Testo Unico delle disposizioni regolamentari dell'ordinamento militare, in materia di organizzazione del Ministero… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Lug 11, 2024 125

Sentenza TAR Umbria 16 gennaio 2024 n. 12

Sentenza TAR Umbria 16 gennaio 2024 n. 12 ID 22233 | 11.07.2024 / In allegato Ai sensi dell’art. 50 del TUEL il Sindaco può adottare ordinanze extra ordinem per fronteggiare pericoli legali alla salute e all’incolumità pubblica, provvedimenti dal contenuto atipico che devono ritenersi legittimi in… Leggi tutto