SNPA | Decreto FER1 MISE del 4 luglio 2019 impianti idroelettrici
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SNPA | Decreto FER1 MISE del 4 luglio 2019 impianti idroelettrici
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto FER1 (DM MISE 04/07/2019), sottoscritto dei ministri dello Sviluppo economico e dell’Ambiente, che sostiene la produzione di energia da fonti rinnovabili per il raggiungimento dei target europei al 2030 definiti nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC). Il provvedimento prevede incentivi per la diffusione di impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici e a gas di depurazione.
Il GSE (Gestore Servizi Energetici) ha pubblicato il Regolamento Operativo per l’iscrizione ai Registri e alle Aste del DM 4 luglio 2019. Il regolamento disciplina le modalità di partecipazione alle procedure di Registro e Asta al ribasso per accedere ai meccanismi d’incentivazione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione introdotti dal DM 4 luglio 2019. Sono previsti 7 bandi per la partecipazione ai Registri o alle Aste; nel sito del GSE sono disponibili informazioni sulle date dei bandi e sulle modalità di iscrizione ai Registri e alle Aste.
Il decreto (all’art. 3 comma 5, punto c2) riserva un ruolo cardine al SNPA per la determinazione della compatibilità o meno delle iniziative idroelettriche proposte con i requisiti ambientali stabiliti dal decreto stesso. In proposito la Presidenza SNPA ha diffuso, appena il regolamento è stato pubblicato, un comunicato stampa con la quale si sono chiariti gli aspetti di competenza del Sistema.
Il sopracitato comma riporta infatti che “… La conformità [dei progetti] è verificata e dichiarata dal Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (SNPA) su richiesta del concessionario […]. Sulla base delle richieste pervenute entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, SNPA pubblica il calendario dell’avvio delle istruttorie e aggiorna semestralmente tale calendario sulla base delle domande eventualmente pervenute successivamente. L’istruttoria su ciascuna richiesta si completa entro novanta giorni dalla data in cui tutti i sopra richiamati dati utili risultano regolarmente pervenuti. I costi dell’istruttoria sostenuti da SNPA per la verifica della conformità sono a carico del richiedente, secondo le regole già previste per l’autorizzazione allo scarico ai sensi dell’art. 124, comma 11, del medesimo decreto legislativo n. 152/06, precisate da SNPA sul proprio sito internet entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”
Il Regolamento, pubblicato dal GSE il 23 agosto, prevede:
“Per gli impianti idroelettrici che vengono iscritti ai Registri o alle Aste in forza della conformità alle DD n. 29 e 30 del MATTM Direzione Generale STA, come meglio specificato nei sopra riportati punti elenco, l’art.3.5.b.2del DM2019 prevede che la conformità è verificata e dichiarata dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), istituito con la Legge 132/2016 (www.snpambiente.it), su richiesta del concessionario e ai soli fini dell’accesso alle tariffe di cui al medesimo DM 2019, a supporto dell’Autorità concedente, sulla base di una apposita istruttoria. A tale scopo, il DM 2019 specifica altresì che:
sulla base delle richieste pervenute, entro l’8 settembre 2019 (30 giorni dalla pubblicazione del DM 2019), il SNPA pubblica il calendario dell’avvio delle istruttorie;
il calendario di cui al precedente alinea deve essere aggiornato semestralmente sulla base delle domande eventualmente pervenute successivamente;
l’istruttoria su ciascuna richiesta si completa entro 90 giorni dalla data in cui tutti i sopra richiamati dati utili risultano regolarmente pervenuti;
i costi dell’istruttoria del SNPA per la verifica della conformità sono a carico del richiedente, secondo le regole già previste per l’autorizzazione allo scarico ai sensi dell’articolo 124.11 D.Lgs. 152/06 e precisate da SNPA sul proprio sito internet entro il 25 agosto 2019 (15 giorni dalla data di entrata in vigore del DM 2019).
Attese le sopra riportate previsioni del DM 2019, si specifica che in sede di iscrizione ai Registri o alle Aste, i Soggetti Responsabili degli impianti ricadenti nella casistica in parola dovranno allegare alla richiesta d’iscrizione l’atto espresso del SNPA di dichiarazione della verifica positiva della conformità della derivazione di concessione alle sopra menzionate Linee Guida e condizioni (per ulteriori dettagli si rimanda all’Allegato D, riportante la documentazione da allegare alle richieste d’iscrizione).
...
Comunicazioni relative al DM 4 luglio 2019 pubblicato sulla GU del 9 agosto 2019 n. 186. “Incentivazione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione” ed alle competenze in esso attribuite al Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA)
Gli adempimenti di competenza SNPA per il DM 4 luglio 2019 FER1
Si comunica quanto segue.
Le richieste firmate digitalmente dal responsabile legale del concessionario, dovranno essere inviate all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente ovvero all’Agenzia della Provincia Autonoma competente per territorio, e in copia all’ISPRA, per tramite di Posta Elettronica Certificata (PEC). [al link elenco delle caselle di tutte le Agenzie]
Le richieste dovranno contenere gli elementi tecnici che consentano l’efficace verifica di conformità della derivazione alle Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche, approvate con D.D. n. 29/STA del 13.02.2017, in particolare alle tabelle 11 e 13 dell’allegato 1 del medesimo D.D. ed alle Linee guida per l’aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale, approvate con il D.D. n. 30/STA del 13.02.2017 nonché, come prescritto dal suddetto D.D. n. 29/STA del 13.02.2017 in considerazione delle modifiche fisiche del corpo idrico conseguenti la concessione medesima, alle condizioni di cui all’articolo 4, comma 7 della Direttiva 2000/60/CE, come recepite dall’articolo 77, comma 10 bis del D.Lgs. 152/06.
Le richieste dovranno contenere altresì l’indicazione dell’autorità concedente, dettagliata in termini di riferimenti territoriali ed organizzativi e del RUP incaricato (generalità, posizione organizzativa, indirizzo email e numero di telefono).
Decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione del DM in oggetto, SNPA pubblicherà sul proprio sito, in apposita sezione, il primo elenco delle istanze pervenute complete della documentazione necessaria alla verifica, con il relativo calendario, e il primo elenco delle istanze per le quali sono richieste integrazioni documentali.
SNPA pubblicherà sul proprio sito, nell’apposita sezione di cui al punto 4, le regole per la determinazione di costi a carico del richiedente, nonché le modalità di pagamento, non appena tali regole saranno disponibili.
SNPA pubblicherà sul proprio sito, nell’apposita sezione di cui al punto 4, qualsiasi ulteriore informazione utile all’espletamento dell’istruttoria di verifica in oggetto, compreso eventuali riferimenti utili per i richiedenti.
Fonte: SNPA/ISPRA
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