D.M. 1 luglio 2014
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D.M. 1 luglio 2014
Autodemolitori - Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m2.
Att. n. 55 del DPR 01/08/2011 n. 151 - Criteri di assoggettabilità
Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m2
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ATTIVITÀ (DPR 151/2011) |
CATEGORIA |
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A |
B |
C |
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55 |
Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m2 |
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Fino a 5.000 m2 |
Oltre 5.000 m2 |
Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82 |
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Non presente nell’allegato al DM 16/02/82 in quanto attività di nuova istituzione 1 |
1 Vedasi, in merito a quali attività potrebbero essere configurarsi in un’attività di “demolizione auto”, prima che essa stessa divenisse soggetta ai controlli di prevenzione incendi, il chiarimento prot. n° P178/4108 sott. 22/24 del 27/03/2001.N.d.R.
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Art. 1 Campo di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m2, così come definiti nella regola tecnica di cui all’art. 3.
Art. 2 Obiettivi
1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le attività di cui all’art. 1 del presente decreto, sono realizzate e gestite in modo da:
a) minimizzare le cause di incendio;
b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno dei locali o edifici;
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici, localio2 aree limitrofe;
e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali, gli edifici e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
Art. 3 Disposizioni tecniche
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 2, è approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al presente decreto.
[...segue in allegato]
Fonte: VVF
Collegati:
Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151
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D.M. 1 luglio 2014.pdf VVF 2019 - Testo coordinato |
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