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Europe, Rome

Smaltimento rifiuti di mercurio: il quadro normativo

ID 7230 | | Visite: 12004 | Documenti Riservati AmbientePermalink: https://www.certifico.com/id/7230

Smaltimento rifiuti di mercurio   Quadro normativo

Smaltimento rifiuti di mercurio: il quadro normativo

Oltre a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006, i rifiuti di mercurio sono soggetti al Regolamento (UE) 2017/852.

Con il Regolamento (UE) 2017/852 (che integra la Convenzione di Minamata sul Mercurio, adottata dall'UE con la Decisione (UE) 2017/939) sono stabilite le misure e le condizioni relative all'uso, allo stoccaggio e al commercio del mercurio, dei composti del mercurio e delle miscele di mercurio, e alla fabbricazione, all'uso e al commercio dei prodotti con aggiunta di mercurio nonché alla gestione dei rifiuti di mercurio, al fine di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente dalle emissioni e dai rilasci antropogenici di mercurio e di composti del mercurio.

Se del caso, gli Stati membri possono applicare obblighi più rigorosi rispetto a quelli stabiliti nel presente regolamento, conformemente al TFUE.

Il presente documento riporta quanto disposto per lo smaltimento dei rifiuti di mercurio dal Regolamento (UE) 2017/852.

La convenzione di Minamata sul mercurio è approvata dall'Unione europea con la Decisione (UE) 2017/939 dell'11 maggio 2017 (GU L 142/4 del 2.6.2017)

L'UE ha quindi adottato il Regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio che integra anche quanto previsto dalla Convenzione di Minamata (la Convezione di Minamata sul mercurio firmata dall'UE con la Decisione (UE) 2017/938 e adottata con la Decisione (UE) 2017/939 ha ratificato la Convenzione di Minamata sul mercurio, entrata in vigore il 16 agosto 2017) stabilisce le misure e le condizioni relative all'uso, allo stoccaggio e al commercio del mercurio, dei composti del mercurio e delle miscele di mercurio, e alla fabbricazione, all'uso e al commercio dei prodotti con aggiunta di mercurio nonché alla gestione dei rifiuti di mercurio, al fine di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente dalle emissioni e dai rilasci antropogenici di mercurio e di composti del mercurio.

Il Regolamento (UE) 2017/852 è entrato in vigore il 13 Giugno 2017.

Decisione (UE) 2017/939

Convenzione di Minamata sul mercurio
...
Articolo 11 Rifiuti di mercurio


1. Per le parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, le pertinenti definizioni della convenzione di Basilea si applicano ai rifiuti disciplinati dalla presente convenzione. Le parti della presente convenzione che non sono parti della convenzione di Basilea utilizzano tali definizioni come orientamenti applicabili ai rifiuti di cui alla presente convenzione.

2. Ai fini della presente convenzione, per rifiuti di mercurio si intendono sostanze o oggetti:

a) costituiti da mercurio o da composti di mercurio;
b) contenenti mercurio o composti di mercurio; o
c) contaminati da mercurio o da composti di mercurio in una quantità superiore alle pertinenti soglie definite dalla conferenza delle parti, in collaborazione con i gli organi competenti della convenzione di Basilea in modo armonizzato, che sono smaltiti o sono destinati ad essere smaltiti o che devono essere smaltiti a norma delle disposizioni del diritto nazionale o della presente convenzione.

La presente definizione esclude il cappellaccio, la roccia sterile e gli sterili delle attività minerarie, se non provenienti dall'estrazione primaria di mercurio, a meno che non contengano mercurio o composti di mercurio in quantità superiori alle soglie definite dalla conferenza delle parti.

