D.P.C.M. 20 febbraio 2018
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D.P.C.M. 20 febbraio 2018
Revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Toscana e Umbria.
(GU Serie Generale n.98 del 28-04-2018 - Suppl. Ordinario n. 20)
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Art. 1.
1. Le tabelle di individuazione della rete stradale di interesse nazionale relative alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Toscana e Umbria allegate al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, sono sostituite da quelle di cui agli allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I, J e K, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. Le tabelle di individuazione della rete stradale d’interesse regionale relative alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Toscana e Umbria, allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2000, come modificate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2001, 23 novembre 2004, 21 giugno 2005, 2 febbraio 2006, 16 dicembre 2008 e 8 luglio 2010 sono sostituite da quella di cui agli allegati L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U e W, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
3. Le integrazioni alle tabelle di individuazione della rete stradale di interesse nazionale, di cui al comma 1 e le integrazioni alle tabelle di individuazione della rete stradale di interesse regionale, di cui al comma 2, sono evidenziate nelle tabelle l.a, l.b; 2.a, 2.b; 3.a, 3.b; 4.a, 4.b; 5.a, 5.b; 6.a, 6.b; 7.a, 7.b; 8.a, 8.b; 9.a, 9.b; 10.a, 10.b; 11.a, 11.b; allegate al presente decreto.
4. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, restano di proprietà dei comuni i tratti delle strade aventi le caratteristiche di cui all’art. 2, comma 2, lettera d) , e) ed f) , del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che attraversano i centri abitati con popolazione superiore ai diecimila abitanti.
5. Eventuali rettifiche ai dati contenuti nelle tabelle allegate al presente decreto possono essere apportate d’intesa fra le amministrazioni interessate, in sede di redazione e sottoscrizione dei verbali di consegna previsti dall’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2000. A completamento delle operazioni di consegna il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, a seguito della trasmissione da parte dell’ANAS S.p.a. dei relativi verbali unitamente alle tabelle aggiornate, alla ricognizione delle rettifiche eventualmente resesi necessarie e, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si provvede alla ripubblicazione delle tabelle.
Art. 2.
1. All’attribuzione dei connessi beni strumentali inerenti alle strade trasferite si provvede con i criteri e modalità individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2000.
Art. 3.
1. L’efficacia del trasferimento per i tratti di strade riclassificati è subordinata all’adozione del provvedimento di cui all’art. 2.
Art. 4.
1. Ferma restando l’attuazione del trasferimento delle strade di cui all’art. 1, commi 1 e 2, resta di competenza della stazione appaltante l’ultimazione dei lavori per i quali, alla data del presente provvedimento, sia stato pubblicato il bando di gara per la realizzazione ovvero dei lavori per i quali, entro il 31 luglio 2017, sia stata definita la progettazione e autorizzata la pubblicazione del bando di gara. Resta altresì di competenza ed a carico della medesima stazione appaltante il contenzioso instaurato in relazione a fatti ed atti antecedenti alle date di scadenza di cui al primo periodo, aventi ad oggetto i beni trasferiti. [...]
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