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Europe, Rome

Decreto 16 marzo 2012

ID 7405 | | Visite: 7509 | Prevenzione IncendiPermalink: https://www.certifico.com/id/7405

Decreto 16 marzo 2012   Illustrato Marzo 2025

Decreto 16 marzo 2012 / Piano adeguamento PI strutture ricettive turistico-alberghiere (Att. 66) - Update Marzo 2025

ID 7405 | Update 02.03.2025 / Documento completo allegato Abbonati PI

Decreto 16 marzo 2012
Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi.

(GU n. 76 del 30 marzo 2012)

Decreto 16 marzo 2012   adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico alberghiere

Con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (GU n.45 del 24.02.2025) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (GU n.302 del 27.12.2024) recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (Milleproroghe 2025) è posta proroga per l’adeguamento prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti con oltre 25 posti letto al 31 dicembre 2026, in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012 (RT decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994). Nelle more del completo adeguamento, previsti obblighi.
________

Legge 27 dicembre 2017, n. 205

Articolo 1, comma 1122:

i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2026, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2025, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno otto delle seguenti prescrizioni (proroga precedente erano sei):

- resistenza al fuoco delle strutture;
- reazione al fuoco dei materiali;
- compartimentazioni;
- corridoi;
- scale;
- ascensori e montacarichi;
- impianti idrici antincendio;
- vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
- vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
- locali adibiti a depositi

Fig  1   PI Attivit  ricettive   Obblighi nelle more del completo adeguamento

Fig. 1 - PI Attività ricettive - Obblighi nelle more del completo adeguamento

Update 24.02.2025

La Legge 21 febbraio 2025 n. 15, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, in particolare all'Art. 2 Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’interno e di personale del comparto sicurezzadifesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è introdotto il comma 6 -bis. All’articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2026, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2025, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno otto delle seguenti prescrizioni»;

b) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025» (rifugi alpini / ndr)
_________

Di conseguenza:

Legge 27 dicembre 2017, n. 205

Articolo 1, comma 1122:

i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2026, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2025, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno otto delle seguenti prescrizioni (proroga precedente erano sei):

- resistenza al fuoco delle strutture;
- reazione al fuoco dei materiali;
- compartimentazioni;
- corridoi;
- scale;
- ascensori e montacarichi;
- impianti idrici antincendio;
- vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
- vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
- locali adibiti a depositi

Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98 del 2013, è prorogato al 31 dicembre 2023.

2. Nelle more del completo adeguamento alle previsioni di cui all’articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge n. 205 del 2017, come sostituita dal comma 1 del presente articolo, i titolari delle attività di cui alla citata lettera i) sono tenuti a:

a) pianificare ed attuare secondo la cadenza stabilita nell'allegato I al decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e della politiche sociale del 1 settembre 2021 l’attività di sorveglianza volta ad accertare visivamente la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell’assenza di danni materiali sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sulla completa e sicura fruibilità dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza, su estintori e altri sistemi di spegnimento, apparecchi di illuminazione e impianto di diffusione sonora o impianto di allarme;

b) applicare le misure previste dall'articolo 5 del decreto del Ministero dell'interno 16 marzo 2012pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012 (vedasi a seguire);

c) provvedere all’integrazione dell’informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell’attività;

d) integrare il piano di emergenza con le misure specifiche derivanti dall’analisi del rischio residuo connesso alla mancata attuazione delle misure di sicurezza e dalla presenza di cantieri all’interno delle attività;

e) assicurare al personale incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza la frequenza del corso almeno di tipo 2-FOR di cui all’allegato III al decreto del Ministro dell'interno del 2 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021.

3. I soggetti che hanno superato il periodo di addestramento previsto dal comma 1 dell’articolo del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, se occupati nelle attività ricettive turistico-alberghiere, possono essere adibiti all’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza, con esonero dalla frequenza dei corsi previsti dalla lettera e) del comma 2 e dal rilascio dei relativi attestati.

