Recepimento “Direttive rifiuti”
MATTM, 22.01.2019
La Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento è impegnata al recepimento del cosiddetto “pacchetto rifiuti” ovvero al recepimento nell’ordinamento nazionale delle modifiche delle più importanti direttive europee in materia di rifiuti:
- Direttiva (UE) 2018/849 del 30 maggio 2018 che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- Direttiva (UE) 2018/850 del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
- Direttiva (UE) 2018/851 del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- Direttiva (UE) 2018/852 del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
Gli obiettivi generali del recepimento riguardano la semplificazione, il decentramento, la chiarezza e certezza normativa, l’accorpamento delle discipline, la riduzione del ricorso alla decretazione attuativa, la responsabilità della gestione e chiusura del ciclo (riordino competenze).
Per far ciò la Direzione ha individuato i temi da affrontare e ha istituito specifici gruppi di lavoro per ciascuno di questi settori dei quali fa parte anche ISPRA.
Tenuto conto della portata che tale provvedimento riveste nelle politiche ambientali nazionali e nell’economia in generale si è tenuto, il 23 ottobre 2018, un primo incontro con gli operatori interessati – stakeholder, il 20 novembre 2018 con gli Enti Pubblici. (In allegato slides)
Gruppi di Lavoro
I gruppi di lavoro sono formati da funzionari, tecnici, esperti Ispra.
1. Imballaggi Consorzi
2. EPR Responsabilità’ estesa del produttore
3. Tracciabilità e SISTRI
4. Definizioni, classificazione assimilazione
5. Tariffa e tributo in discarica
6. Strumenti finanziari
7. EOW End of Waste e sottoprodotti
8. Rifiuti organici
9. Prevenzione. Marine litter. Food waste
10. Elenco rifiuti e operazioni recupero e smaltimento
11. Competenze
12. Discariche, ammissibilità in discarica e fanghi
13. Reporting
14. RAEE, pile, ELV
__________
Riforma del sistema degli imballaggi e dei consorzi
Criteri specifici di delega
a) riformare il sistema di responsabilità estesa del produttore, in attuazione dell’articolo 1, paragrafi 8 e 9, della direttiva (UE) 2018/851 e dell’articolo 1, paragrafi 8 e 9, della direttiva (UE) 2018/852, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
1) procedere al riordino dei principi generali di riferimento;
2) definire i modelli ammissibili di responsabilità estesa per i sistemi di gestione delle diverse filiere, nonché procedure omogenee per il riconoscimento;
3) prevedere una disciplina sanzionatoria;
4) definire la natura del contributo, l’ambito di applicazione e le modalità di determinazione in relazione alla copertura dei costi di gestione nonché prevedere adeguati sistemi di garanzia;
5) estendere l’obbligo di raccolta per l’intero anno di riferimento, al di là dell’adempimento dell’obiettivo fissato;
6) prevedere l’obbligo, nell’ambito della responsabilità estesa, di sviluppare attività di comunicazione e di informazione ai fini della promozione ed implementazione delle attività di riutilizzo e recupero dei rifiuti;
7) disciplinare le attività di vigilanza e controllo sui sistemi di gestione;
8) prevedere sanzioni proporzionate in relazione agli obiettivi di riciclo definiti a livello nazionale ed europeo.
Riforma del sistema EPR
Criteri specifici di delega
a) riformare il sistema di responsabilità estesa del produttore, in attuazione dell’articolo 1, paragrafi 8 e 9, della direttiva (UE) 2018/851 e dell’articolo 1, paragrafi 8 e 9, della direttiva (UE) 2018/852, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
1) procedere al riordino dei principi generali di riferimento;
2) definire i modelli ammissibili di responsabilità estesa per i sistemi di gestione delle diverse filiere, nonché procedure omogenee per il riconoscimento;
3) prevedere una disciplina sanzionatoria;
4) definire la natura del contributo, l’ambito di applicazione e le modalità di determinazione in relazione alla copertura dei costi di gestione nonché prevedere adeguati sistemi di garanzia;
5) estendere l’obbligo di raccolta per l’intero anno di riferimento, al di là dell’adempimento dell’obiettivo fissato;
6) prevedere l’obbligo, nell’ambito della responsabilità estesa, di sviluppare attività di comunicazione e di informazione ai fini della promozione ed implementazione delle attività di riutilizzo e recupero dei rifiuti;
6) con riferimento alle competenze delle Regioni:
6.1. configurare la programmazione e la pianificazione della gestione dei rifiuti – salvo specifiche eccezioni – come specifica responsabilità regionale, che deve essere esercitata senza poteri di veto da parte degli enti territoriali minori, pur nel rispetto del principio di leale collaborazione, in modo da assicurare la chiusura del ciclo dei rifiuti a livello regionale;
6.2. prevedere idonei strumenti, anche sostitutivi, per garantire l’attuazione delle previsioni sul riparto in ambiti ottimali, nonché sulla istituzione e concreta operatività dei relativi enti di governo;
6.3. assegnare alle Regioni la funzione di individuazione delle zone idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero, tenendo conto della pianificazione territoriale di area vasta;
7) con riferimento alle competenze delle Province e delle Città metropolitane:
7.1. prevedere la possibilità che l’organizzazione del servizio sia affidata alla Provincia o alla Città metropolitana, se l’ambito ottimale è individuato con riferimento al suo territorio;
