Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 39.783 *

/ Totale documenti scaricati: 25.385.756 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 39.783 *

/ Totale documenti scaricati: 25.385.756 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.783 *

/ Totale documenti scaricati: 25.385.756 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.783 *

/ Totale documenti scaricati: 25.385.756 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 39.783 *

/ Totale documenti scaricati: 25.385.756 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.783 *

/ Totale documenti scaricati: 25.385.756 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.783 *

/ Totale documenti scaricati: 25.385.756 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.783 *

/ Totale documenti scaricati: 25.385.756 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti







Europe, Rome

Decreto MIT 27 maggio 2019

ID 8527 | | Visite: 4236 | Legislazione RifiutiPermalink: https://www.certifico.com/id/8527

Decreto MIT 27 maggio 2019

Decreto MIT 27 maggio 2019 

Riciclaggio delle navi - Istruzioni operative per la vigilanza, le visite ed il rilascio dei certificati alla nave nonche' per le autorizzazioni all'Organismo riconosciuto di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale 12 ottobre 2017.

(GU Serie Generale n.133 del 08-06-2019)

Entrata in vigore: 09.06.2019

Art. 1. Oggetto e scopo

1. Il presente decreto detta disposizioni amministrative ed operative da applicare alla nave ed all’organismo riconosciuto, al fine di adempiere alle disposizioni contenute nel regolamento n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013 e nel decreto interministeriale 12 ottobre 2017.

Art. 3. Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle navi nuove ed esistenti autorizzate a battere la bandiera italiana.
2. L’armatore, qualora ritenga sussistano le condizioni di cui all’art. 2, comma 2, lettera c) del regolamento, invia all’ufficio di iscrizione della nave una «dichiarazione di esclusione dall’applicazione del regolamento» (allegato 1), in cui dichiara, con le forme di cui all’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, che la nave ha operato unicamente in acque soggette alla sovranità ed alla giurisdizione dello Stato italiano.

Art. 4. Visite

1. L’insieme dei controlli, degli esami e degli accertamenti tecnici e documentali, concernenti la verifica della conformità della nave alle disposizioni del regolamento, costituisce una visita.
2. Le visite di cui all’art. 8 del regolamento sono effettuate in accordo alle pertinenti linee guida dell’IMO, attualmente contenute nella risoluzione MEPC.222(64) adottata il 5 ottobre 2012, recante «2012 Guidelines for the survey and certification of ships under Hong Kong Convention» (allegato 2).

Art. 10. Contenuti, formato ed aggiornamento dell’inventario dei materiali pericolosi

1. L’inventario dei materiali pericolosi:
a) è compilato tenendo conto delle pertinenti linee
guida attualmente contenute nella risoluzione MEPC. 269(68) adottata il 15 maggio 2015 «2015 Guidelines for the development of the Inventory of Hazardous Materials» (allegato 6), ed utilizzando il format in esse contenuto all’appendice 2;
b) è redatto almeno in lingua inglese;
c) può essere elaborato in formato cartaceo o elettronico a scelta dell’armatore o della società secondo le modalità amministrative vigenti;
d) è specifico per ciascuna nave;
e) prova che la nave rispetta i divieti o le restrizioni in materia di installazione ed uso di materiali pericolosi conformemente all’art. 4 del regolamento.

Art. 11. Sistema di gestione della sicurezza

1. La società, o in assenza l’armatore, sviluppa apposite procedure e linee guida al fine di adeguarsi alle disposizioni previste dal presente decreto e dal regolamento stabilendo, altresì, i compiti da assegnare al personale di bordo.
2. Per le navi soggette al codice ISM, le predette linee guida costituiscono parte integrante del Manuale di gestione della sicurezza della nave, redatto ai sensi di quanto previsto dal codice internazionale di gestione per la sicurezza delle navi (ISM Code) di cui alla convenzione SOLAS e al regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Art. 12. Persona competente designata

1. Per assicurare il corretto espletamento delle attività di cui al paragrafo 5.2 dell’annesso, contenuto attualmente nella risoluzione alla MEPC.269(68) adottata il 15 maggio 2015 recante «2015 Guidelines for the development of the Inventory of Hazardous Materials» (allegato 6), la società, o in assenza l’armatore, designa una persona competente che rappresenti un collegamento tra l’armatore o la società ed il personale di bordo nella gestione dei processi scaturiti dall’applicazione del presente decreto e del regolamento.
2. La persona competente può essere parte dell’organizzazione di bordo qualora sia gestita una sola nave.
3. Al fine di conseguire le attività di cui sopra, la persona competente dovrà possedere i requisiti di qualifica, addestramento ed esperienza di cui all’allegato 7 del presente decreto.
4. La società, o in assenza l’armatore, è tenuto a fornire i mezzi, le risorse e le informazioni necessarie, nonché ad assicurare le condizioni per lo svolgimento dei compiti della persona competente, definendone l’autorità e la responsabilità.