Update 27.02.2023

Deceto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198 convertito Legge 24 febbraio 2023, n. 14

Dopo l'articolo inserire 12 il seguente:

Articolo 12-bis (Prevenzione incendi nelle strutture turistico ricettive)

1. In considerazione dell'impatto che l'emergenza pandemica, la situazione geopolitica internazionale e l'incremento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale hanno prodotto sui conti delle imprese, riducendone la capacità di investimento, la lettera i) del comma 1122 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 è così sostituita:

"i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche (proroga precedente erano quattro):

- resistenza al fuoco delle strutture;
- reazione al fuoco dei materiali;
- compartimentazioni; corridoi;
- scale;
- ascensori e montacarichi;
- impianti idrici antincendio;
- vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
- vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
- locali adibiti a depositi.

Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98 del 2013, è prorogato al 31 dicembre 2023.

2. Nelle more del completo adeguamento alle previsioni di cui all’articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge n. 205 del 2017, come sostituita dal comma 1 del presente articolo, i titolari delle attività di cui alla citata lettera i) sono tenuti a:

a) pianificare ed attuare secondo la cadenza stabilita nell'allegato I al decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e della politiche sociale del 1 settembre 2021 l’attività di sorveglianza volta ad accertare visivamente la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell’assenza di danni materiali sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sulla completa e sicura fruibilità dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza, su estintori e altri sistemi di spegnimento, apparecchi di illuminazione e impianto di diffusione sonora o impianto di allarme;

b) applicare le misure previste dall'articolo 5 del decreto del Ministero dell'interno 16 marzo 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012 (vedasi a seguire);

c) provvedere all’integrazione dell’informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell’attività;

d) integrare il piano di emergenza con le misure specifiche derivanti dall’analisi del rischio residuo connesso alla mancata attuazione delle misure di sicurezza e dalla presenza di cantieri all’interno delle attività;

e) assicurare al personale incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza la frequenza del corso almeno di tipo 2-FOR di cui all’allegato III al decreto del Ministro dell'interno del 2 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021.

3. I soggetti che hanno superato il periodo di addestramento previsto dal comma 1 dell’articolo del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, se occupati nelle attività ricettive turistico-alberghiere, possono essere adibiti all’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza, con esonero dalla frequenza dei corsi previsti dalla lettera e) del comma 2 e dal rilascio dei relativi attestati.

Update 31.12.2020

Decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (milleproroghe 2021) / Convertito legge 26 febbraio 2021 n. 21

Art. 2 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno)

4-octies.

All'articolo 1, comma 1122, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, la lettera i) e' sostituita dalla seguente: "i) le attivita' ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2022, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2021, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche:

- resistenza al fuoco delle strutture;
- reazione al fuoco dei materiali;
- compartimentazioni;
- corridoi;
- scale;
- ascensori e montacarichi;
- impianti idrici antincendio;
- vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove e' prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove e' prevista la reazione al fuoco dei materiali;
- locali adibiti a depositi.

Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, come individuati dalla deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri l'8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, nonche' nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici nel 2016 e nel 2017, individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi, di cui al primo periodo della presente lettera, e' prorogato al 31 dicembre 2022, previa presentazione della SCIA parziale al comando provinciale dei vigili del fuoco entro il 30 giugno 2021.

Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e' prorogato al 31 dicembre 2021".

Update 29 Febbraio 2020

Legge 28 febbraio 2020 n. 8 (Conversione DL milleproroghe 2020)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica. (GU n. 51 del 29.2.2020 S.O. n. 10) 

Art. 3. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’interno
...
5. All’articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente: « i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2021, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2020, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: 

- resistenza al fuoco delle strutture; 
- reazione al fuoco dei materiali; 
- compartimentazioni; corridoi; 
- scale; ascensori e montacarichi; 
- impianti idrici antincendio; 
- vie d’uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; 
- vie d’uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
- locali adibiti a deposito.

Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, come individuati dalla deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri l’8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, nonché nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017, individuati dagli allegati 1, 2 e 2 -bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell’isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi, di cui al primo periodo della presente lettera, è prorogato al 30 giugno 2022, previa presentazione della SCIA parziale al Comando provinciale dei vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2020. 

Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all’articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2020».

