Decreto MIT 4 giugno 2019
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Decreto MIT 4 giugno 2019
Sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilita' elettrica.
(GU Serie Generale n.162 del 12-07-2019)
Entrata in vigore: 27.07.2019
Monopattini elettrici equiparati biciclette: Legge di bilancio 2020
Nella Legge di Bilancio 2020, entrata in vigore il 1° gennaio, i monopattini elettrici sono equiparati ai velocipedi (biciclette), come definiti nel Codice della strada.
Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (GU n.304 del 30-12-2019 - S.O. n. 45)
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Art. 1
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75. I monopattini che rientrano nei limiti di potenza e velocità definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, sono equiparati ai velocipedi di cui al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto definisce le modalità di attuazione e gli strumenti operativi della sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, di seguito «dispositivi per la micromobilità elettrica», come individuati dall’art. 2.
2. La sperimentazione di cui al comma 1 è consentita solo in ambito urbano e limitatamente alle specifiche tipologie di infrastrutture stradali e/o parti di strada, di cui all’art. 3 e relativo allegato 2, in funzione della classificazione dei dispositivi stessi.
Art. 2. Tipologie e caratteristiche dei dispositivi per la micromobilità elettrica
1. Le tipologie dei dispositivi per la micromobilità elettrica ammesse alla sperimentazione di cui all’art. 1 sono esclusivamente le seguenti:
- hoverboard;
- segway;
- monopattini;
- monowheel.
2. Al fine dell’applicazione delle disposizioni del presente decreto, rientrano nei dispositivi del tipo auto-bilanciato, quali ad esempio i monowheel , gli hoverboard ed i segway , e del tipo non auto-bilanciato, quali ad esempio i monopattini, i dispositivi che presentino caratteristiche costruttive analoghe a quelle degli esemplari rappresentati nell’allegato 1.
3. I dispositivi non auto-bilanciati sono dotati di motore elettrico avente potenza nominale massima non superiore a 500W e di segnalatore acustico.
4. Il dispositivo auto-bilanciato del tipo segway deve essere dotato di segnalatore acustico.
5. Da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, tutti i dispositivi di cui al comma 1 sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti o trasportati a mano.
6. I dispositivi non possono essere dotati di posto a sedere per l’utilizzatore e sono destinati ad essere utilizzati da quest’ultimo con postura in piedi.
7. I dispositivi in grado di sviluppare velocità superiori a 20 km/h, al fine di poter essere utilizzati nell’ambito della sperimentazione di cui all’art. 1, devono essere dotati di regolatore di velocità, configurabile in funzione di detto limite. In ogni caso, per poter essere utilizzati su aree pedonali, tutti i dispositivi devono essere dotati di regolatore di velocità, configurabile altresì in funzione di una velocità non superiore a 6 km/h.
8. I dispositivi devono riportare la relativa marcatura CE prevista dalla direttiva n. 2006/42/CE.
Art. 3. Ambiti di circolazione sperimentale dei dispositivi per la micromobilità elettrica
1. I comuni, con specifico provvedimento emanato
nelle forme di cui all’art. 7 del Codice della strada, autorizzano in via sperimentale la circolazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica, esclusivamente in ambito urbano, limitatamente alle specifiche tipologie di infrastrutture stradali e/o parti di strada indicati nella tabella di cui all’allegato 2.
[...]
Allegato 1 (art. 2, comma 2)
COMPONENTI CHE COSTITUISCONO I DISPOSITIVI AUTO-BILANCIATI E NON AUTOBILANCIATI
I dispositivi per la micromobilità elettrica sono caratterizzati dai componenti elencati nella seguente legenda: trattasi di componenti di massima di ciascun dispositivo, utili alla identificazione di quei dispositivi che, presentando caratteristiche analoghe, rientrano nel campo di applicazione del presente decreto, ai sensi dell’articolo 2, comma 2.
LEGENDA
1. Manico
2. Leva del freno
3. Acceleratore
4. Display di controllo
5. Manubrio
6. Cavo elettrico o freno
7. Sistema di bloccaggio per la regolazione dell'altezza del manubrio
8. Piantone dello sterzo
9. Head tube (collegamento forcella-telaio)
10. Forcella anteriore
11. Ruote (2 ruote)
12. Telaio
13. Pedana
14. Forcella posteriore
15. Gruppo di frenatura principale
16. Motore
17. Trasmissione
18. Batteria
19. Parafango
20. Rotellina
21. Manico per il trasporto
Allegato 3 (art.4, co.2)
Ove consentita la circolazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica, la segnaletica stradale deve fornire idonea informazione all’utente della strada.
A tal fine è introdotta la seguente segnaletica sperimentale. In analogia ai simboli di cui all’art. 125 del Regolamento, per le finalità ivi previste, si propongono i seguenti specifici pittogrammi
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Collegati:
D.Lgs 285/1992 | Codice della Strada
Direttiva macchine 2006/42/CE
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