3. Ciascuna parte adotta le misure adeguate affinché i rifiuti di mercurio siano:

a) gestiti in modo ecologicamente corretto, tenendo conto degli orientamenti messi a punto nell'ambito della convenzione di Basilea e conformemente alle prescrizioni che la conferenza della parti adotta in un allegato aggiuntivo ai sensi dell'articolo 27. Nell'elaborare tali prescrizioni, la conferenza delle parti tiene conto dei regolamenti e dei programmi di gestione dei rifiuti delle parti;
b) recuperati, riciclati, rigenerati o direttamente riutilizzati unicamente per un utilizzo consentito ad una parte nell'ambito della presente convenzione o per uno smaltimento ecologicamente corretto in applicazione del paragrafo 3, lettera a);
c) per le parti della convenzione di Basilea, non siano trasportati attraverso le frontiere internazionali, se non a fini di uno smaltimento ecologicamente corretto, conformemente al presente articolo e alla convenzione di Basilea. Nei casi di trasporto attraverso le frontiere internazionali cui non si applica la convenzione di Basilea, una parte consente tale trasporto solo dopo aver tenuto debitamente conto delle pertinenti regole, norme e linee guida internazionali.

4. La conferenza delle parti si adopera per cooperare strettamente con i competenti organi della convenzione di Basilea per l'esame e l'aggiornamento, se del caso, degli orientamenti di cui al paragrafo 3, lettera a). 5. Le parti sono incoraggiate a cooperare, ove opportuno, tra loro e con organizzazioni intergovernative competenti e altri soggetti, per sviluppare e mantenere le capacità mondiali, regionali e nazionali ai fini della gestione ecologicamente corretta dei rifiuti di mercurio.

Articolo 12 Siti contaminati

1. Ogni parte si adopera per mettere a punto strategie adeguate per identificare e valutare i siti contaminati da mercurio o composti di mercurio.

2. Gli interventi per ridurre i rischi presentati da tali siti sono effettuati in modo ecologicamente corretto, procedendo anche, se del caso, ad una valutazione dei rischi per la salute umana e l'ambiente derivanti dal mercurio o composti di mercurio in essi contenuti.

3. Per la gestione dei siti contaminati la conferenza delle parti adotta orientamenti che possono comprendere anche metodi e approcci per:

a) l'identificazione e la caratterizzazione siti contaminati;
b) il coinvolgimento del pubblico;
c) le valutazioni dei rischi per la salute umana per ambiente;
d) le opzioni per la gestione dei rischi posti dai siti contaminati;
e) la valutazione dei benefici e dei costi; e
f) la convalida dei risultati.

4. Le parti sono incoraggiate a cooperare all'elaborazione di strategie e all'esecuzione di attività destinate a individuare, valutare, classificare per ordine di priorità, gestire e, a seconda dei casi, risanare i siti contaminati.

Adeguamento normativa UE sul mercurio

Regolamento (UE) 2017/852 del Prlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008
...
CAPO IV SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E DEI RIFIUTI DI MERCURIO

Articolo 11 Rifiuti

Fatto salvo l'articolo 2, punto 5, del presente regolamento, il mercurio e i composti del mercurio, in forma pura o in miscela, provenienti dalle seguenti fonti considerevoli devono essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE e smaltiti senza recare pericolo alla salute dell'uomo e senza nuocere all'ambiente, in conformità di tale direttiva: 

a) industria dei cloro-alcali;
b) purificazione del gas naturale;
c) operazioni di estrazione e di fusione di metalli non ferrosi;
d) estrazione dal cinabro nell'Unione.
Tale smaltimento non deve condurre ad alcuna forma di rigenerazione del mercurio.

Articolo 12 Trasmissione di informazioni sulle fonti considerevoli

1. Ogni anno entro il 31 maggio gli operatori economici che operano nei settori industriali di cui all'articolo 11, lettere a), b) e c), trasmettono alle autorità competenti degli Stati membri interessati quanto segue:

a) le informazioni relative alla quantità totale dei rifiuti di mercurio immagazzinata in ciascun loro impianto;
b) le informazioni relative alla quantità totale dei rifiuti di mercurio inviata ai singoli impianti che effettuano lo stoccaggio temporaneo, la trasformazione e, se del caso, la solidificazione dei rifiuti di mercurio o lo stoccaggio permanente di rifiuti di mercurio che sono stati sottoposti a trasformazione e, se del caso, a solidificazione;
c) l'ubicazione e il recapito di ogni impianto di cui alla lettera b);
d) una copia del certificato fornito dall'operatore dell'impianto che effettua lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio, conformemente all'articolo 14, paragrafo 1;
e) una copia del certificato fornito dall'operatore dell'impianto che effettua la trasformazione e, se del caso, la solidificazione dei rifiuti di mercurio, conformemente all'articolo 14, paragrafo 2;
f) una copia del certificato fornito dall'operatore dell'impianto che effettua lo stoccaggio permanente dei rifiuti di mercurio che sono stati sottoposti alla trasformazione e, se del caso, alla solidificazione, conformemente all'articolo 14, paragrafo 3.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a) e b), sono espresse con i codici stabiliti dal regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