Requisiti di sicurezza antincendio per l’accesso al piano straordinario di adeguamento antincendio

Art. 5 Requisiti di sicurezza antincendio per l’accesso al piano straordinario di adeguamento antincendio

1. Le strutture ricettive di cui all’art. 1, comma 1, per l’ammissione al piano devono essere in possesso delle misure integrative di gestione della sicurezza indicate al comma 3 e dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti del Titolo II, dell’allegato al decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, integrato dal decreto del Ministro dell’interno 6 ottobre 2003: 9, 10, 11.2, 12, con le limitazioni di cui al comma 2 del presente articolo, 13, 14, 15, 17, 20.2, 20.3, con possibilità, per quest’ultimo punto, di prevedere la capacità di deflusso pari a quella indicata al punto 20.1 alle condizioni ivi riportate e, infine, 20.5, limitatamente alla larghezza della scala e della via di esodo ad uso promiscuo. Nel rispetto dei parametri di dimensionamento delle vie di esodo rientrano anche l’adozione di eventuali misure equivalenti previste dal decreto del Ministro dell’interno 6 ottobre 2003, ovvero quelle stabilite nell’ambito del procedimento di deroga; la riduzione dell’affollamento potrà costituire soluzione per rientrare nel rispetto dei parametri.

2. Il requisito di sicurezza antincendio previsto al punto 12 dell’allegato al decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, integrato dal decreto del Ministro dell’interno 6 ottobre 2003, di cui al precedente comma 1, è richiesto, ai fini dell’ammissione al piano, per le sole strutture ricettive per le quali i decreti medesimi ne prevedono l’obbligo.

3. Le misure di gestione della sicurezza, di cui al comma 1, integrative rispetto a quelle previste al punto 14 dell’allegato al decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, integrato dal decreto del Ministro dell’interno 6 ottobre 2003, devono prevedere un servizio interno di sicurezza, permanentemente presente durante l’esercizio e ricompreso nel piano di emergenza, al fine di consentire un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all’esodo.

4. Le strutture ricettive già dotate di un servizio interno di sicurezza, previsto come misura alternativa a disposizioni di prevenzione incendi, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, integrato dal decreto del Ministro dell’interno 6 ottobre 2003, devono integrare tale servizio con un numero di addetti in conformità al criterio indicato al comma 5.

5. Il servizio integrativo, di cui al comma 3, deve tenere conto della valutazione dei rischi d’incendio e deve essere costituito da un numero minimo di addetti con il criterio di seguito indicato:

a) fino a 100 posti letto: non inferiore ad una unità;
b) oltre 100 e fino a 300 posti letto: due unità, con l’aggiunta di una ulteriore unità per ogni incremento della capacità ricettiva di 150 posti letto.

6. Gli addetti del servizio di cui al comma 3 devono avere frequentato i corsi di cui all’allegato IX del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, rispettivamente di tipo B, per le strutture ricettive di categoria A e B dell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2011, n. 151, e del tipo C, per le strutture ricetti ve di categoria C del medesimo allegato e, per le attività riportate nell’allegato X del decreto del Ministro del l ’interno 10 marzo 1998, avere conseguito l’attestato di idoneità tecnica previsto dall’art. 3 della legge 28 dicembre 1996, n. 609. (Comma così sostituito dall’art. 1 del DM 29/03/2013).

Requisiti accesso piano adeguamento in sintesi:

Decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994

- Misure integrative di gestione della sicurezza (Art. 5 c. 3 Decreto 16 marzo 2012) oltre P. 14 Gestione della sicurezza.
- P. 9 Impianti elettrici (con le limitazioni di cui Art. 5 comma 2 Decreto 16 marzo 2012)
- P. 10  Sistemi di allarme (con le limitazioni di cui Art. 5 comma 2 Decreto 16 marzo 2012)
- P. 11.2 Estintori (con le limitazioni di cui Art. 5 comma 2 Decreto 16 marzo 2012)
- P. 12  Impianti di rivelazione e segnalazione degli incendi  (con le limitazioni di cui Art. 5 comma 2 Decreto 16 marzo 2012)
- P. 13  Segnaletica di sicurezza
- P. 14 Gestione della sicurezza
- P. 15 Addestramento del personale
- P. 17  Istruzioni di sicurezza
- P. 20.2 Larghezza delle vie di uscita
- P. 20.3 Larghezza totale delle uscite (con possibilità prevedere la capacità di deflusso pari a quella indicata al punto 20.1 Affollamento - Capacità di deflusso)
- P. 20.5  Vie di uscita ad uso promiscuo (limitatamente alla larghezza della scala e della via di esodo ad uso promiscuo)
_______

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Tags: Prevenzione Incendi

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