Decreto 10 marzo 2005

Decreto 10 marzo 2005 / Testo consolidato 2022
ID 16791 | Update 28.10.2022 / In allegato Testo consolidato 2022
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Quesiti inerente i gruppi elettrogeni presso i ripetitori radio
Si riscontra la richiesta qui pervenuta rappresentando che le informazioni e i chiarimenti inerenti la normativa antincendio, sulla base di un esame diretto del singolo progetto riferito ad un caso concreto di applicazione della norma, sono fomite istituzionalmente dai Comandi VV.F. competenti per territorio.
In generale comunque, con riferimento ai quesiti proposti, questo Ufficio ritiene che:
1. per la determinazione della potenza complessiva dei gruppi si può, in ogni caso, fare riferimento alla definizione di cui alla lettera q), del punto 1.1 della regola tecnica allegata al decreto 13 luglio 2011 le cui disposizioni, come indicato al comma 3 dell'art. I dello stesso decreto, costituiscono un utile riferimento anche per le installazioni in argomento;
2. per i depositi di gasolio a servizio di gruppi elettrogeni di potenza complessiva non superiore a 25 kW si confermano i chiarimenti già fomiti in precedenza della non assoggettabilità, in analogia a quanto stabilito per gli impianti di produzione di calore.
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