3. Gli obblighi stabiliti ai paragrafi 1 e 2 cessano di essere applicabili a un operatore economico di impianti di cloroalcali a partire da un anno dopo la data di eliminazione di tutte le celle al mercurio utilizzate dall'operatore economico in conformità della decisione di esecuzione 2013/732/UE e alla consegna di tutto il mercurio agli impianti di smaltimento dei rifiuti.

Articolo 13 Stoccaggio dei rifiuti di mercurio

1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 1999/31/CE, i rifiuti di mercurio possono essere stoccati temporaneamente in forma liquida purché siano rispettati i requisiti specifici per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio stabiliti negli allegati I, II e II di tale direttiva e tale stoccaggio sia effettuato in impianti in superficie destinati e attrezzati allo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio. La deroga di cui al primo comma cessa di applicarsi dal 1° gennaio 2023.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 21 per modificare il presente regolamento al fine di estendere fino a tre anni il periodo consentito per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 

(1) Regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti (GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1).

3. Prima di essere smaltiti in maniera permanente, i rifiuti di mercurio sono sottoposti alla trasformazione e, qualora essi siano destinati allo smaltimento in impianti in superficie, alla trasformazione e alla solidificazione. I rifiuti di mercurio sottoposti alla trasformazione e, se del caso, alla solidificazione sono smaltiti in maniera permanente soltanto nei seguenti impianti di stoccaggio permanente autorizzati a effettuare lo smaltimento dei rifiuti pericolosi:

a) in miniere di sale adatte allo stoccaggio permanente dei rifiuti di mercurio che sono stati sottoposti alla trasformazione, o in formazioni sotterranee di roccia dura che garantiscono un livello di sicurezza e di isolamento equivalente o superiore a quello delle miniere di sale; o
b) in impianti in superficie destinati e attrezzati allo stoccaggio permanente dei rifiuti di mercurio che sono stati sottoposti alla trasformazione e alla solidificazione e che garantiscono un livello di sicurezza e di isolamento equivalente o superiore a quello degli impianti di cui alla lettera a).

Gli operatori degli impianti di stoccaggio permanente provvedono affinché i rifiuti di mercurio sottoposti alla trasformazione e, se del caso, alla solidificazione siano conservati in maniera separata dagli altri rifiuti nonché in lotti di smaltimento in una camera di stoccaggio sigillata. Per quanto riguarda gli impianti di stoccaggio permanente, tali operatori assicurano inoltre il rispetto dei requisiti di cui alla direttiva 1999/31/CE, compresi i requisiti specifici per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio stabiliti nell'allegato I, sezione 8, terzo e quinto trattino, e nell'allegato II di tale direttiva.

Articolo 14 Tracciabilità

1. Gli operatori degli impianti che effettuano lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio istituiscono un registro contenente quanto segue:

a) per ciascuna spedizione di rifiuti di mercurio ricevuta:

i) l'origine e la quantità di tali rifiuti;
ii) il nome e le coordinate del fornitore e del proprietario di tali rifiuti;

b) per ciascuna spedizione di rifiuti di mercurio che lascia l'impianto:
i) la quantità di tali rifiuti e il relativo tenore di mercurio;
ii) la destinazione e l'operazione di smaltimento prevista di tali rifiuti;
iii) una copia del certificato fornito dall'operatore dell'impianto che effettua la trasformazione e, se del caso, la solidificazione di tali rifiuti secondo quanto stabilito al paragrafo 2;
iv) una copia del certificato fornito dall'operatore dell'impianto che effettua lo stoccaggio permanente dei rifiuti di mercurio che sono stati sottoposti alla trasformazione e, se del caso, alla solidificazione, secondo quanto stabilito al paragrafo 3;

