D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 177
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D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 177 / Consolidato 02.2024
Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
GU n.213 del 12-09-2016
Entrata in vigore del provvedimento: 13/09/2016
30/12/2016
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244 (in G.U. 30/12/2016, n.304), convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 (in S.O. n. 14, relativo alla G.U. 28/02/2017, n. 49)
16/10/2017
DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 (in G.U. 16/10/2017, n.242), convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284)
27/01/2018
DECRETO LEGISLATIVO 12 dicembre 2017, n. 228 (in G.U. 27/01/2018, n.22) - Testo consolidato 2019
12/12/2018
La Corte costituzionale, con sentenza 7 novembre 2018, n. 229 (in G.U. 12/12/2018 n. 49) ha annullato parzialmente l'art. 18, comma 5.
22/04/2023
DECRETO-LEGGE 22 aprile 2023, n. 44 (in G.U. 22/04/2023, n.95) convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74, (in S.O. n. 23, relativo alla G.U. 21/06/2023, n. 143)
21/06/2023
LEGGE 21 giugno 2023, n. 74 (in SO n.23, relativo alla G.U. 21/06/2023, n.143) - Testo consolidato 2024
1. La Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza esercitano, in via preminente o esclusiva, secondo le modalità stabilite con decreto del
Ministro dell’interno ai sensi dell’articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, compiti nei seguenti rispettivi comparti di specialità, ferme restando le funzioni rispettivamente attribuite dalla normativa vigente a ciascun Forza di polizia, nonché le disposizioni di cui alla medesima legge:
a) Polizia di Stato:
1) sicurezza stradale;
2) sicurezza ferroviaria;
3) sicurezza delle frontiere;
4) sicurezza postale e delle comunicazioni;
b) Arma dei carabinieri:
1) sicurezza in materia di sanità, igiene e sofisticazioni alimentari;
2) sicurezza in materia forestale, ambientale e agroalimentare;
3) sicurezza in materia di lavoro e legislazione sociale;
4) sicurezza del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale;
c) Corpo della Guardia di finanza:
1) sicurezza del mare, in relazione ai compiti di polizia, attribuiti dal presente decreto, e alle altre funzioni già svolte, ai sensi della legislazione vigente e fatte salve
le attribuzioni assegnate dalla legislazione vigente al Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera;
2) sicurezza in materia di circolazione dell’euro e degli altri mezzi di pagamento.
2. Per i comparti di specialità di cui al presente articolo, resta fermo quanto previsto dall’articolo 11 della legge 31 marzo 2000, n. 78.
...
Art. 7. Assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell’Arma dei carabinieri e attribuzione delle funzioni
1. Il Corpo forestale dello Stato è assorbito nell’Arma dei carabinieri, la quale esercita le funzioni già svolte dal citato Corpo previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, e ad eccezione delle competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell’articolo 9, nonché delle funzioni attribuite alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza ai sensi dell’articolo 10 e delle attività cui provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 11.
2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, l’Arma dei carabinieri esercita le seguenti funzioni:
a) prevenzione e repressione delle frodi in danno della qualità delle produzioni agroalimentari;
b) controlli derivanti dalla normativa comunitaria agroforestale e ambientale e concorso nelle attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere;
c) vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell’ambiente, con specifico riferimento alla tutela del patrimonio faunistico e naturalistico
nazionale e alla valutazione del danno ambientale, nonché collaborazione nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300;
d) sorveglianza e accertamento degli illeciti commessi in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall’inquinamento e del relativo danno ambientale;
e) repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti;
f) concorso nella prevenzione e nella repressione delle violazioni compiute in danno degli animali;
g) prevenzione e repressione delle violazioni compiute in materia di incendi boschivi;
h) vigilanza e controllo dell’attuazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale, con particolare riferimento alla tutela delle foreste e della biodiversità vegetale e animale;
i) sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilevanza nazionale e internazionale, nonché delle altre aree protette secondo le modalità previste dalla legislazione vigente, ad eccezione delle acque marine confinanti con le predette aree;
l) tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale e internazionale, nonché degli altri beni destinati alla conservazione della
biodiversità animale e vegetale;
m) contrasto al commercio illegale nonché controllo del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione CITES, resa esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e della relativa normativa nazionale, comunitaria e internazionale ad eccezione di quanto previsto agli articoli 10, comma 1, lettera b) e 11;
n) concorso nel monitoraggio e nel controllo del territorio ai fi ni della prevenzione del dissesto idrogeologico, e collaborazione nello svolgimento dell’attività
straordinaria di polizia idraulica;
o) controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe, nonché attività consultive e statistiche ad essi relative;
p) attività di studio connesse alle competenze trasferite con particolare riferimento alla rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse forestali, anche al fi ne della costituzione dell’inventario forestale nazionale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio in genere con raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati, anche relativi alle aree percorse dal fuoco;
q) adempimenti connessi alla gestione e allo sviluppo dei collegamenti di cui all’articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;
r) attività di supporto al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella rappresentanza e nella tutela degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali;
s) educazione ambientale;
t) concorso al pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio
nazionale, ad eccezione del soccorso in montagna;
u) tutela del paesaggio e dell’ecosistema;
v) concorso nel controllo dell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 363.
z) Ferme restando le attribuzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, con protocollo di intesa tra l'Arma dei carabinieri ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono definite le operazioni di spegnimento a terra degli incendi boschivi nelle aree di cui all'articolo 7, comma 2, lettera i), svolte dalle unita' specialistiche dell'Arma dei carabinieri. (comma aggiunto)
3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.450.000 per l’anno 2017.
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