Art. 13. Accordi di autorizzazione

1. L’amministrazione, prima di autorizzare gli organismi riconosciuti per gli scopi di cui al presente decreto, che ne fanno domanda secondo l’istruttoria indicata nell’allegato 8, stipula un accordo con gli stessi per definire gli specifici compiti e funzioni dell’ organismo stesso e che contiene tra l’altro:
a) le disposizioni previste nell’appendice II della risoluzione A.739 (18) dell’IMO, come emendata dalla risoluzione MSC.280 (81) dell’IMO sulle linee guida per il rilascio delle autorizzazioni a favore di organismi che agiscono per conto dell’amministrazione e sulla base dell’ allegato, delle appendici e degli altri elementi contenuti nel documento dell’IMO MSC/Circular 710 e MEPC/ Circular 307 sul modello di accordo per il rilascio di autorizzazioni a favore di organismi che operano per conto dell’amministrazione;
b) la previsione secondo cui l’amministrazione, qualora condannata da un organo giurisdizionale a risarcire un danno derivante da dolo o colpa imputabile ai servizi dell’organismo, ha diritto ad un indennizzo da parte dell’organismo stesso nella misura pari ai danni ad esso imputabili;
c) le disposizioni per il controllo periodico da parte dell’amministrazione o da un ente imparziale designato da quest’ultima sull’attività che l’organismo riconosciuto ed autorizzato svolge per suo conto, ai sensi dell’art. 5;
d) le disposizioni relative alla possibilità di ispezioni dettagliate a campione delle navi e per la comunicazione obbligatoria all’autorità competente relativa all’elenco delle navi di bandiera italiana a cui è stato rilasciato un certificato di idoneità al riciclaggio secondo le disposizioni della lettera a) , comma 1, art. 21 del regolamento.

...

Art. 3 Compiti dell’autorità competente e dell’amministrazione decreto interministeriale 12 ottobre 2017.

1. L’autorità competente:
a) istituisce l’elenco degli impianti di riciclaggio delle navi da essa autorizzati, ai sensi dell’art. 14 del regolamento e ne cura l’aggiornamento;
b) individua i soggetti di cui all’art. 19 del regolamento;
c) redige la relazione di cui all’art. 21 del regolamento e ne cura l’invio alla Commissione europea;
d) assicura la collaborazione, a livello bilaterale o multilaterale, al fine di facilitare la prevenzione e l’individuazione di possibili violazioni del regolamento, e, a tal fine, individua e notifica i nominativi dei propri funzionari addetti all’attività di collaborazione;
e) comunica alla Commissione europea gli elementi necessari per l’istituzione e l’aggiornamento dell’elenco europeo degli impianti di riciclaggio di cui all’art. 16 del regolamento;
f) stabilisce i requisiti generali per l’approvazione dei piani di riciclaggio delle navi, acquisito il parere del Ministero limitatamente alla gestione dei rifiuti che ne derivano.
2. L’amministrazione:
a) vigila sulla corretta applicazione del regolamento, adottando le occorrenti misure;
b) svolge, anche avvalendosi di un organismo riconosciuto, le attribuzioni individuate dal presente decreto;
c) autorizza gli organismi tra quelli riconosciuti.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, l’autorità competente e l’amministrazione acquisiscono informazioni e documentazione da qualsiasi soggetto interessato.
4. Le verifiche e le ispezioni alle navi di cui all’art. 8 del regolamento sono svolte dagli organismi riconosciuti autorizzati dall’amministrazione.

...

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decreto 27 maggio 2019.pdf)Decreto 27 maggio 2019
 
IT3853 kB5730

Tags: Ambiente Rifiuti

Ultimi inseriti

Decisione di esecuzione  UE  2024 1956
Lug 17, 2024 28

Decisione di esecuzione (UE) 2024/1956

Decisione di esecuzione (UE) 2024/1956 ID 22269 | 17.07.2024 Decisione di esecuzione (UE) 2024/1956 della Commissione, del 16 luglio 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 che istituisce l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n.… Leggi tutto
Lug 16, 2024 28

DPCM 18 settembre 2023 n. 164

in News
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2023 n. 164 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il testo unico delle disposizioni regolamentari dell'ordinamento militare, in materia di organizzazione del Ministero… Leggi tutto
Lug 16, 2024 33

DPCM 20 giugno 2024 n. 99

in News
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2024 n. 99 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il Testo Unico delle disposizioni regolamentari dell'ordinamento militare, in materia di organizzazione del Ministero… Leggi tutto
Decreto 27 giugno 2024
Lug 16, 2024 25

Decreto 27 giugno 2024 - Aggiornamento elenco attrazioni spettacolo viaggiante

in News
Decreto 27 giugno 2024 - Aggiornamento elenco attrazioni spettacolo viaggiante ID 22265 | 16.07.2024 Decreto 27 giugno 2024 Aggiornamento dell'elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante. (GU n.165 del 16.07.2024) __________ Art. 1. L’elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e… Leggi tutto
Lug 15, 2024 44

Direttiva (UE) 2016/943

in News
Direttiva (UE) 2016/943 ID 22263 | 15.07.2024 Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU… Leggi tutto
Specie aliene nei nostri mari 2024
Lug 15, 2024 70

Specie aliene nei nostri mari

Specie aliene nei nostri mari / Opuscolo ISPRA 2024 ID 22261 | 15.07.2024 / In allegato La biodiversità del Mar Mediterraneo è in continua evoluzione, colonizzato da specie in espansione di areale che arrivano attraverso corridoi naturali, come lo Stretto di Gibilterra, e da specie non indigene o… Leggi tutto
Pronti per il 55
Lug 15, 2024 125

Pacchetto legislativo "Pronti per il 55%"

Pacchetto legislativo "Pronti per il 55%" ID 22250 | 15.07.2024 / Download Scheda La Commissione accoglie con soddisfazione l'adozione oggi di due pilastri finali del pacchetto legislativo "Pronti per il 55%" volto a conseguire gli obiettivi climatici dell'UE per il 2030. In vista della conferenza… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Lug 11, 2024 117

Sentenza TAR Umbria 16 gennaio 2024 n. 12

Sentenza TAR Umbria 16 gennaio 2024 n. 12 ID 22233 | 11.07.2024 / In allegato Ai sensi dell’art. 50 del TUEL il Sindaco può adottare ordinanze extra ordinem per fronteggiare pericoli legali alla salute e all’incolumità pubblica, provvedimenti dal contenuto atipico che devono ritenersi legittimi in… Leggi tutto