c) la quantità dei rifiuti di mercurio stoccati nell'impianto alla fine di ogni mese. Non appena i rifiuti di mercurio sono prelevati dallo stoccaggio temporaneo, gli operatori degli impianti che effettuano lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio rilasciano un certificato che confermi l'invio dei rifiuti di mercurio a un impianto che effettua le operazioni di smaltimento contenute nel presente articolo. Dopo il rilascio di un certificato di cui al secondo comma del presente paragrafo, una copia di detto certificato è trasmessa senza indugio agli operatori economici interessati di cui all'articolo 12.

2. Gli operatori degli impianti che effettuano la trasformazione e, se del caso, la solidificazione dei rifiuti di mercurio istituiscono un registro contenente quanto segue:

a) per ciascuna spedizione di rifiuti di mercurio ricevuta:
i) l'origine e la quantità di tali rifiuti;
ii) il nome e le coordinate del fornitore e del proprietario di tali rifiuti; 

b) per ciascuna spedizione di rifiuti di mercurio trasformati e, se del caso, solidificati che lasciano l'impianto:
i) la quantità di tali rifiuti e il relativo tenore di mercurio;
ii) la destinazione e le previste operazioni di smaltimento per tali rifiuti;
iii) una copia del certificato fornito dall'operatore dell'impianto che effettua lo stoccaggio permanente di tali rifiuti, secondo quanto stabilito al paragrafo 3;

c) la quantità dei rifiuti di mercurio stoccati nell'impianto alla fine di ogni mese. Gli operatori degli impianti che effettuano la trasformazione e, se del caso, la solidificazione dei rifiuti di mercurio, rilasciano un certificato non appena è completata l'operazione di trasformazione e, se del caso, di solidificazione dell'intera spedizione, che confermi che l'intera spedizione di rifiuti di mercurio è stata trasformata e, se del caso, solidificata. Dopo il rilascio di un certificato di cui al secondo comma del presente paragrafo, una copia di detto certificato è trasmessa senza indugio agli operatori degli impianti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e agli operatori economici interessati di cui all'articolo 12.

3. Non appena è completata l'operazione di smaltimento dell'intera spedizione, gli operatori degli impianti che effettuano lo stoccaggio permanente dei rifiuti di mercurio che sono stati sottoposti alla trasformazione e, se del caso, alla solidificazione, rilasciano un certificato che confermi l'avvenuto stoccaggio permanente dell'intera spedizione di rifiuti di mercurio sottoposta alla trasformazione e, se del caso, alla solidificazione, nel rispetto della direttiva 1999/31/CE, includendo le informazioni sul luogo di stoccaggio. Dopo il rilascio di un certificato di cui al primo comma del presente paragrafo, una copia di detto certificato è trasmessa senza indugio agli operatori degli impianti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo nonché agli operatori economici interessati di cui all'articolo 12.

4. Ogni anno entro il 31 gennaio gli operatori degli impianti di cui ai paragrafi 1 e 2 trasmettono il registro relativo all'anno solare precedente alle autorità competenti degli Stati membri interessati. Ogni registro trasmesso è comunicato annualmente alla Commissione dalle autorità competenti degli Stati membri interessati.

Articolo 15 Siti contaminati

1. La Commissione organizza uno scambio di informazioni con gli Stati membri in merito alle misure adottate a livello nazionale per individuare e valutare i siti contaminati da mercurio o composti del mercurio e per far fronte ai possibili rischi significativi di tale contaminazione per la salute umana e l'ambiente.

2. Entro il 1° gennaio 2021, la Commissione pubblica su Internet le informazioni raccolte a norma del paragrafo 1, ivi incluso un inventario dei siti contaminati da mercurio e dai composti del mercurio.

Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008

Decisione (UE) 2017/939 del Consiglio dell'11 maggio 2017 relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione di Minamata sul mercurio

Nota 0021814-p del 12 maggio 2009 MLPS

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Tags: Ambiente Convenzione Minamata

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