7.2. coordinare le previsioni con la legge 7 aprile 2014, n. 56, eventualmente specificando quali funzioni in materia di rifiuti devono considerarsi fondamentali;
8) con riferimento alle competenze dei Comuni:
8.1. mantenere le sole funzioni dimensionalmente adeguate alla luce del riassetto della governance;
8.2. specificare, ove necessario, quali funzioni in materia di rifiuti devono considerarsi fondamentali, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;
9) con riferimento ai compiti di vigilanza e controllo:
9.1. prevedere adeguati poteri sostitutivi regionali e, ove occorra, provinciali, in caso di funzioni interconnesse, per garantire che l’inadempimento di una funzione da parte di un ente di minori dimensioni non pregiudichi il buon esito di funzioni assegnate all’ente di maggiori dimensioni; predeterminare inoltre alcuni casi in cui il mancato adempimento di compiti di Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni ed Enti di governo d’ambito, determina la sussistenza delle condizioni per l’applicazione dell’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, prevedendo inoltre la possibilità per i relativi interventi sostituitivi di giovarsi di strutture amministrative e poteri adeguati allo scopo; 10) rispettare le competenze delle autonomie speciali, come risultano dai rispettivi statuti e dalla applicazione dell’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Revisione normativa discariche
Criteri specifici di delega
a) riformare il sistema dei criteri di ammissibilità in discarica dei rifiuti al fine di consentire il pronto adeguamento alle disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/850, nonché la semplificazione del procedimento per la modifica degli allegati tecnici;
b) procedere ad una nuova disciplina organica in tema di utilizzazione dei fanghi, anche modificando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di conferimento in discarica di cui all’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/850, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
1) adeguare la normativa alle nuove conoscenze tecnico-scientifiche in materia di inquinanti;
2) considerare adeguatamente le pratiche gestionali ed operative del settore;
3) disciplinare la possibilità di realizzare nuove forme di gestione innovative finalizzate in particolare al recupero dei nutrienti ed in particolare del fosforo;
4) garantire la gestione e l'utilizzo dei fanghi in sicurezza per l'uomo e per l'ambiente;
5) prevedere la predisposizione di specifici piani regionali di gestione dei fanghi di depurazione delle acque reflue, all'interno dei piani regionali di gestione dei rifiuti speciali, mirati alla chiusura del ciclo dei fanghi nel rispetto dei principi di prossimità e di autosufficienza;
c) adeguare al progresso tecnologico i criteri di realizzazione e di chiusura delle discariche favorendo l’evoluzione verso requisiti tecnici di tipo prestazionale
Modiche alla normativa RAEE, pile ed ELV
Criteri specifici di delega
a) riformare il sistema di gestione dei veicoli fuori uso, in attuazione della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
1) coordinare le previsioni del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, con le disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2018/851che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, con particolare riferimento, tra l’altro, allo schema di responsabilità estesa del produttore;
2) individuare forme di promozione e semplificazione per il riutilizzo delle parti dei veicoli fuori uso utilizzabili come ricambio;
3) rafforzare l’efficacia e l’efficienza dei sistemi di tracciabilità e contabilità dei veicoli e dei veicoli fuori uso;
4) individuare misure di incentivazione del recupero energetico dei rifiuti provenienti dal trattamento degli stessi;
b) riformare il sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori in attuazione della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
1) definire obiettivi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori per i produttori, come previsto dall’articolo 8-bis della direttiva 2008/98/CE come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851;
2) prevedere specifiche modalità semplificate per la raccolta dei rifiuti di pile portatili;
3) adeguare lo schema di responsabilità estesa alle nuove previsioni, anche alla luce delle disposizioni che, sull’argomento, sono contenute nella direttiva (UE) 2018/851;
4) armonizzare il sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori con quello di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
a) riformare il sistema di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) in attuazione della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
1) definire obiettivi di gestione dei RAEE per i produttori, come previsto dall’articolo 8-bis della direttiva 2008/98/CE come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851;
2) adeguare lo schema di responsabilità estesa alle nuove previsioni, anche alla luce delle disposizioni, che sull’argomento, sono contenute nella direttiva (UE) 2018/851;
3) individuare misure di promozione e semplificazione per il riutilizzo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE);
4) definire condizioni, requisiti e standard operativi, nonché le relative modalità di controllo, per gli impianti di trattamento adeguato dei RAEE.
...
Fonte: MATTM
Collegati:
Direttiva 2006/66/CE
Direttiva 2000/53/CE
Rifiuti: Parlamento UE approva risoluzioni economia circolare