Decisione (UE) 2019/70
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Decisione (UE) 2019/70
della Commissione dell'11 gennaio 2019 che stabilisce i criteri del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) per la carta grafica e per il tessuto-carta e i prodotti in tessuto-carta
GU L 15/27 del 17.01.2019
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Articolo 1
Il gruppo di prodotti «carta grafica» comprende fogli o rotoli di carta vergine o cartone non trasformato e non stampato, bianchi o colorati, ottenuti da pasta e idonei ad essere usati per la scrittura, la stampa o a scopo di trasformazione.
Il gruppo di prodotti non comprende:
a) imballaggi;
b) carta termosensibile;
c) carta fotografica o autocopiante;
d) carta profumata;
e) carta che rientra nel gruppo di prodotti «tessuto-carta e prodotti in tessuto-carta» definito all'articolo 2.
Articolo 2
Il gruppo di prodotti «tessuto-carta e prodotti in tessuto-carta» comprende quanto segue:
1) fogli o rotoli di tessuto-carta non trasformato per la trasformazione in prodotti che rientrano nel punto 2);
2) prodotti in tessuto-carta idonei all'uso per l'igiene personale, l'assorbimento di liquidi o la pulizia di superfici, o per una combinazione di tali scopi; sono compresi, fra l'altro, i seguenti tipi di prodotti in tessuto-carta: fazzoletti, carta igienica, fazzolettini per il viso, carta assorbente per uso domestico, asciugamani, tovaglioli, tovagliette e salviette industriali.
Il gruppo di prodotti non comprende:
a) i prodotti che rientrano nel gruppo «prodotti igienici assorbenti» ai sensi della decisione 2014/763/UE della Commissione (7);
b) i prodotti contenenti agenti detergenti per la pulizia di superfici;
c) i prodotti di tessuto laminati con materiali diversi dal tessuto-carta;
d) i prodotti cosmetici ai sensi del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), incluse le salviette umidificate;
e) la carta profumata;
f) i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «carta grafica» ai sensi dell'articolo 1 o i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «carta stampata» ai sensi della decisione 2012/481/UE della Commissione (9).
Articolo 3
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
1) «pasta»: materiale fibroso usato nella produzione della carta, prodotto in una cartiera mediante procedimento meccanico o chimico a partire da materie prime fibrose cellulosiche (la più comune delle quali è il legno);
2) «imballaggio»: prodotti di qualsiasi materiale o natura, atti a contenere, proteggere, movimentare, consegnare o presentare beni, dalle materie prime ai prodotti trasformati, nel passaggio dal produttore all'utilizzatore o al consumatore;
3) «tessuto-carta»: carta leggera composta di pasta che può essere increspata a secco o umido o non increspata;
4) «prodotti in tessuto-carta»: prodotti trasformati composti da uno o più strati di tessuto-carta, ripiegati o no, goffrati o no, con o senza laminazione, stampati o no ed eventualmente completati da post-trattamento.
Articolo 4
1. Per ottenere l'assegnazione del marchio Ecolabel UE a norma del regolamento (CE) n. 66/2010 per il gruppo di prodotti «carta grafica», il prodotto deve rientrare nella definizione del gruppo di prodotti di cui all'articolo 1 della presente decisione e soddisfare i criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica indicati nell'allegato I della presente decisione.
2. Per ottenere l'assegnazione del marchio Ecolabel UE a norma del regolamento (CE) n. 66/2010 per il gruppo di prodotti «tessuto-carta e prodotti in tessuto-carta», il prodotto deve rientrare nella definizione del gruppo di prodotti di cui all'articolo 2 della presente decisione e soddisfare i criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica indicati nell'allegato I della presente decisione.
Articolo 5
I criteri per i gruppi di prodotti «carta grafica» e «tessuto-carta e prodotti in tessuto-carta» e i relativi requisiti di valutazione e verifica per ciascun gruppo di prodotti sono validi fino al 31 dicembre 2024.
Articolo 6
1. Il numero di codice assegnato al gruppo di prodotti «carta grafica» a fini amministrativi è «011».
2. Il numero di codice assegnato al gruppo di prodotti «tessuto-carta e prodotti in tessuto-carta» a fini amministrativi è «004».
Articolo 7
Le decisioni 2009/568/CE, 2011/333/UE e 2012/448/UE sono abrogate.
Articolo 8
1. Nonostante l'articolo 7, le domande di marchio Ecolabel UE presentate prima della data di adozione della presente decisione per prodotti che rientrano sia nel gruppo di prodotti «carta grafica», quale definito nella presente decisione, sia nel gruppo di prodotti «carta per copia e carta grafica», quale definito nella decisione 2011/333/UE, sono valutate in base alle condizioni di cui alla decisione 2011/333/UE.
2. Nonostante l'articolo 7, le domande di marchio Ecolabel UE presentate prima della data di adozione della presente decisione per prodotti che rientrano sia nel gruppo di prodotti «carta grafica», quale definito nella presente decisione, sia nel gruppo di prodotti «carta da giornale», quale definito nella decisione 2012/448/UE, sono valutate in base alle condizioni di cui alla decisione 2012/448/UE.
3. Nonostante l'articolo 7, le domande di marchio Ecolabel UE presentate prima della data di adozione della presente decisione per prodotti che rientrano sia nel gruppo di prodotti «tessuto-carta e prodotti in tessuto-carta», quale definito nella presente decisione, sia nel gruppo di prodotti «tessuto-carta», quale definito nella decisione 2009/568/CE, sono valutate in base alle condizioni di cui alla decisione 2009/568/CE.
4. Le domande di marchio Ecolabel UE per prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «carta grafica» o «tessuto-carta e prodotti in tessuto-carta» presentate a partire dalla data di adozione della presente decisione ed entro il 31 dicembre 2018 possono basarsi sui criteri di cui alla presente decisione o sui criteri fissati, a seconda dei casi, nella decisione 2011/333/UE, 2012/448/UE o 2009/568/CE. Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate.
5. Se l'Ecolabel UE è assegnato in base a una domanda valutata conformemente ai criteri fissati dalla decisione 2009/568/CE, 2011/333/UE o 2012/448/UE, tale marchio può essere utilizzato solo fino al 31 dicembre 2019.
Articolo 9
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
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