Decreto 28 ottobre 2005
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Decreto 28 ottobre 2005 / Consolidato VVF Dicembre 2024
ID 7081 | 18.02.2025 / In allegato
Sicurezza nelle gallerie ferroviarie.
(GU n.83 del 08-04-2006 - SO n. 89)
Entrata in vigore: 08 aprile 2006
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Art. 2. Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica a tutte le gallerie ferroviarie di lunghezza superiore a 1000 m, siano esse gia' in esercizio, in fase di costruzione o allo stato di progettazione, ubicate sull’infrastruttura ferroviaria e sulle reti regionali non isolate, di cui al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, fatto salvo quanto specificato nell’Allegato II per le gallerie da 500 m a 1000 m.
2. Le presenti norme non si applicano alle metropolitane e alle stazioni/fermate ferroviarie in sotterraneo
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Art. 6. Responsabile di galleria
1. Per ciascuna galleria il Gestore della infrastruttura nomina il responsabile di galleria ed il suo sostituto, e ne comunica il nominativo al Ministero;
2. Il responsabile di galleria esercita le seguenti funzioni:
a) attua le procedure di cui all’Allegato IV per la messa in servizio della galleria;
b) dispone la messa fuori servizio della galleria in caso di emergenza, secondo quanto previsto nell’Allegato IV;
c) garantisce il mantenimento di efficienza dell’infrastruttura e dei dispositivi di sicurezza;
d) organizza e garantisce che vengano effettuate le esercitazioni, come previsto dall’Allegato II;
e) redige annualmente un rapporto di sintesi sulla sicurezza della galleria in collaborazione con il responsabile della sicurezza e lo trasmette al Gestore dell’Infrastruttura;
f) mantiene aggiornato il registro delle esercitazioni di sicurezza di cui all’Allegato IV;
g) garantisce, durante lo svolgimento di lavori in presenza di esercizio, il mantenimento di condizioni di sicurezza adeguate nelle gallerie.
3. Per tutti gli incidenti o eventi di rilievo che si verifichino.
4. In una galleria, il responsabile della galleria redige e trasmette al Gestore un rapporto informativo sugli inconvenienti entro le 48 ore successive.
5. Il responsabile di galleria puo' esercitare le sue funzioni per piu' gallerie di una o piu' tratte ferroviarie.
Art. 7. Responsabile della sicurezza
1. Per ogni galleria il Gestore dell’infrastruttura nomina un responsabile della sicurezza ed il suo sostituto e ne comunica il nominativo al Ministero.
Il responsabile della sicurezza, puo' coincidere con il responsabile della galleria.
2. Il responsabile della sicurezza coordina tutte le misure di prevenzione e di salvaguardia dirette a garantire la sicurezza degli utenti e del personale di esercizio. Egli gode di piena autonomia ed indipendenza per tutte le questioni attinenti alla sicurezza nella galleria ferroviaria. Un solo responsabile della sicurezza puo' esercitare le sue funzioni per piu' gallerie appartenenti ad una o piu' tratte ferroviarie.
3. Il responsabile della sicurezza esercita inoltre le seguenti funzioni:
a) assicura il coordinamento con i servizi di pronto intervento e partecipa alla preparazione dei piani operativi;
b) partecipa alla pianificazione, all’attuazione e alla valutazione degli interventi di emergenza, inclusi i piani ed i programmi di formazione del personale interno per l’emergenza esterna ed il soccorso;
c) partecipa alla definizione dei piani di sicurezza e degli eventuali adeguamenti delle misure di sicurezza da apportare alle gallerie in esercizio;
d) verifica che il personale di esercizio, i servizi di pronto intervento interni del Gestore e delle imprese ferroviarie vengano formati e partecipa all’organizzazione di esercitazioni svolte a intervalli regolari;
e) prima della messa in esercizio della galleria, esprime un parere secondo quanto previsto nell’Allegato IV;
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Art. 10. Gallerie il cui progetto definitivo è già stato approvato
1. Per le gallerie il cui progetto sia stato approvato ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 190, ovvero il definitivo sia stato già approvato alla data dell’entrata in vigore del presente decreto e per le gallerie in costruzione, il Gestore dell’infrastruttura, fermo restando i principi di sicurezza di cui all’Allegato II del presente decreto, valuta la conformità del progetto e dell’opera in costruzione o in esercizio agli obiettivi di sicurezza definiti nell’Allegato III, secondo quanto indicato nell’art. 4 e secondo le procedure di cui all’Allegato IV.
2. Entro 3 anni dall’entrata in vigore del presente decreto il Gestore dell’infrastruttura propone al Ministero un programma di realizzazione delle misure di sicurezza modulato nel tempo, da attuarsi comunque non oltre i successivi sette anni, che rispetti l’obiettivo di sicurezza di cui all’Allegato III. Il Ministero, sentito il parere della Commissione sicurezza, comunica il programma di realizzazione degli interventi di adeguamento ai soggetti erogatori dei finanziamenti per gli investimenti in attuazione delle norme vigenti. (1)
3. Per le gallerie di cui al presente articolo dovranno comunque essere rese fruibili le predisposizioni eventualmente già presenti.
4. Per la redazione del progetto della sicurezza il Gestore dell’infrastruttura fornirà le specifiche tecniche con i requisiti prestazionali di cui all’Allegato II sulla base delle verifiche di cui all’Allegato III.
5. La galleria è messa in esercizio secondo la procedura di cui all’Allegato IV, previo parere della Commissione sicurezza
(1) termini comma differiti al 30/04/2025 (Vedi timeline proroghe)
Art. 11. Gallerie in esercizio
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4. I lavori di adeguamento delle gallerie, in base agli interventi approvati di cui ai commi precedenti, devono essere realizzati entro quindici anni dall’entrata in vigore del presente decreto (termini differiti al 30/04/2025 (Vedi timeline proroghe) / ndr)
Vedi Documento proroghe
segue in allegato
Collegati
Decisione 2008/163/CE
Decreto-Legge 24 gennaio 2012 n. 1
Regolamento (UE) n. 1303/2014
Elenco Attività soggette visite Prevenzione Incendi D.P.R. 151/2011